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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 40088/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] Concetta ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso, previo rigetto delle richieste del P.G.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Agrigento ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Concetta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica (in Favara in data anteriore e prossima al 16/3/2022).

2. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza di un grave quadro indiziario a carico della indagata, avuto riguardo alla titolarità della abitazione alla quale è asservita l'utenza e al ruolo svolto dalla donna in relazione al disbrigo delle pratiche riguardanti le utenze dell'immobile, delle quali si era sempre preoccupato il convivente, tuttavia in atto ristretto.

A sostegno del difetto dell'elemento soggettivo della condotta, la difesa ha richiamato alcune circostanze fattuali (crisi della coppia, iniziativa della donna di avere informazioni circa l'utenza ENEL, sia dal proprio convivente che dalla società erogatrice) che assume significative nel senso della sua estraneità al reato contestato, avendo lo stesso Tribunale del riesame ritenuto verosimile che la realizzazione dell'abusivo allaccio occultato sottotraccia fosse riconducibile al compagno della [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, con riferimento alla valutazione della sussistenza del rischio di reiterazione di analoghe condotte, avuto riguardo alla incapacità della donna di porre in essere un così sofisticato allaccio abusivo.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso, previo rigetto delle richieste del PG.

Considerato in diritto

2. Il ricorso va rigettato.

Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale, richiamata l'ordinanza applicativa, ha valorizzato il verbale di arresto all'esito del controllo effettuato presso l'abitazione dell'indagata, nel corso del quale fu accertato che quell'immobile usufruiva dell'energia elettrica grazie a un allaccio abusivo alla rete, con contatore disattivato.

La tesi della buona fede della [OSCURATO:PERSONA], la quale già in sede di convalida aveva affermato di non sapere nulla dell'allaccio abusivo poiché del pagamento delle utenze solitamente si occupava il compagno, in quel momento detenuto, non è stata ritenuta dirimente, ai fini della sussistenza del dolo del reato: anche ad ammettere che l'allaccio fosse stato realizzato dal compagno della donna, costei era l'unica a usufruirne continuativamente, il compagno essendo peraltro ristretto in carcere ed essendo l'abitazione sprovvista di fonti lecite di alimentazione elettrica, risultando il misuratore di corrente disattivato e non comprendendosi il motivo per il quale il compagno, ristretto in carcere, le avrebbe mentito affermando che le bollette gli arrivavano via mail.

Infine, quanto al pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza nella specie, tenuto conto della personalità dell'indagata, gravata da un precedente specifico e di recente tratta in arresto, insieme al compagno, per reati in materia di traffico di stupefacenti; ma anche delle modalità e circostanze dell'azione, connotata da un continuativo e duraturo impossessamento dell'energia, grazie all'utilizzo di un sofisticato sistema di allaccio abusivo ben occultato.

3. Il primo motivo è infondato.

La difesa ha sostanzialmente contestato la condotta valutazione del compendio indiziario, opponendo una diversa lettura, a fronte di una motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria che, come tale, si sottrae al vaglio di legittimità (cfr. sui limiti del sindacato di legittimità in materia, sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976, in cui si è precisato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dì merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito; ma anche sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460).

Peraltro, il ragionamento dei giudici territoriali è perfettamente coerente con la struttura del reato per il quale si procede, rispetto al quale la condotta consiste nell'impossessamento della cosa invito domine, a prescindere dalla circostanza che l'allaccio abusivo sia stato effettuato dallo stesso utilizzatore (sul punto, sez. 4, n. 43693 del 10/10/2019, Chittoglio, Rv. 277359, in materia dì arresto in flagranza, in cui sì è precisato, per l'appunto, che - ai fini della sua operatività - è sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2) cod. pen. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l'impossessamento).

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha giustificato la prognosi negativa in ordine alla astensione dell'indagata dal porre in essere analoghe condotte, valorizzando precisi elementi quali la specificità del precedente penale e le modalità della condotta posta in essere in maniera non occasionale e usufruendo di un sofisticato sistema di allaccio abusivo.

La difesa ha opposto un ragionamento (non avere la donna effettuato materialmente l'allaccio) che nulla a che vedere con il ragionamento svolto dai giudici della cautela, i quali non hanno fondato la prognosi negativa sulla scorta di una ritenuta abilità della [OSCURATO:PERSONA] a realizzare allacci del tipo di quello utilizzato per porre in essere la condotta criminosa, bensì sulla sua personalità e sul carattere continuativo dell'impossessamento.

Cosicché, deve ritenersi che la doglianza sia stata formulata omettendo un effettivo confronto con il ragionamento giustificativo rinvenibile nell'ordinanza impugnata.

5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 22 settembre 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] Concetta ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso, previo rigetto delle richieste del P.G. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Agrigento ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Concetta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica (in Favara in data anteriore e prossima al 16/3/2022). 2. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza di un grave quadro indiziario a carico della indagata, avuto riguardo alla titolarità della abitazione alla quale è asservita l'utenza e al ruolo svolto dalla donna in relazione al disbrigo delle pratiche riguardanti le utenze dell'immobile, delle quali si era sempre preoccupato il convivente, tuttavia in atto ristretto. A sostegno del difetto dell'elemento soggettivo della condotta, la difesa ha richiamato alcune circostanze fattuali (crisi della coppia, iniziativa della donna di avere informazioni circa l'utenza ENEL, sia dal proprio convivente che dalla società erogatrice) che assume significative nel senso della sua estraneità al reato contestato, avendo lo stesso Tribunale del riesame ritenuto verosimile che la realizzazione dell'abusivo allaccio occultato sottotraccia fosse riconducibile al compagno della [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, con riferimento alla valutazione della sussistenza del rischio di reiterazione di analoghe condotte, avuto riguardo alla incapacità della donna di porre in essere un così sofisticato allaccio abusivo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso, previo rigetto delle richieste del PG. Considerato in diritto 2. Il ricorso va rigettato. Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale, richiamata l'ordinanza applicativa, ha valorizzato il verbale di arresto all'esito del controllo effettuato presso l'abitazione dell'indagata, nel corso del quale fu accertato che quell'immobile usufruiva dell'energia elettrica grazie a un allaccio abusivo alla rete, con contatore disattivato. La tesi della buona fede della [OSCURATO:PERSONA], la quale già in sede di convalida aveva affermato di non sapere nulla dell'allaccio abusivo poiché del pagamento delle utenze solitamente si occupava il compagno, in quel momento detenuto, non è stata ritenuta dirimente, ai fini della sussistenza del dolo del reato: anche ad ammettere che l'allaccio fosse stato realizzato dal compagno della donna, costei era l'unica a usufruirne continuativamente, il compagno essendo peraltro ristretto in carcere ed essendo l'abitazione sprovvista di fonti lecite di alimentazione elettrica, risultando il misuratore di corrente disattivato e non comprendendosi il motivo per il quale il compagno, ristretto in carcere, le avrebbe mentito affermando che le bollette gli arrivavano via mail. Infine, quanto al pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza nella specie, tenuto conto della personalità dell'indagata, gravata da un precedente specifico e di recente tratta in arresto, insieme al compagno, per reati in materia di traffico di stupefacenti; ma anche delle modalità e circostanze dell'azione, connotata da un continuativo e duraturo impossessamento dell'energia, grazie all'utilizzo di un sofisticato sistema di allaccio abusivo ben occultato. 3. Il primo motivo è infondato. La difesa ha sostanzialmente contestato la condotta valutazione del compendio indiziario, opponendo una diversa lettura, a fronte di una motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria che, come tale, si sottrae al vaglio di legittimità (cfr. sui limiti del sindacato di legittimità in materia, sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976, in cui si è precisato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dì merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito; ma anche sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Peraltro, il ragionamento dei giudici territoriali è perfettamente coerente con la struttura del reato per il quale si procede, rispetto al quale la condotta consiste nell'impossessamento della cosa invito domine, a prescindere dalla circostanza che l'allaccio abusivo sia stato effettuato dallo stesso utilizzatore (sul punto, sez. 4, n. 43693 del 10/10/2019, Chittoglio, Rv. 277359, in materia dì arresto in flagranza, in cui sì è precisato, per l'appunto, che - ai fini della sua operatività - è sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2) cod. pen. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l'impossessamento). 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha giustificato la prognosi negativa in ordine alla astensione dell'indagata dal porre in essere analoghe condotte, valorizzando precisi elementi quali la specificità del precedente penale e le modalità della condotta posta in essere in maniera non occasionale e usufruendo di un sofisticato sistema di allaccio abusivo. La difesa ha opposto un ragionamento (non avere la donna effettuato materialmente l'allaccio) che nulla a che vedere con il ragionamento svolto dai giudici della cautela, i quali non hanno fondato la prognosi negativa sulla scorta di una ritenuta abilità della [OSCURATO:PERSONA] a realizzare allacci del tipo di quello utilizzato per porre in essere la condotta criminosa, bensì sulla sua personalità e sul carattere continuativo dell'impossessamento. Cosicché, deve ritenersi che la doglianza sia stata formulata omettendo un effettivo confronto con il ragionamento giustificativo rinvenibile nell'ordinanza impugnata. 5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 22 settembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris