CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 42222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la inammissibilità di quello di Elhouri. Lette le conclusioni scritte depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, all'esito di rito abbreviato, ha confermato la sentenza resa in data 23 gennaio 2020 dal Tribunale di Palermo, che condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, perché cedevano un numero di dosi non quantificate di crack. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, con due distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. [OSCURATO:PERSONA] unico motivo di ricorso, la difesa eccepisce la violazione di legge lamentando l'assenza di motivazione in relazione alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2.2. Elhouri 2.2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione di legge per motivazione apparente rispetto alla invocata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen. 2.2.2.Con il secondo motivo si rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2.3.Con il terzo motivo si evidenzia l'assenza o la carenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 2.2.4. Con il quarto motivo si formula analoga eccezione rispetto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, essendo relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui "l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 — dep. 22/02/2017 —, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, le ragioni ostative al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena sono specificate chiaramente nella sentenza del Tribunale di Palermo, che ha ritenuto le modalità della condotta e, soprattutto, i carichi pendenti dell'imputato indicativi di un pericolo di reiterazione del reato. Si valorizzano puntualmente, sia un arresto in flagranza, precedente ai fatti oggetto del presente procedimento, sia un arresto in flagranza successivo, durante la sottoposizione della misura cautelare, sempre per lo stesso reato di cessione di sostanze stupefacenti. Nei motivi di appello la difesa non attacca tale motivazione, ma si limita a evidenziare l'incensuratezza dell'imputato e la astratta possibilità di concessione del beneficio. 3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Elhouri è generico per aspecificità. Va, al riguardo, rilevato che la Corte di Appello ha reso sulla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità, sulla non meritevolezza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla mancata riduzione della pena ed anche sulla assenza dei presupposti per riconoscere il beneficio della sospensione condizionale una motivazione dettagliata, logica e del tutto coerente rispetto alle risultanze istruttorie, rispetto alla quale l'imputato non si confronta. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 se