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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09818/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro- intimato -avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 6.8.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/20261.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti delprovvedimento del g.d. reso in data 11.12.2017, col quale l’istanza diammissione depositata dalla società creditrice in data 10.5.2017 era statadichiarata inammissibile “perché già depositata” ed era stata rigettatal’istanza di rivendica “perché il bene è stato ceduto alla Tema confuso con ilramo d’azienda nel magazzino merci n. 143”.2.

La società opponente aveva dedotto a sostegno della sua impugnazioneche: (a) la società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata dichiarata fallita in data 19.2.2015e che in esecuzione di un contratto di acquisto merci stipulato con la societàancora in bonis aveva scaricato la merce così venduta presso la sede diquest’ultima nelle date del 20.2.2015 e 24.2.2015; (b) aveva depositato indata 27.4.2015 istanza per l’ammissione al passivo per euro 34.944,55, concollocazione in prededuzione, per il corrispettivo della vendita della predettamerce; (c) il giudice delegato con provvedimento del 23.7.2015 non avevaammesso il credito perché sorto successivamente alla dichiarazione difallimento; (d) non aveva presentato gravame avverso tale decisione perchénel progetto di stato passivo la curatela aveva dichiarato di voler restituirequanto fornito; (e) aveva successivamente proposta domanda cd.ultratardiva con cui - preso atto della “impossibilità di reperire i beniconsegnati” - aveva chiesto che venisse accertata la responsabilitàextracontrattuale della curatela per l’omessa custodia e fosse quindiammesso al passivo l’importo di euro 39.958,70, oltre accessori, “a titolo dirisarcimento del danno pari al mancato incasso del corrispettivo dei beni”, dacollocare in prededuzione, ai sensi degli artt. 111 e 111 bis l. fall; (f) pertantola domanda ultratardiva non poteva essere considerata inammissibile, attesala diversità della causa petendi rispetto all’ulteriore domanda presentatatempestivamente.3.

Il Tribunale, nel rigettare la domanda dell’opponente, ha osservato che: (i)con entrambe le domande sopra descritte, sia quella originaria che lasuccessiva ultratardiva, la società opponente aveva chiesto che venisseammesso il medesimo importo monetario che, nel primo caso, avevaNumero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/2026qualificato come corrispettivo per fornitura merci e, nell’altro, quale dannodeterminato dalla mancata restituzione delle merci e ragguagliato al lorocorrispettivo, con la conseguenza che la decisione del giudice delegato, cheaveva ritenuto la domanda ultratardiva inammissibile “perché già esaminata”,doveva ritenersi corretta; (ii) secondo l’insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, in tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda diinsinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causapetendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendodiversamente preclusa dal giudicato interno formatosi sull’istanzatempestiva; (iii) nel caso di specie si riscontrava, invece, una relazione diidentità quanto al petitum del credito - di cui la parte opponente aveva chiestol’ammissione al passivo - che, con riferimento alla prima domanda, era statogiustificato quale corrispettivo di un rapporto negoziale di fornitura e, quantoalla successiva istanza di ammissione, era stato rapportato al risarcimentodel danno derivante dalla mancata restituzione delle merci fornite (danno cheaveva imputato a negligenza del curatore nella loro custodia) e che avevacomunque ragguagliato “al mancato incasso del corrispettivo dei beni”, id estal valore del corrispettivo convenuto.4.

Il decreto, pubblicato il 6.8.2020, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA].r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, 156, 161, 162 e 267 c.p.c. e art. 119 disp. att. cod. proc. civ.,con conseguente nullità del decreto impugnato per omessa sottoscrizione daparte del giudice relatore.1.1 Il motivo è infondato perché, ai sensi dell’art. 135, u.c., c.p.c., il decretodeve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio giudicante.Sul punto anche la giurisprudenza si è espressa nel senso che, in materia diopposizione allo stato passivo, il provvedimento con cui il tribunale, a normaNumero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'art. 99, comma 11, l.fall., pronuncia sul ricorso, è emesso nella forma deldecreto, sicché, sebbene abbia natura decisoria, va sottoscritto, ai sensidell'art. 135, comma 4, c.p.c., dal solo presidente del collegio, non essendonecessaria la firma del relatore (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19722 del02/10/2015; vedi anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11344 del 12/06/2020).2.

Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 93, 95, 101 l.fall., e 324 cod. proc. civ.2.1 Sostiene la ricorrente che il decreto impugnato avrebbe operato unaapplicazione puramente formalistica del principio di infrazionabilità del creditosecondo cui un credito, per poter essere insinuato in via tardiva, deve esserediverso sia per petitum che per causa petendi da quello fatto valere in viatempestiva.

Avrebbe così il Tribunale precluso la successiva domanda tardiva,la quale, pur trovando la propria fonte nel medesimo fatto storico, costituitodalla fornitura di merci dal quale era scaturito il credito non ammesso in sededi verifica, era comunque fondata su un titolo diverso, integrante una nuovafattispecie giuridica sostanziale alla quale si ricollegava un diverso tema diindagine e di decisione.

Aggiunge la ricorrente che nel caso di speciedovevano ritenersi diversi sia la causa petendi, da ricollegarsi al dannosofferto per la mancata restituzione della merce, sia il petitum.2.2 Il motivo è fondato.Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questaCorte, in tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda diinsinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causapetendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimentipreclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva (vedi: Cass.Sez. 1, Sentenza n. 19722 del 2/10/2015).

Tale principio si giustifica perchéil carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione delpassivo esclude che, per il giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva,possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso,che sia stato in precedenza escluso dal passivo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 4506 del 20/2/2020).Numero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/2026Risulta dunque evidente che nel caso di specie il Tribunale di Roma abbiafatto mal governo dei principi fissati nella materia in esame dallagiurisprudenza di questa Corte (per come sopra ricordati), posto che ladomanda cd. ultratardiva era diversa sia nel petitum (essendo diversol’importo monetario di cui si chiedeva l’ammissione al passivo fallimentarerispetto a quello insinuato in via tempestiva), sia nella causa petendi (essendoquest’ultima stata identificata dalla società istante nella mancanza di custodiadel curatore nella conservazione dei beni dei quali aveva chiesto, in viasubordinata, la restituzione ed integrando dunque quest’ultima una domandarisarcitoria ex art. 2043 c.c.).

Quanto alla prima domanda tempestiva diammissione del credito, la causa petendi si identificava, invece, con tuttaevidenza, nel contratto di fornitura, in relazione al quale, dopo l’esecuzionedel contratto con la consegna della merce, era maturato il diritto della societàvenditrice ad ottenere il corrispettivo negozialmente pattuito.A ciò va aggiunto, in termini più generali, che, affinché possa esplicarsil'efficacia di giudicato è necessaria non solo l'identità soggettiva ma anchequella oggettiva tra il rapporto definito e quello da definire; pertanto, se delrapporto controverso mutano alcuni elementi con conseguente venir menodella originaria causa petendi, il pregresso giudicato cessa di operare (vedi:Cass.

Sez. 1, 19/04/2000, n. 5092).Ne consegue che erroneamente il Tribunale (e prima il g.d.) hanno ritenutoinammissibile la seconda domanda cd. ultratardiva che invece avrebbe dovutoessere esaminata nel merito.3.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo colquale si censurava il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., per “omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per aver ritenuto ilTribunale di Roma che la domanda di ammissione ultratardiva al passivo fosseinammissibile in quanto già precedentemente esaminata.Si impone, pertanto, la cassazione del decreto impugnato con rinvio alTribunale di Roma, che dovrà applicare i principi di diritto sopra ricordati edesaminare nel merito la domanda cd. ultratardiva avanzata dall’odiernasocietà ricorrente.Numero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara infondato il primomotivo ed assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione almotivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione,deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 24.3.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro- intimato -avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data 6.8.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei confronti delprovvedimento del g.d. reso in data 11.12.2017, col quale l’istanza diammissione depositata dalla società creditrice in data 10.5.2017 era statadichiarata inammissibile “perché già depositata” ed era stata rigettatal’istanza di rivendica “perché il bene è stato ceduto alla Tema confuso con ilramo d’azienda nel magazzino merci n. 143”.2. La società opponente aveva dedotto a sostegno della sua impugnazioneche: (a) la società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata dichiarata fallita in data 19.2.2015e che in esecuzione di un contratto di acquisto merci stipulato con la societàancora in bonis aveva scaricato la merce così venduta presso la sede diquest’ultima nelle date del 20.2.2015 e 24.2.2015; (b) aveva depositato indata 27.4.2015 istanza per l’ammissione al passivo per euro 34.944,55, concollocazione in prededuzione, per il corrispettivo della vendita della predettamerce; (c) il giudice delegato con provvedimento del 23.7.2015 non avevaammesso il credito perché sorto successivamente alla dichiarazione difallimento; (d) non aveva presentato gravame avverso tale decisione perchénel progetto di stato passivo la curatela aveva dichiarato di voler restituirequanto fornito; (e) aveva successivamente proposta domanda cd.ultratardiva con cui - preso atto della “impossibilità di reperire i beniconsegnati” - aveva chiesto che venisse accertata la responsabilitàextracontrattuale della curatela per l’omessa custodia e fosse quindiammesso al passivo l’importo di euro 39.958,70, oltre accessori, “a titolo dirisarcimento del danno pari al mancato incasso del corrispettivo dei beni”, dacollocare in prededuzione, ai sensi degli artt. 111 e 111 bis l. fall; (f) pertantola domanda ultratardiva non poteva essere considerata inammissibile, attesala diversità della causa petendi rispetto all’ulteriore domanda presentatatempestivamente.3. Il Tribunale, nel rigettare la domanda dell’opponente, ha osservato che: (i)con entrambe le domande sopra descritte, sia quella originaria che lasuccessiva ultratardiva, la società opponente aveva chiesto che venisseammesso il medesimo importo monetario che, nel primo caso, avevaNumero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/2026qualificato come corrispettivo per fornitura merci e, nell’altro, quale dannodeterminato dalla mancata restituzione delle merci e ragguagliato al lorocorrispettivo, con la conseguenza che la decisione del giudice delegato, cheaveva ritenuto la domanda ultratardiva inammissibile “perché già esaminata”,doveva ritenersi corretta; (ii) secondo l’insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, in tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda diinsinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causapetendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendodiversamente preclusa dal giudicato interno formatosi sull’istanzatempestiva; (iii) nel caso di specie si riscontrava, invece, una relazione diidentità quanto al petitum del credito - di cui la parte opponente aveva chiestol’ammissione al passivo - che, con riferimento alla prima domanda, era statogiustificato quale corrispettivo di un rapporto negoziale di fornitura e, quantoalla successiva istanza di ammissione, era stato rapportato al risarcimentodel danno derivante dalla mancata restituzione delle merci fornite (danno cheaveva imputato a negligenza del curatore nella loro custodia) e che avevacomunque ragguagliato “al mancato incasso del corrispettivo dei beni”, id estal valore del corrispettivo convenuto.4. Il decreto, pubblicato il 6.8.2020, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA].r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, 156, 161, 162 e 267 c.p.c. e art. 119 disp. att. cod. proc. civ.,con conseguente nullità del decreto impugnato per omessa sottoscrizione daparte del giudice relatore.1.1 Il motivo è infondato perché, ai sensi dell’art. 135, u.c., c.p.c., il decretodeve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio giudicante.Sul punto anche la giurisprudenza si è espressa nel senso che, in materia diopposizione allo stato passivo, il provvedimento con cui il tribunale, a normaNumero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/2026dell'art. 99, comma 11, l.fall., pronuncia sul ricorso, è emesso nella forma deldecreto, sicché, sebbene abbia natura decisoria, va sottoscritto, ai sensidell'art. 135, comma 4, c.p.c., dal solo presidente del collegio, non essendonecessaria la firma del relatore (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19722 del02/10/2015; vedi anche: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11344 del 12/06/2020).2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 93, 95, 101 l.fall., e 324 cod. proc. civ.2.1 Sostiene la ricorrente che il decreto impugnato avrebbe operato unaapplicazione puramente formalistica del principio di infrazionabilità del creditosecondo cui un credito, per poter essere insinuato in via tardiva, deve esserediverso sia per petitum che per causa petendi da quello fatto valere in viatempestiva. Avrebbe così il Tribunale precluso la successiva domanda tardiva,la quale, pur trovando la propria fonte nel medesimo fatto storico, costituitodalla fornitura di merci dal quale era scaturito il credito non ammesso in sededi verifica, era comunque fondata su un titolo diverso, integrante una nuovafattispecie giuridica sostanziale alla quale si ricollegava un diverso tema diindagine e di decisione. Aggiunge la ricorrente che nel caso di speciedovevano ritenersi diversi sia la causa petendi, da ricollegarsi al dannosofferto per la mancata restituzione della merce, sia il petitum.2.2 Il motivo è fondato.Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questaCorte, in tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda diinsinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitum e causapetendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimentipreclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva (vedi: Cass.Sez. 1, Sentenza n. 19722 del 2/10/2015). Tale principio si giustifica perchéil carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione delpassivo esclude che, per il giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva,possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso,che sia stato in precedenza escluso dal passivo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 4506 del 20/2/2020).Numero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/2026Risulta dunque evidente che nel caso di specie il Tribunale di Roma abbiafatto mal governo dei principi fissati nella materia in esame dallagiurisprudenza di questa Corte (per come sopra ricordati), posto che ladomanda cd. ultratardiva era diversa sia nel petitum (essendo diversol’importo monetario di cui si chiedeva l’ammissione al passivo fallimentarerispetto a quello insinuato in via tempestiva), sia nella causa petendi (essendoquest’ultima stata identificata dalla società istante nella mancanza di custodiadel curatore nella conservazione dei beni dei quali aveva chiesto, in viasubordinata, la restituzione ed integrando dunque quest’ultima una domandarisarcitoria ex art. 2043 c.c.). Quanto alla prima domanda tempestiva diammissione del credito, la causa petendi si identificava, invece, con tuttaevidenza, nel contratto di fornitura, in relazione al quale, dopo l’esecuzionedel contratto con la consegna della merce, era maturato il diritto della societàvenditrice ad ottenere il corrispettivo negozialmente pattuito.A ciò va aggiunto, in termini più generali, che, affinché possa esplicarsil'efficacia di giudicato è necessaria non solo l'identità soggettiva ma anchequella oggettiva tra il rapporto definito e quello da definire; pertanto, se delrapporto controverso mutano alcuni elementi con conseguente venir menodella originaria causa petendi, il pregresso giudicato cessa di operare (vedi:Cass. Sez. 1, 19/04/2000, n. 5092).Ne consegue che erroneamente il Tribunale (e prima il g.d.) hanno ritenutoinammissibile la seconda domanda cd. ultratardiva che invece avrebbe dovutoessere esaminata nel merito.3. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo colquale si censurava il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., per “omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per aver ritenuto ilTribunale di Roma che la domanda di ammissione ultratardiva al passivo fosseinammissibile in quanto già precedentemente esaminata.Si impone, pertanto, la cassazione del decreto impugnato con rinvio alTribunale di Roma, che dovrà applicare i principi di diritto sopra ricordati edesaminare nel merito la domanda cd. ultratardiva avanzata dall’odiernasocietà ricorrente.Numero registro generale 24949/2020Numero sezionale 1297/2026Numero di raccolta generale 9818/2026Data pubblicazione 16/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara infondato il primomotivo ed assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione almotivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione,deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 24.3.2026Il Presidente
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