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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 03567/2023

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Oggetto: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron.

Rep.

Ud.27.1.23 PU rappresenta e difende, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.451/18, depositata in data 8.5.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.451/18, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e chiesti, in via solidale ex art.29 d. lgs. n.276/03, alla [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . , quale committente di un appalto di servizi con durata dal 1°.1.2011 al 31.12.2011, poi eseguito in subappalto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che la solidarietà ex art.29 d. lgs. n.276/03, pur nella versione antecedente la modifica ad opera dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, riguardasse solo i contributi e non le sanzioni.

Contro la sentenza, l’Inpsricorre con un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, conv. con l. n.35/12, e dell’art.11, co.1, disp. prel. c.c.

La Corte avrebbe errato nell’escludere che lasolidarietà dell’art.29 d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente la modifica ad opera dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, ovvero quello applicabile ratione temporis, si estendesse alle sanzioni.Il ricorso è manifestamente fondato.

È pacifico che il contratto d’appalto ebbe durata annuale, dal 1°.1.2011 al 31.12.2011.

Ad esso, quindi , si applica ratione temporis la formulazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 antecedente la modifica apportata dall’art.21, co.1 d. l. n.5/12, conv. con l. n.35/12, avendo questa Corte già affermato che tale ultima norma ha natura innovativa e non interpretativa (Cass.20849/19, Cass.18259/18).

Ebbene, con riguardo alla formulazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 applicabile al caso di specie, questa Corte, con orientamento consolidato dal quale non v’è ragione di discostarsi (Cass.20849/19, Cass.29766/22), ha affermato che la solidarietà ivi prevista per i contributi va estesa alle sanzioni civili, in considerazione della loro natura accessoria, automatica e predeterminata.

All’accoglimento del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso i l decreto ingiuntivo .

Le spese dell’intero giudizio sono compensate, atteso che l’orientamento di questa Corte sulla base del quale viene accolto il ricorso, si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso stesso. rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo n.13/2014svolta da [OSCURATO:SOCIETA].; compensa le spese di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Oggetto: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron. Rep. Ud.27.1.23 PU rappresenta e difende, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.451/18, depositata in data 8.5.18; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.451/18, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e chiesti, in via solidale ex art.29 d. lgs. n.276/03, alla [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . , quale committente di un appalto di servizi con durata dal 1°.1.2011 al 31.12.2011, poi eseguito in subappalto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che la solidarietà ex art.29 d. lgs. n.276/03, pur nella versione antecedente la modifica ad opera dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, riguardasse solo i contributi e non le sanzioni. Contro la sentenza, l’Inpsricorre con un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, nonché dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, conv. con l. n.35/12, e dell’art.11, co.1, disp. prel. c.c. La Corte avrebbe errato nell’escludere che lasolidarietà dell’art.29 d. lgs. n.276/03, nel testo antecedente la modifica ad opera dell’art.21, co.1 d. l. n.5/12, ovvero quello applicabile ratione temporis, si estendesse alle sanzioni.Il ricorso è manifestamente fondato. È pacifico che il contratto d’appalto ebbe durata annuale, dal 1°.1.2011 al 31.12.2011. Ad esso, quindi , si applica ratione temporis la formulazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 antecedente la modifica apportata dall’art.21, co.1 d. l. n.5/12, conv. con l. n.35/12, avendo questa Corte già affermato che tale ultima norma ha natura innovativa e non interpretativa (Cass.20849/19, Cass.18259/18). Ebbene, con riguardo alla formulazione dell’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 applicabile al caso di specie, questa Corte, con orientamento consolidato dal quale non v’è ragione di discostarsi (Cass.20849/19, Cass.29766/22), ha affermato che la solidarietà ivi prevista per i contributi va estesa alle sanzioni civili, in considerazione della loro natura accessoria, automatica e predeterminata. All’accoglimento del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso i l decreto ingiuntivo . Le spese dell’intero giudizio sono compensate, atteso che l’orientamento di questa Corte sulla base del quale viene accolto il ricorso, si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso stesso. rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo n.13/2014svolta da [OSCURATO:SOCIETA].; compensa le spese di l
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