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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 31694/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire nota spese;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2019 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave e percosse e, ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che i ricorsi degli imputati sono inammissibili perché tardivi, in quanto la sentenza di secondo grado è stata emessa il 3 giugno 2021 e depositata il 23 agosto 2021 e quindi tempestivamente, atteso che nel dispositivo era stato fissato il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza, che scadeva, quindi, il 2 settembre 2021, data dalla quale iniziava a decorrere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, pari a quarantacinque giorni e scaduto il giorno 18 ottobre 2021 (coincidendo il 17 ottobre 2021 con una domenica), mentre i ricorsi sono stati proposti mediante atto depositato in cancelleria il 15 novembre 2021; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che i ricorrenti, risultati soccombenti, devono anche essere condannati in solido al pagamento in favore della parte civile delle spese da questa sostenute nel giudizio, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire nota spese;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2019 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave e percosse e, ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che i ricorsi degli imputati sono inammissibili perché tardivi, in quanto la sentenza di secondo grado è stata emessa il 3 giugno 2021 e depositata il 23 agosto 2021 e quindi tempestivamente, atteso che nel dispositivo era stato fissato il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza, che scadeva, quindi, il 2 settembre 2021, data dalla quale iniziava a decorrere il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, pari a quarantacinque giorni e scaduto il giorno 18 ottobre 2021 (coincidendo il 17 ottobre 2021 con una domenica), mentre i ricorsi sono stati proposti mediante atto depositato in cancelleria il 15 novembre 2021; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che i ricorrenti, risultati soccombenti, devono anche essere condannati in solido al pagamento in favore della parte civile delle spese da questa sostenute nel giudizio, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così d
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