CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 26324/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla mancata traduzione della stessa in lingua nota all’imputatocon rinvio, ai soli fini della traduzione della sentenza documento, alla Corted’appello di Firenze; rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 19 febbraio 2026 la Corte d’appello di Firenzeconfermava la sentenza emessa il 12 febbraio 2025 dal Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Firenze con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] erastato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina aggravata in concorso econdannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 170, comma1, lett. c), 143, comma 2, cod. proc. pen., 24 Cost.Assumeva che la Corte d’appello aveva avuto contezza del fatto chel’imputato non conosceva la lingua italiana, tanto che aveva disposto latraduzione in lingua araba del decreto di citazione per il giudizio di appello, eche, nonostante ciò, la sentenza di appello non era stata tradotta in linguacomprensibile all’imputato, in violazione dell’art. 142, comma 2, cod. proc. pen.che stabilisce che l’autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta dellesentenze entro un termine congruo.Deduceva che l’omessa traduzione della sentenza di appello nei confronti diun imputato che non conoscesse la lingua italiana integrava una nullità generalea regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. eche nella specie tale nullità era stata eccepita tempestivamente con il ricorsoper cassazione, quale primo atto utile successivo al deposito della sentenza nontradotta.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 178,comma 1, lett. c), 598-bis, 127, comma 7, 585, comma 2, lett. a), cod. proc.pen., 24 Cost.Assumeva che la sentenza era stata pubblicata con motivazione contestualee che del deposito della stessa era stato omesso l’avviso al difensore.Richiamava il disposto di cui all’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. atenore del quale i termini per l’impugnazione dei provvedimenti emessi aseguito di procedimento in camera di consiglio decorrono dal momento dellanotificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento, nonchéil disposto di cui all’art. 127, comma 7, cod. proc. pen. che prevede che ilprovvedimento conclusivo sia comunicato ai soggetti che possono proporrericorso per cassazione.Concludeva sul punto affermando che la sentenza pronunciata a seguito delrito camerale disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen. doveva esserenotificata o comunicata al difensore, oltre che all’imputato, e che l’omessacomunicazione integrava una nullità generale a regime intermedio ai sensidell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.3. In data 14 aprile 2027 è stata depositata una memoria di replicanell’interesse del ricorrente con la quale sono state ribadite le argomentazionidedotte con il secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato.La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto modo di pronunciarsi direcente sul tema della traduzione della sentenza di primo grado all’imputato chenon comprende la lingua italiana ed ha affermato il principio secondo il qualel'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto chenon comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regimeintermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, oveeccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod.proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzionedegli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per latraduzione (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 – 01).In motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione della nullità a regimeintermedio costituisce la risposta alla violazione dell’obbligo di traduzione dellesentenze nella fase del giudizio di cognizione e che “L’obbligo di traduzioneriguarda, per inciso, anche le sentenze di appello”, considerato che “L'art. 1della Direttiva 2010/64 ha chiarito, infatti, che il diritto all'interpretazione e allatraduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona èmessa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essereindagata o imputata per un reato, «fino alla conclusione del procedimento, valea dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato,inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze incorso» (ovvero «l'esaurimento delle procedure d'impugnazione», cfr. Cortegiustizia, 15/10/2015, Covaci, § 58; e quindi «la decisione pronunciata in esitoa qualsiasi impugnazione», cfr. Corte giustizia, 01/08/2022, TL, § 54)”.Nel caso di specie risulta che l’imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non conosce lalingua italiana; dalla consultazione del fascicolo processuale, al quale la Corteha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, risulta che laCorte territoriale aveva disposto la traduzione in lingua araba del decreto dicitazione per il giudizio di appello sul presupposto che l’imputato nonconoscesse la lingua italiana.Nondimeno, non risulta che la sentenza di appello sia stata tradotta in linguaaraba.Tale inadempimento ha cagionato una nullità generale a regime intermedio,ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che è stata ritualmenteeccepita con il ricorso per cassazione.In applicazione del sopra richiamato principio, pertanto, la sentenzadocumento impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve esseredisposta la restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze nella fasesuccessiva alla deliberazione per la traduzione della stessa (Sez. 4, n. 4195 del22/01/2026, Li, Rv. 289477-01). Dalla comunicazione alle parti dell’avvenutoadempimento dell’obbligo di traduzione della sentenza-documento decorrerannonuovamente per le stesse i termini per l’impugnazione (cfr., in fattispecieassimilabile, Sez. 3, n. 41180 del 12/11/2025, C., Rv. 288977-01; v. anche, intermini, Sez. 2, n. 19896 del 18/03/2026, Rivera, Rv. 290053 – 01).2. In secondo motivo è manifestamente infondato.Secondo l’orientamento espresso di recente dal Giudice di legittimità, alquale il Collegio intende dare continuità, in tema di impugnazioni, il depositodella sentenza di appello equivale, ex art. 598-bis c.p.p., alla lettura in udienzae ne determina la legale conoscenza, sicché, per le impugnazioni proposte dopoil 30 giugno 2024, non assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine perimpugnare, l'omessa comunicazione dell'avviso di deposito da parte dellacancelleria, ai sensi dell'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., che ha valore dicomunicazione "di cortesia", priva di efficacia costitutiva della conoscenza delprovvedimento (v., in tal senso, Sez. 6, n. 4830 del 18/11/2025, Pace,Rv. 289370 – 01).Nel caso di specie, premesso che l’atto di appello è stato depositato il 26giugno 2025, la sentenza impugnata, resa all’esito di trattazione cartolare, èstata depositata con motivazione contestuale, così che, in applicazione delsuddetto principio, il deposito, equivalente alla lettura in udienza, ne hadeterminato la conoscenza legale, senza necessità della successivacomunicazione dell’avviso di deposito da parte della cancelleria.3. Alla stregua di tali rilievi la sentenza-documento impugnata deve essereannullata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per la traduzione; nel resto ilricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla la sentenza-documento impugnata con rinvio alla Corte di appello diCosì deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]