Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 1982

Cassazione n. 14651/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05.05.1982 avverso la sentenza del 11/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sez.

Distaccata di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto senza l'osservanza del temine per impugnare stabilito dagli artt. 585, comma 1, lett. b), e 544, comma 2, cod. proc. pen.

Considerato che la sentenza impugnata, emessa in data 11 luglio 2022 e tempestivamente depositata in data 26 luglio 2022, prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta; Ritenuto, pertanto, che il termine per impugnare era di quarantacinque giorni, secondo il disposto dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dal 9 ottobre 2022; Rilevato il ricorso è stato depositato tardivamente in data 27 dicembre 2022, in quanto il termine per il suo deposito era ormai scaduto in data 23 novembre 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso, in quanto tardivamente presentato, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05.05.1982 avverso la sentenza del 11/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sez. Distaccata di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto senza l'osservanza del temine per impugnare stabilito dagli artt. 585, comma 1, lett. b), e 544, comma 2, cod. proc. pen. Considerato che la sentenza impugnata, emessa in data 11 luglio 2022 e tempestivamente depositata in data 26 luglio 2022, prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta; Ritenuto, pertanto, che il termine per impugnare era di quarantacinque giorni, secondo il disposto dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dal 9 ottobre 2022; Rilevato il ricorso è stato depositato tardivamente in data 27 dicembre 2022, in quanto il termine per il suo deposito era ormai scaduto in data 23 novembre 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso, in quanto tardivamente presentato, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 14651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris