CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio dellamotivazione in ordine all 'applicazione della recidiva contestata, èmanifestamente infondato poiché la Corte ha evidenziato, con motivazioneesente dai lamentati vizi, come l'imputato abbia già usufruito, in relazione aprecedenti condanne, dei benefici previsti dalla legge e che, nonostante ciò,abbia continuato a delinquere, manifestando una maggiore pericolosità e unapersonalità incline delinquere (si veda, in particolare, pag. 5);considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestagenericamente il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto,nelmotivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice dimerito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedottidalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento aglielementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementipositivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda,in particolare, pag. 5);osservato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono laviolazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta afondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reatodi truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanzeprobatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzatedai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto diappello, hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni delloro convincimento sulla sussistenza nella condotta del ricorrente, alla luce delcompendio probatorio in atti, degli elementi costitutivi del delitto di truffacontrattuale contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla circostanzache l’imputato abbia agito dietro lo schermo di una società di fatto inattiva e checon le stesse modalità abbia truffato altri soggetti);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI