CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46385/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonchè della "PIO [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO" che ha aderito alle conclusioni del P.G., depositando note spese; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore con nomina a sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchè l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso insistendo sull'accoglimento dei rispettivi motivi dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 12 Giugno 2020, in parziale riforma della sentenza emessa in data 5 Luglio 2018 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo all' esito di giudizio abbreviato, per quello che ancora rileva in questa sede, confermava affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi f) (art. 110, 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n. 3 c.p. ed art. 7 D.L. 152/1991 conv. nella legge 203/1991) ed m) (art. 110, 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n. 3 c.p. ed art. 7 D.L. 152/1991 conv. nella legge 203/1991) e ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo in data 19 Novembre 2015, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 13/16 Novembre 2017, rideterminava il trattamento sanzionatorio in aumento della predetta sentenza in anni tre di reclusione; confermava l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al citato capo f) della rubrica rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni cinque di reclusione ed euro 1.600,00 di multa; confermava l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui al richiamato capo f) ed al capo n) della rubrica (art. 110, 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n. 3 c.p. ed art. 7 D.L. 152/1991 conv. nella legge 203/1991) rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni quattro e mesi cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; confermava, infine, la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per i reati di cui capi a) (art. 416 bis commi I, III, IV, V e VI c.p.) e d) (art. 110, 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n. 3 c.p. ed art. 7 D.L. 152/1991 conv. nella legge 203/1991), nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui al capo d) della rubrica sopra menzionato ed, ancora, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di cui ai capi f), j), k) ed m) riguardanti quattro ipotesi di cui all' art. 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n. 3 c.p. ed art. 7 D.L. 152/1991 conv. nella legge 203/1991. Venivano, altresì, confermate le statuizioni civili e i suddetti imputati venivano condannati al pagamento delle spese in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed iniziative [OSCURATO:PERSONA] la Torre. 1.1. La corte di appello, disattesi i motivi di censura riguardanti la inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], valutate le complessive emergenze processuali ivi comprese le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] divenuti collaboratori di giustizia ed escussi in sede di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale confermava la ricostruzione del primo giudice quanto alla esistenza, composizione ed operatività della cosca del mandamento mafioso di Bagheria e delle sue articolazioni di Casteldaccia ed [OSCURATO:PERSONA], ricostruendo una serie di vicende estorsive in danno degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] detto "Giuseppe", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] titolari della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro detta sentenza propongo ricorsi per cassazione i suddetti imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone cinque motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) c) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 63 comma 2 e 191 c.p.p. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto essere sentito, sin dalla fase delle indagini preliminari, quale persona sottoposta ad indagini in procedimento connesso o collegato. Rileva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano affette da inutilizzabilità assoluta e patologica in quanto dagli atti del fascicolo del P.M. acquisiti al fascicolo del giudizio abbreviato ed, in particolare, da due informative dei Carabinieri in data 26 Giugno 2014 e 27 Agosto 2014 erano emersi precisi indizi di reità a carico dell'Ingenio coinvolto in dinamiche estorsive mafiose, tant' è che lo stesso veniva intercettato all' interno della propria autovettura. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b), c), d) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'audizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Assume che tale incombente istruttorio appariva assolutamente necessario per verificare l' attendibilità della persona offesa e ciò specie in considerazione del fatto che il predetto era stato escusso in data 18 Gennaio 2019 innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per verificare l' attendibilità delle sue dichiarazioni a carico del coimputato dell' odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la cui posizione era stata definita all' esito di giudizio abbreviato ed, escusso l' Ingenio, il Virruso era stato assolto dal reato di estorsione aggravata la cui accusa si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) c) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. e vizio di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo a) della rubrica. Deduce che la prova dell'appartenenza all' associazione mafiosa del ricorrente era basata sul narrato di due collaboratori di giustizia i quali avevano reso dichiarazioni generiche e de relato. Lamenta che la corte di appello non aveva considerato che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto lo [OSCURATO:PERSONA] non già come appartenente a "cosa nostra" ma come imprenditore vittima di estorsioni, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto generiche ed inidonee a ricontrare quanto riferito dallo [OSCURATO:PERSONA] come riconosciuto dal Tribunale della Libertà e che le dichiarazioni dei nuovi collaboratori escussi nel giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano prive di rilievo alcuno in quanto gli stessi non avevano conoscenza diretta dell' appartenenza del ricorrente alla consorteria mafiosa ma avevano riferito fatti e circostanze apprese dallo [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b), ed e) c.p.p., violazione degli artt. 416 bis commi IV e VI nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla ritenuta configurabilità delle aggravanti in questione Rileva che difettava la prova della disponibilità delle armi da parte dell' associazione nonché la concreta dimostrazione che l'attività economica della famiglia mafiosa era stata reimpiegata in strutture produttive che offrano beni e servizi analoghi a quelli su cui intendono prevalere per affermare la propria supremazia sul territorio violando le regole di concorrenza sul mercato. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 629 c.p. e 7 D.L. 152/1991 (oggi art. 416 bis.1 c.p.) e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo d) della rubrica. Osserva che la corte di appello aveva confermato l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione aggravata in esame sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] asseritamente corroborate per effetto delle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nel richiamare quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] - il quale oltre al non conoscere l'odierno imputato quale facente parte dell'associazione mafiosa lo aveva indicato quale soggetto che "pagava il pizzo" - e quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che le dichiarazioni degli stessi facevano dubitare fortemente della attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato della persona offesa e che, pertanto, non era emersa in alcun modo la prova della condotta estorsiva contestata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, formula cinque motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. c) c.p.p., violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p. quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto essere sentito, sin dalla fase delle indagini preliminari, quale persona sottoposta ad indagini in procedimento connesso o collegato. Rileva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - sulla base delle quali era stata affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui al capo f) della rubrica - erano affette da inutilizzabilità assoluta e patologica in quanto dagli atti del fascicolo del P.M. acquisiti al fascicolo del giudizio abbreviato ed, in particolare, da due informative dei Carabinieri in data 26 Giugno 2014 e 27 Agosto 2014 erano emersi precisi indizi di reità a carico dell' Ingenio in ordine al reato di cui all' art. 416 bis c.p. ovvero 110,416 bis c.p. od a reati connessi o collegati in quanto aggravati da finalità agevolatrice dell' associazione mafiosa in quanto il predetto era risultato legato al sodalizio mafioso operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], come confermato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] sentito in sede di rinnovazione dell' istruttoria nel corso del giudizio di appello. Assume che, dagli atti, emergeva chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] detto "Giuseppe" non era solo un "imprenditore vittima", come affermato dalla corte territoriale, ma aveva un ruolo attivo nella compagine mafiosa come confermato, ad esempio, dalla conversazione progr. 10887 del 9 Giugno 2014 e che la rilevanza degli elementi investigativi di reità emersi nei riguardi dell' Ingenio aveva indotto i Carabinieri di Bagheria a richiedere la proroga delle intercettazioni ambientali già autorizzate all' interno della autovettura in uso allo stesso, come confermato dalla allegata nota di P.G. Osserva che gli elementi di reità emersi a carico del predetto, già a partire da ottobre 2013 e successivamente dal gennaio 2014, attestavano il suo ruolo di "imprenditore colluso" (come confermato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed implicavano che lo stesso non poteva essere sentito quale mero testimone- persona offesa in relazione al reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991 conv. in L. 203/1991 di cui al capo f) con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 63 comma 2 c.p.p. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo f) della rubrica. Assume che la posizione rivestita dall' Ingenio avrebbe, comunque, imposto l'osservanza dei criteri previsti dall' art. 192 comma 3 c.p.p., nella specie disattesi. Rileva che tenuto conto della posizione dell' Ingenio gli ulteriori elementi di riscontro dovevano rivestire la natura di elementi di prova autonomi rispetto alla fonte dichiarativa, univoci e specifici rispetto alla condotta delittuosa oggetto delle accuse del chiamante in correità ed individualizzanti rispetto alla specifico fatto delittuoso, mentre nel caso in esame la corte di merito si era limitata a richiamare gli elementi di indagine della polizia giudiziaria che non potevano in alcun modo costituire elementi di "riscontro obiettivo" delle dichiarazioni dell' Ingenio in quanto avevano una valenza totalmente "neutra". Evidenzia, ancora, che le forti perplessità suscitate circa la credibilità soggettiva dell' Ingenio avrebbero imposto un vaglio più rigoroso in termini di valutazione della prova dichiarativa resa da un soggetto che non poteva essere ritenuto un semplice testimone dal momento che questi, quanto meno, era soggetto vicino o contiguo ad un sodalizio mafioso e che la corte di appello sul punto aveva reso una motivazione del tutto carente, illogica e contraddittoria specie laddove aveva negato pregio difensivo alla tesi della natura lecita dei rapporti patrimoniali intercorsi fra l' imputato e l' Ingenio. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo n) della rubrica. Osserva che la corte di appello aveva confermato l' affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione aggravata in esame sulla scorta delle dichiarazioni della vittima [OSCURATO:PERSONA] asseritannente oggetto di riscontro per effetto delle propalazioni della collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non considerando che, nella fattispecie in esame, difettava la prova della consapevolezza in capo all' imputato della provenienza illecita delle somme consegnate dallo Ienna presso il Bar "Bellevue" dallo stesso gestito su indicazione del padre [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che l' affermazione della corte di appello circa la assoluta non credibilità della tesi difensiva secondo cui l' imputato ignorasse del tutto la causale della dazione del denaro, era frutto di considerazioni totalmente apodittiche e disancorate dai dati probatori. Rileva, ancora, che del tutto erroneamente la corte di appello aveva ritenuto le dichiarazioni dello Ienna oggetto di riscontro per effetto del narrato della collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non considerando che fra le dichiarazioni dei due soggetti erano emersi profondi ed insanabili contrasti aventi ad oggetto aspetti non marginali o secondari della ricostruzione del fatto delittuoso in questione e che, parimenti, erronea era la affermazione della corte territoriale la quale aveva sostenuto che l' imputato non aveva dedotto alcuna causale lecita del pagamento in favore della Ienna non tenendo conto che il ricorrente (soggetto ritenuto pienamente credibile, autoaccusatosi spontaneamente di numerose estorsioni ed anche di un omicidio e le cui dichiarazioni accusatorie erano state utilizzate a carico di molti dei coimputati) aveva chiarito che lo Ienna, in più occasioni, gli aveva consegnato del denaro per lavori di scavo, rilevando, infine, che la corte di appello aveva omesso di prendere in esame ulteriori elementi probatori dai quali poter desumere la causale lecita della dazione delle somme in questione. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al diniego della concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 416 bisl. comma 3 c.p. Lamenta che la corte territoriale, nel rigettare la richiesta di concessione dell'attenuante speciale suddetta, non aveva tenuto in debita considerazione la condotta collaborativa dell' imputato, avendo lo stesso fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e l' individuazione dei responsabili, risultando integrati i requisiti della norma richiesta e che del tutto illogico e contraddittorio era il ragionamento dei giudici di merito i quali, nel negare detta attenuante, si erano limitati a rimarcare che [OSCURATO:PERSONA] aveva smentito i fatti di cui al capo n) continuando a sostenere la tesi della causale lecita, non tenendo conto che lo stesso non aveva escluso che il padre poteva avere effettuato delle richieste estorsive allo Ienna ma aveva affermato di non essere a conoscenza di ciò ed aveva chiarito la natura dei suoi rapporti con lo Ienna. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all' aggravante di cui all' art. 629 comma 2 c.p. Lamenta che la motivazione sul punto era del tutto carente non avendo i giudici di merito valutato adeguatamente tutti gli elementi di cui all' art. 133 c.p. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, formula tre motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 192 c.p.p. nonchè carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo n) della rubrica.Osserva che la corte di appello aveva confermato l' affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione aggravata in esame sulla scorta delle dichiarazioni della vittima [OSCURATO:PERSONA] asseritamente oggetto di riscontro per effetto delle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] non considerando che i fatti e le circostanze riferite dal collaboratore di giustizia erano del tutto difformi da quelle riferite dalla presunta vittima ed omettendo di valutare quanto riferito dall' imputato circa la causale lecita dei rapporti con la persona offesa confermato dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal figlio [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) c.p.p., violazione di legge in ordine al computo della pena. Rileva che il calcolo della pena era errato in quanto la corte di appello aveva preso le mosse da una pena base di anni dieci in luogo della pena base di anni nove indicata dal primo giudice e che il reato di cui al capo n) quale reato-fine doveva essere considerato in continuazione con il reato ex art. 416 bis c.p. nonché con quello di estorsione aggravata per i quali l'imputato era stato già giudicato. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al diniego della concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 416 bisl. comma 3 c.p. Lamenta che la corte territoriale, pur avendo riconosciuto all' imputato le circostanze attenuanti generiche "tenuto conto dell'apporto dichiarativo nei confronti degli altri correi", aveva in modo illogico disatteso la richiesta di concessione dell'attenuante speciale suddetta, non tenendo in debita considerazione la condotta collaborativa dell'imputato che andava valutata nel suo complesso e non solamente nel processo in cui il collaboratore riveste la qualità di imputato. Occorre precisare che in data 20 Settembre 2021 è pervenuta, tramite la [OSCURATO:PERSONA] di Aosta, rinunzia al ricorso da parte del predetto imputato, da lui sottoscritta personalmente. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, formula cinque motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 63 comma 2 e 192 c.p.p. e 629 c.p. nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo f) della rubrica. Rileva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - in forza delle quali era stata affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine al suddetto reato - erano affette da inutilizzabilità assoluta e patologica in quanto dagli atti del fascicolo del P.M. acquisiti al fascicolo del giudizio abbreviato erano emersi precisi indizi di reità a carico dell' Ingenio in ordine al reato di cui all' art. 416 bis c.p. ovvero 110,416 bis c.p. od a .,!-- ' ---- - reati connessi o collegati in quanto aggravati da finalità agevolatrice dell' associazione mafiosa in quanto il predetto era risultato imprenditore colluso con la cosca mafiosa operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], come confermato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che dai nuovi collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sentiti in sede di rinnovazione istruttoria nel corso del giudizio di appello. Assume che dagli atti emergeva chiaramente che le imprese di [OSCURATO:PERSONA] erano agevolate da "cosa nostra" nel trovare commesse e nell' estromettere imprese concorrenti previa corresponsione al sodalizio di una parte di ricavi. Deduce che, a prescindere dalla formale iscrizione nel registro degli indagati, essendo emersi nei suoi confronti prima delle sue dichiarazioni del 13 Luglio 2015 vere e proprie prove della sua partecipazione ad un sodalizio mafioso o comunque di una sua responsabilità ex artt. 110, 416 bis c.p. l' Ingenio non poteva essere sentito quale semplice persona informata sui fatti in merito ai reati connessi o collegati (quali estorsione aggravate ai sensi dell' art. 7 cit. semplicemente come persona informata sui fatti), sicchè le sue dichiarazioni erano affette da inutilizzabilità patologica e, pertanto, non potevano essere utilizzate nemmeno in sede di giudizio abbreviato. Aggiunge che, a prescindere da tale troncante rilievo, la corte di appello, aveva omesso di valutare gli specifici motivi di appello e le deduzioni di cui alla memoria difensiva ritualmente depositata all' esito della discussione - del cui contenuto non vi era nemmeno traccia nel corpo della sentenza - quanto al fatto che le dichiarazioni dell'Ingenio non potevano essere poste da sole a fondamento della pronunzia di condanna. Osserva che l'Ingenio, dopo avere negato in un primo momento di essere stato vittima di richieste estorsive, sentito nuovamente alla P.G. in data 13 Luglio 2015, solo a seguito di domande fortemente suggestive, aveva parlato delle estorsioni subite, dato questo che poneva seri dubbi sulla genuinità del suo narrato e che, pertanto, imponeva una attenta disamina della sua attendibilità, nella specie mancata. Rileva che la corte di appello aveva trascurato di esaminare le specifiche censure circa l'assenza di riscontri al narrato della presunta vittima ed, in particolare, la circostanza che mentre la persona offesa aveva collocato i fatti nel dicembre 2013, i dialoghi ed i servizi di osservazioni, i riscontri posti a fondamento delle sue dichiarazioni risalivano alla fine del gennaio 2014, non potendosi, pertanto, ritenere rispettata la regola di giudizio dell' affermazione della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b), e) ed e) c.p.p., violazione degli 192 c.p.p. e 629 c.p. nonché e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo m) della rubrica.Rileva che da nessun passaggio delle dichiarazioni della presunta vittima era dato evincere che l' imputato fosse a conoscenza della natura estorsiva del pagamento della somma e che gli stessi giudici di merito, quanto alla conversazione captata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano rilevato che la stessa era del tutto generica in quanto si parlava di un pagamento senza entrare nel dettaglio, sicchè tale dato istruttorio non poteva confermare una dichiarazione che, in ogni caso, non indicava [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto partecipe del fatto estorsivo. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b), ed e) c.p.p., violazione degli art. 7 D.L. 152/1991 (oggi art. 416 bis.1 c.p.) nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla ritenuta configurabilità dell'aggravante in questione in relazione ai reati di cui ai capi f) ed m) della rubrica. Rileva che non era emersa prova né dell'utilizzo del metodo mafioso né della finalità agevolatrice osservando che difettava la dimostrazione del necessario dolo specifico di favorire l'associazione nel suo complesso. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che la corte territoriale, sul punto, aveva adottato una motivazione gravemente carente limitandosi a richiamare la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato, elementi non ostativi alla concessione di dette attenuanti. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge nonchè carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, a suo dire eccessivo. Osserva che l'aumento di pena per la continuazione era del tutto ingiustificato e privo di adeguata motivazione 2.5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, con un unico motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 192 c.p.p. nonchè carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo d) della rubrica. Rileva che la persona offesa non aveva mai indicato l'imputato quale soggetto coinvolto nella vicenda estorsiva in questione e che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle base delle quali era stata confermata l'affermazione della responsabilità, erano fra di loro divergenti ed in contrasto con quanto riferito dalla persona offesa relativamente ai soggetti coinvolti nella vicenda estorsiva. Deduce, altresì, che del tutto apodittica era la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la condizione dell'imputato detenuto continuativamente al regime del 41 bis dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi. lo — Con il primo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p. e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo f) della rubrica. Lamenta che la corte territoriale erroneamente aveva confermato la affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine ai fatti in questione non tenendo conto dell' elemento di novità costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, divenuto collaboratore di giustizia nelle more del giudizio, aveva ricostruito i fatti attribuendo una causale lecita alla dazione di denaro operata dall' Ingenio al ricorrente non considerando che nel caso in esame non risultava rispettata la regola dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" e che parimenti gravemente carente era la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto configurabile l' aggravante di cui all' art. 416 bis.1. c.p. non considerando che difettava la prova di un metodo mafioso o di condotte finalizzate ad arrecare un concreto vantaggio alla consorteria mafiosa. 2.6.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] titolari della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui ai capi j) e k) della rubrica. Lamenta che la corte di appello, quanto alla estorsione di cui al capo j), non aveva esaminato compiutamente le censure formulate dal ricorrente riguardanti la circostanza che le richiamate intercettazioni telefoniche non comprovavano il contributo dell' imputato in relazione alla condotte estorsive in esame ed, ancora, che gli elementi probatori a suo carico trovavano la loro specifica matrice da un'unica fonte probatoria (quanto appresso da [OSCURATO:PERSONA] durante il colloquio con il padre) difettando ogni originalità quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rileva, altresì, che quanto ai profili di responsabilità di cui al capo k) che la corte aveva adottato una motivazione meramente apparente, finendo per travisare il contenuto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di avere assunto un soggetto dal momento che aveva appreso che versava in condizioni di ristrettezze economiche e, solo successivamente, aveva appreso dello stato detentivo del padre dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.6.3 II difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una prima memoria in data 1 Ottobre 2021 con la quale ha chiesto riqualificarsi i fatti di cui al capo l) quale ipotesi di estorsione tentata e non consumata sulla scorta del giudicato di cui alla sentenza n. 1238/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa nel procedimento a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] giudicato separatamente ed ulteriore memoria in data 6 Ottobre 2021 con allegato l' estratto della citata sentenza con l' attestazione della cancelleria del passaggio in giudicato in data 16/11/2019 in relazione al capo 3). 3. [OSCURATO:PERSONA] nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA] - il cui ricorso costituisce oggetto di separato procedimento - ha depositato agli atti dell' odierno giudizio, memoria in data 15 Settembre 2021 con la quale ha rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], coimputato per il medesimo reato, doveva comportare l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p. non essendo fondato su motivi esclusivamente personali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva, in primo luogo, la Corte che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento mentre emergendo ragioni di esonero in ragione della natura dei motivi proposti al ricorso lo stesso non va condannato al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di alcuna somma a titolo di sanzione pecuniaria (v. SU. 43055/2010). 2. Deve, quindi, rilevarsi che appare opportuno, avendo numerosi ricorrenti prospettato questioni in parte sovrapponibili ed al fine di evitare inutili ripetizioni, premettere alcune considerazioni di carattere comune prima di procedere alla disamina dei motivi "specifici" proposti da ciascun imputato. 2.1. "I limiti del sindacato di legittimità". Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794). Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art.606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti).Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501). Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). In ordine alla valutazione degli indizi la Suprema Corte (ex plurimis Cass.23813/2009 rv 243801), ha, pervero, stabilito che il giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto ... che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678). 2.2. "Il ragionevole dubbio". Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass.n. 239795). Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). 2.3. L' inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni di In genio Salvatore. Osserva la Corte che la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante. (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Cc. (dep. 10/06/2009) Rv. 243417 - 01. Occorre, innanzitutto, evidenziare sotto un profilo d'ordine generale e sistematico che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la condizione di soggetti che sin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagine "non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di taluni di essi" (Sez. I, 29 gennaio 2002, n. 8099; Sez. I, 8 novembre 2007, n. 4060). La sanzione di cui all'art.63, secondo comma, cod. proc. pen. "opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistano prima dell'escussione indizi non equivoci di reità e tali indizi siano conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante" (Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 39380). E le Sezioni Unite hanno già in passato rilevato che "la coordinata lettera dei due commi della norma" (art. 63 cod. proc. pen.") postula "che siano già acquisiti indizi di reità'(Sez. U, Sentenza n. 21832 del 2007). In seno alla pronunzia da ultimo indicata è stato pure evidenziato che gli elementi a carico del dichiarante devono assumere la consistenza dell'indizio, non potendo la sua posizione di persona informata essere mutata dall'esistenza di sospetti o ipotesi investigative", conclusione, questa, "coerente con la presunzione di non colpevolezza, con l'onere probatorio dell'accusa e con la strumentalità rispetto all'accertamento della verità materiale, principi cui è improntato l'intero sistema processuale". Quindi, in definitiva, l'obbligo di "protocollare la notizia" insorge solo nel momento in cui si concretizzi "l'esistenza di responsabilità penali" in capo al dichiarante, di "elementi non equivoci di reità", non già meri "sospetti", generiche allegazioni, o prospettabili ipotesi investigative non postulanti necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a carico del dichiarante medesimo. A fronte di tali principi, reiteratamente affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il provvedimento impugnato ha chiaramente esplicitato, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, come appariva evidente che "fin dalla stessa elaborazione di parte inquirente riferita alle vicende di questo processo la posizione dell' In genio non dovesse essere considerata di adesione all' organizzazione o comunque di illecito collateralismo volontario ma di semplice destinatario succube della imposizione mafiosa" precisando, altresì, come "il non essersi ribellato e il non avere prima denunciato non integrano infine comportamenti che lo collocano nel novero dei soggetti indiziati di reità". Orbene la valutazione dei giudici del merito al riguardo esclude del tutto la sussistenza di quelle condizioni, cui sopra si è fatto cenno, che avrebbero dovuto imporre di "protocollare" una concreta, effettiva, realmente sussistente notizia di reato nei confronti dell' Ingenio, al di fuori di "meri sospetti" o di possibili ulteriori attività investigative non direttamente collegate ad un ruolo criminale dallo stesso svolto: sono stati motivatamente riscontrati solo elementi del tutto generici sotto il profilo degli "indizi di reato", eventualmente riconducibili allo stesso.Nella specie deve, quindi, riconoscersi la congruità e la correttezza in diritto dell'apparato motivazionale laddove la corte di appello ha indicato l'Ingenio quale imprenditore "vittima della mafia" non apparendo decisive le specifiche censure formulate fondate su elementi che non appaiono decisivi nell' ottica prospettata dalle difese. In particolare i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma all' evidenza la genericità del contenuto delle stesse, da leggere nel contesto in cui sono state richiamate del giudice di primo grado, non può legittimare l'immediata operatività della sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dall' Ingenio. Per quanto riguarda in particolare il [OSCURATO:PERSONA] quanto dedotto dalla difesa contrasta, peraltro, con la ricostruzione della sentenza di appello la quale ha richiamato le dichiarazioni del predetto collaboratore a proposito delle sistematiche estorsioni subite dall' Ingenio "fin dal tempo della latitanza di [OSCURATO:PERSONA]" (v. f. 104). Posto che è stato sottolineato che è necessario che «siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, (vedi Cass. Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, rv. 243417 citata nonchè Cass. Sez. 2, n. 20936 del 7/4/2017, Minutolo, rv. 270363) ed evidenziato che spetta al giudice, in merito alla qualità del dichiarante, il potere di verificare «l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (Cass. Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, rv. 246584), non possono certo ritenersi determinanti, nel senso prospettato dalla difesa, le "sopravvenute" dichiarazioni rese in data 25/10/2019 da [OSCURATO:PERSONA] (peraltro decisamente interessato alla vicenda, avendo egli stesso sollevato questione di inutilizzabilità patologica) e da [OSCURATO:PERSONA] divenuti collaboratori di giustizia solamente nel corso del giudizio di appello. Così come non appare decisivo il richiamo (v. ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) alla conversazione progr. 10887 del 9 Giugno 2014 intercorsa fra l'Ingenio ed il Calì, atteso il tenore tutt' altro che univoco della stessa e trattandosi, peraltro, di un mero stralcio di conversazione estrapolato dal suo generale contesto. Non può, poi, sottacersi che negli atti richiamati dalle difese (v. richieste di proroga delle intercettazioni ambientali) la P.G., dopo avere indicato taluni soggetti menzionati quali "effettivi componenti" del sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA], cita l' Ingenio come soggetto "legato" ai soggetti mafiosi, condizione che certamente non implica di per sé, a suo carico, "indizi di reità".Ed è proprio alla luce delle censure articolate in questa sede dalla difesa che è opportuno dar conto dell'intervento delle SS.UU. con la sentenza n. 111 del 30.11.2017 (dep. in data 4.1.2018), "Gattuso": in quella occasione, infatti, è stato in primo luogo ribadito il principio per cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, evoca quella condotta che, non riconducibile specificamente alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con la esclusione delle situazioni di "mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale"; in un simile contesto in cui la appartenenza giustifica semmai una misura di prevenzione, è evidente che il mero "legame" con soggetti mafiosi non può implicare quello "status" dell' Ingenio che le difese indicano come sussistente all' epoca delle dichiarazioni. Non appare, poi, ultroneo ricordare che i gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni (....), attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine. (Sez. 1 - , Sentenza n. 2568 del 18/09/2020 Cc. (dep. 21/01/2021) Rv. 280354 - 01, con la conseguenza che il fatto che l'autovettura dell'Ingenio sia stata oggetto di intercettazioni ambientali non è elemento di rilievo ai fini che occupano. Va, in sintesi, sottolineato come tutti i dati evidenziati dai singoli ricorrenti attestanti l' asserito ruolo di "imprenditore" colluso dell' Ingenio ovvero suoi profili di responsabilità per reati connessi o collegati in quanto aggravati da finalità agevolatrice dell' associazione mafiosa basati sulle informative della Compagnia dei Carabinieri di Bagheria, sulle richieste da parte della P.G. di proroga delle intercettazioni sull' autovettura dell' Ingenio ovvero sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia finiscono per rappresentare una diversa prospettazione dei fatti ed una opposta valutazione degli elementi valutati in sede di merito. Ma, ovviamente, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, ma solo quello di verificare la congruità logica dell'apparato argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato, oltre che la sua conformità a diritto nella specie indubita bile. Fatti tali premesse occorre, quindi, procedere all' esame dei singoli ricorsi. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo, afferente l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto apparendo le censure proposte in parte infondate ed in parte manifestamente infondate per le ragioni già esplicitate al § 2.3.3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Deve osservarsi che in tema di rinnovazione della prova in appello quando il procedimento sia stato definito in primo grado con rito abbreviato la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che le parti non possono far valere un diritto in tal senso, poiché la rinnovazione confluisce comunque nel solo disposto di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sicché spetta in ogni caso al giudice, d'ufficio o anche su stimolo di parte, la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizione della prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Giampà e altri, Rv. 271163; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez. 3, n. 20262 del 18/6/2014, L., rv. 259663; Sez. 1 n. 44234 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, rv 258320; Sez. 1 n. 35846 del 23/05/2012, P.G. in proc. Andati, rv 253729). L'ambito valutativo del Giudice di appello delimitato dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. che testualmente riguarda i casi in cui questi ritenga «assolutamente necessaria» l'attività istruttoria — corrisponde, quando sia chiamato a valutare una sentenza emessa in primo grado con rito abbreviato, a quello descritto dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010, Sestito, Rv. 248011; Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008, Pozzi, Rv. 238956; Sez. 5, n. 19388 del 09/05/2006, Biondo, Rv. 234157). Muovendo dai suindicati principi ermeneutici non appare in alcun modo censurabile la decisione della corte di appello di non procedere ad una nuova audizione di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della completezza del compendio probatorio ed in considerazione del carattere meramente esplorativo della richiesta. 3.3. Quanto alle doglianze formulate con il terzo motivo del ricorso deve esserne rilevata la manifesta infondatezza in quanto le deduzioni contenute nel motivo in questione risultano essere già state poste anche in sede di appello e la corte di merito, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e conforme ai principi di diritto in materia vi ha dato adeguata risposta. La corte di appello ha indicato un serie di elementi (ff. 86-98 della sentenza impugnata) dai quali ha ritenuto di evincere elementi sufficienti per ritenere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa di cui al capo a) desumibili dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle dichiarazioni delle persone offese e ulteriori emergenze investigative di vario tipo. I giudici di secondo grado hanno chiarito, con dovizia di argomentazioni, che il ruolo dello [OSCURATO:PERSONA] all' interno della associazione mafiosa era stato confermato dai collaboratori di giustizia, ritenuti pienamente attendibili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali non avevano riferito fatti appresi de relato bensì "fatti e circostanze avvenute sotto la loro diretta percezione", traendo ulteriore conferma della sua partecipazione al sodalizio dalla commissione del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui al capo d) della rubrica commesso unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], da ritenere acclarata per le ragioni in appresso evidenziate. Invero in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correità riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova -, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso. (Sez. 2, Sentenza n. 18940 del 14/03/2017 Ud. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269658 - 01. I giudici di appello hanno, pure, richiamato le argomentazioni del giudice di primo grado il quale aveva evidenziato la rilevanza dell'episodio della consegna di un' arma a [OSCURATO:PERSONA] da parte dello [OSCURATO:PERSONA], dato questo sintomatico dello stretto vincolo fra i due e della piena fiducia che il predetto, reggente del mandamento, riponeva su tale soggetto certamente coinvolto, a pieno titolo, nelle dinamiche della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] e del mandamento di Bagheria (v. f. 14). Ed ulteriori elementi idonei a confermare il narrato dei collaboratori di giustizia suindicati sono stanti correttamente desunti da pregresse indagini attestanti la frequentazione dell'imputato con soggetti di spicco della criminalità organizzata vicini al noto capo mafia [OSCURATO:PERSONA], circostanze queste che sebbene risalenti costituiscono un indubbio elemento di supporto ai fini della verifica della attendibilità dei collaboratori. Tala apparato argomentativo, già di per sé idoneo, a fondare la affermazione della penale responsabilità dell' imputato ha trovato ulteriore conferma, come evidenziato dai giudici di appello, nelle dichiarazioni dei nuovi collaboratori di giustizia sentiti in sede di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali se è vero che, per molti versi, hanno riferito fatti loro narrati da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, appresi de relato, hanno, comunque, offerto elementi di riscontro al narrato degli altri collaboratori confermando la frequente presenza dello [OSCURATO:PERSONA] a fianco dello [OSCURATO:PERSONA] in occasioni nel corso delle quali si parlava di dinamiche mafiose, emergendo, quindi, una stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio. Appare, invero, totalmente illogico ipotizzare che un soggetto, estraneo alle dinamiche mafiose, possa essere partecipe di discussione concernenti "fatti di mafia" in considerazione delle caratteristiche tipiche di "cosa nostra" quali la segretezza del vincolo. 3.4. Il quarto motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.A fronte di una amplissima motivazione in ordine alla configurabilità delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto della fattispecie incriminatrice dell'associazione di tipo mafioso (v. ff. 98-103) la difesa del ricorrente si limita a formulare delle contestazioni basate su principi di diritto di carattere generale senza confrontarsi in alcuno modo con le articolate argomentazioni spese dai giudici di merito in ordine al carattere armato della associazione de qua ed alla attività della stessa volta al reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose, influenzando il libero mercato, specie nel settore degli appalti. In relazione a tale circostanza deve allora affermarsi l'inammissibilità del motivo di ricorso perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.5. Il quinto motivo contiene censure di puro merito ovvero manifestamente infondate. I giudici territoriali, nel ricostruire le vicende di cui al capo d) dell'imputazione (estorsione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) hanno precisato con ampie argomentazioni (v. ff. 111-116), che la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] risultava basata sulle dichiarazioni della persona offesa nonché sul narrato dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultando comprovato che l'Ingenio, anche ad opera del predetto ricorrente, aveva subito nel tempo richieste di "regali" a "cosa nostra" ovvero pressioni finalizzate a precludergli la possibilità di svolgere lavori edili in ossequio alla volontà dei capi mafia. I giudici di appello hanno adeguatamente vagliato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle propalazioni della persona offesa evidenziando come le dichiarazioni del medesimo avevano trovato significativi elementi di riscontro nelle dichiarazioni dei suindicati collaboratori di giustizia, fra di loro pienamente convergenti e prive di significative contraddizioni. Il ricorrente si limita, del resto, a negare la sussistenza delle condotte contestate formulando contestazioni che costituiscono mera replica di censure già mosse in appello e non si confronta con le adeguate risposte fornite dalla corte distrettuale che ha evidenziato puntualmente che quanto sostenuto dalla difesa era in palese contrasto con il compendio probatorio dal quale emergeva univocamente come [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in un completo stato di soggezione rispetto alla pretese dell'ex cognato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] "intimo amico" del primo. Appare di tutta evidenza che la difesa dell' imputato laddove nega che l' Ingenio potesse essere una vittima di estorsioni in quanto individuato dagli stessi collaborati "connivente con la mafia" e per altro verso sottolinea che, a tutto concedere, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] poteva identificarsi "in quello di un soggetto che svolge la funzione di intermediario tra la società in cui opera l' In genio e la consorteria mafiosa al fine di consentire l' operatività della società" senza conseguire alcun vantaggio, solo formalmente, ha indicato generici vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni nè è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del procedimento. Il ricorrente, invero, ha formulato una serie di censure che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale è presente una adeguata replica a quei rilievi che il ricorrente si limita a reiterare. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 4.1. Il primo motivo, riguardante l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto apparendo le censure proposte in parte infondate ed in parte manifestamente infondate per le ragioni già esplicitate al § 2.3. 4.2. Il secondo motivo è infondato. La difesa del ricorrente, in ordine alla affermazione della responsabilità dell' imputato per il reato di estorsione aggravata in danno dell' Ingenio di cui al capo f), da un lato ribadisce la tesi della inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e contestualmente deduce gravi carenze motivazionali in ordine al ricostruzione dei profili di responsabilità del ricorrente, specie in ragione della circostanza che sarebbe emersa la prova della "causale lecita" della dazione della somma di euro 1.500,00 circa da parte della vittima dovendosi, conseguentemente, escludere gli elementi costitutivi del reato di estorsione, quanto meno sotto il profilo soggettivo. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Ingenio, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, E, Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). In sintesi, il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argonnentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili.I giudici di merito hanno chiarito che il narrato dello stesso appariva spontaneo, sincero e privo di intenti calunniosi, in sé perfettamente credibile (in quanto certamente in linea con quanto riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - la cui attendibilità non è stata in alcun modo messa in discussione dei ricorrenti - «il quale aveva raccontato con dovizia di argomentazioni come l'impresa "Calcestruzzi di Casteldaccia di cui amministratore era [OSCURATO:PERSONA] detto Giuseppe .... fosse stata fin dal tempo della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] sottoposta a sistematiche estorsioni » ed ancora aveva trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori, in particolare, nel tenore di talune intercettazioni (richiamate al f. 122) e nelle documentate attività investigative che aveva consentito di riscontrare quanto riferito dall' Ingenio circa la consegna di somme di denaro ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne la valenza delle intercettazioni - il cui tenore è stato richiamato da giudici di merito come detto a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa - deve, peraltro, richiamarsi l' orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). La affermazione della difesa secondo cui i riscontri sarebbero "neutri" non vale, pervero, in alcun modo ad inficiare il ragionamento dei giudici di merito che non può sul punto ritenersi "manifestamente illogico", e che, per conto, si appalesa corretto e privo di aporie logico-giuridiche nella parte in cui è stato rilevato che la veridicità storica del fatto estorsivo narrato dall' Ingenio era desumibile anche dal fatto che la indicata causale lecita era rimasta una mera "enunciazione generica". Ed, in questa sede, la difesa continua a indicare quale causale "lecita" del denaro corrisposte dall' Ingenio con riferimento ai fatti di cui al capo f) la restituzione una somma che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato al cugino dell' Ingenio, tale [OSCURATO:PERSONA], somma non esattamente indicata nel suo esatto ammontare dato già di per sé "anomalo" (si parla infatti di un importo variabile compreso fra i millecinquecento ed i duemila euro) e che non è dato comprendere per quale ragione avrebbe dovuto restituire non il soggetto obbligato ([OSCURATO:PERSONA]) ma un cugino ([OSCURATO:PERSONA]), prospettando, quindi, non veri e propri vizi motivazionali ma una mera lettura alternativa degli accadimenti basata, peraltro, su dati assai evanescenti. Del resto il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Non può, conclusivamente, sottacersi che la difesa laddove ribadisce la tesi della causale lecita delle somme di denaro in questione (vale a dire somme di denaro relative ad un prestito da restituire) insiste su un dato la cui valenza è stata esclusa dai giudici di merito con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e che non ha, comunque, trovato alcun elemento di riscontro e, peraltro, a fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito - non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono infondate se non manifestamente prive di fondamento. 4.3. Il terzo motivo deve essere disatteso in quanto le censure proposto sono da ritenere infondate. I giudici di merito, sulla scorta della medesima lettura dei dati probatori e della medesima ricostruzione dei fatti, sono pervenuti alla affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla condotta estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo n) fondando il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa "dotate del requisito della attendibilità intrinseca promanante dalla loro logicità e dalla coerenza del narrato, dall' elevato grado di specificità di alcune informazioni e della mancanza di un interesse all' accusa.. per preesistenti motivi di inimicizia o di rancore.. si da poterne escludere, al contempo anche l' intento calunnatorio", dichiarazioni riscontrate in forza del narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], autoaccusatosi dell' episodio commesso unitamente ai [OSCURATO:PERSONA]. La corte di appello, nel disattendere le censure in questa sede ribadite, ha evidenziato che le menzionate dichiarazioni erano convergenti quanto al ruolo del predetto imputato nella vicenda estorsiva in esame e presentavano incongruenze non decisive, precisando che la tesi dell'imputato - il quale aveva affermato di non essere a conoscenza che i soldi ricevuti erano provento di estorsione - appariva prive di credibilità alcuna anche perché del tutto smentita dalle complessive emergenze processuali. Non può, invero, trascurarsi la circostanza, richiamata da giudici di appello a pag. 76, che disposto il confronto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il primo ha ribadito la natura estorsiva della dazione mentre il secondo ha affermato di ritenere che si trattava del pagamento di lavori "imprecisati", senza quindi fornire una versione alternativa chiara, precisa e riscontrabile. La difesa dell'imputato lamenta che la motivazione adottata sul punto era totalmente apodittica nonché carente non avendo la corte di appello adeguatamente valutato la valenza delle dichiarazioni dell' imputato - divenuto collaboratore di giustizia nel corso del giudizio - il quale sebbene in più occasioni si era autoaccusato di fatti assai gravi aveva affermato di essere del tutto estraneo all' estorsione de qua nonché la valenza delle dichiarazioni dell' altro collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva negato di avere mai effettuato richieste estorsive al Genna) e che i giudici territoriali erano incorsi in veri e propri travisamenti, omettendo di valutare tutti gli elementi idonei a comprovare che l' imputato fosse del tutto inconsapevole della causale della consegna delle somme da parte della vittima. Ritiene la corte che sebbene sussistano, come detto, delle parziali incongruenze fra il narrato della persona offesa e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] le stesse non valgono ad inficiare il complessivo ragionamento dei giudici di merito che hanno ritenuto comprovata la consegna di somme corrisposte a titolo di estorsione nella mani di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non veridica la prospettazione dell' imputato di non conoscere la causale del versamento e di essere convinto che il versamento delle stesso fosse collegato a rapporti lavorativi di natura lecita. La prospettazione difensiva circa "evidenti contraddizioni e differenze macroscopiche nella ricostruzione della vicenda delittuosa ad opera dello Ienna e del [OSCURATO:PERSONA]" non appare idonea a disarticolare il complessivo ragionamento dei giudici di merito che nel confrontare le due versioni, in parte differenti, hanno chiarito come il nucleo essenziale della vicenda riguardante le richieste estorsive da parte del [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva trovato conferma delle dichiarazioni "non calunniose" della p.o., nel narrato del correo [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva avuto contezza personale della richiesta estorsiva e nella scarsa o nulla plausibilità della versione dell' imputato il quale peraltro ha indicato, in modo incerto e contraddittorio, differenti possibili causali : il pagamento di una estorsione pretesa da padre Francesco, il pagamento di lavori effettuati in favore della vittima ovvero un servizio di catering in suo favore. Orbene ad avviso del Collegio le contestazioni si risolvono, invero, in censure solo formalmente assertive del vizio motivazionale lamentato, ma che non individuano invece alcun preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla corte di merito, che va non solo identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argonnentativa, ma che deve rivestire altresì valore decisivo, idoneo cioè ad incidere sul compendio probatorio così da incrinarne la capacità dimostrativa, limitandosi la difesa a prospettare dei travisamenti ed a negare alle complessive prove indicare posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza valore decisivo. E' dunque dalla stessa prospettazione difensiva, che così come articolata risulta volta soltanto ad ottenere un rivalutazione degli elementi di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, peraltro riproducendo le stesse censure formulate con l'atto di appello senza incrinare in maniera significativa le puntuali argomentazioni con cui sono state disattese, da ciò discendendo la infondatezza, talvolta manifesta, delle censure. Avendo i giudici di merito - con conformi argomentazioni che non appaiono né carenti né contradittorie né manifestamente illogiche e prendendo in esame tutte le deduzioni della difesa ivi compresa la tesi del pagamento di corrispettivo per un servizio di catering in favore della Ienna - ritenuto il versamento di somme in questione frutto di estorsione, la prospettazione della ritenuta liceità dell' incameramento delle somme da parte dell' imputato costituisce, in ultima analisi, il tentativo di una rilettura dei dati processuali, inammissibile in questa sede. 4.4. Il quarto motivo è anch' esso infondato. Va premesso che l'esame del giudice del merito, in ordine alla configurabilità della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito in legge 12 luglio 1991 n.203, non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame l'apporto dato per vicende delittuose attinenti altri procedimenti. (Sez. 5, Sentenza n. 889 del 04/12/1996 Ud. (dep. 05/02/1997) Rv. 206907 - 01. E' stato, pure, rilevato che l'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con L. 12 luglio 1991 n. 203, opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicchè deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante s'invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato. (Sez. 5, Sentenza n. 33373 del 25/06/2008 Ud. (dep. 12/08/2008) Rv. 240994 - 01. Sulla scorta dei menzionati principi la decisione della corte di appello di negare detta attenuante in ragione della assenza di condotta collaborativa in ordine ai reati per cui si procedeva a carico dello stesso, pur riconoscendosi la valenza dell' apporto collaborativo offerto su alcune delle vicende per cui è processo, non appare, dunque, censurabile. 4.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto . Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della gravità della condotta e delle "parziali" ammissioni dell' imputato. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Il primo motivo, quanto all'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, apparendo le censure proposte in parte infondate ed in parte manifestamente infondate per le ragioni già esplicitate al § 2.3. Va, quindi, ribadito, in ordine alla contestazione circa la omessa valutazione delle censure formulate con l'atto di appello e con la memoria difensiva (nemmeno menzionata nel corpo della sentenza) che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep.6.7.2004, rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643). Orbene nel caso in esame la corte territoriale in relazione al reato di cui al capo f) contestato al [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente evidenziato - con motivazione congrua e logica - gli elementi che ha ritenuto preponderanti sui quali fondare il giudizio di responsabilità dello stesso, richiamando le dichiarazioni della persona offesa oggetto di riscontro sulla scorta delle richiamate intercettazioni telefoniche e nei servizi di osservazione posti in essere dalla P.G., dovendosi sul punto anche richiamare le considerazioni formulate al § 4.2. in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale ricostruzione non risultano decisivi i rilievi formulati con il primo motivo del ricorso. Ed, invero, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] pone dubbi sull' attendibilità della persona offesa, propugnando la tesi della non genuinità del suo racconto in quanto frutto di domande suggestive da parte della P.G., non considerando che i profili attinenti l'attendibilità dell' Ingenio sono stati vagliati dai giudici di merito con congrue argomentazioni, come sopra chiarito. Per altro verso, nel contestare la validità della ricostruzione dei giudici di merito nella parte in cui hanno ritenuto comprovata l' estorsione contestata nel dicembre 2013 - e sviluppatasi anche nei periodo successivo secondo quanto ricostruito dal G.U.P e dalla corte di merito - sulla scorta delle dichiarazioni della P.O., di intercettazioni e servizi di O.P.G. del gennaio/ febbraio 2014, il ricorrente si è sostanzialmente limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Palermo aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari e, in specie, al tenore delle conversazioni tra presenti o telefoniche intercettate ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova" che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità per il reato di estorsione aggravata nel rispetto della regola di cui all' art. 533 c.p.p., interpretata secondo i principi sopra richiamati, appare di tutta evidenza che la tesi dell' imputato nella parte in cui mira escludere la sua condotta concorrente evidenziando non sarebbe stato presente alle fasi antecedenti la riscossione ovvero quelle della richiesta della somme di denaro difettando, in ogni caso, la prova della consapevolezza della illiceità della richiesta al momento della riscossione della somme mira a sollecitare in questa sede, in modo del tutto inammissibile, una lettura alternativa degli accadimenti, prospettando di avere incamerato del denaro senza correlazione alcuna con le minacce poste in essere in danno della vittima dai coimputati, risultando, per contro accertato, con indagine in fatto non censurabile in questa sede, che l' imputato era perfettamente consapevole delle reiterate richieste di denaro alla persona offesa. Orbene il concorso nel reato di estorsione sussiste anche quando il contributo causale del correo sia limitato ad una singola fase finalizzata alla riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato. 5.2. Il secondo motivo è in parte infondato, in parte generico e manifestamente infondato. Ed, infatti, le censure formulate sono, nel loro complesso, meramente reiterative di profili già disattesi dalla corte di appello con congrue argomentazioni. I giudici di appello hanno chiarito come il ruolo dell'imputato della vicenda era chiaro nel senso del suo pieno coinvolgimento, come confermato dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal tenore da alcune conversazioni intercettate richiamate ai ff. 153-154 - interpretate logicamente - ritenute esplicative degli intenti estorsivi del ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA].Relativamente all'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate va ribadito trattasi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, R.v. 263715 cit. ; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv 254439; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). Deve solo essere aggiunto, sempre con riguardo al motivo di ricorso in esame, che il rilievo concernente il fatto che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l'unico dato emerso era che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a mettere in contatto il cugino con il soggetto che gli avrebbe rivolto la richiesta estorsiva, non coglie in alcun modo nel segno. I giudici hanno posto l' accento sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per mafia ed uscito da poco di carcere) voleva parlare con lui e subito dopo questi gli aveva chiesto il "pizzo" per evitare attività ritorsive, non apparendo per nulla illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto in stretta correlazione e consequenzialità le due condotte. Occorre, del resto, rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui questa opera (vedi Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010 - dep. 25/05/2010, Pmt in proc. Pistolesi, Rv. 24711701). Deve, ovviamente, pur sempre essere una minaccia strettamente collegabile alla condotta dell'agente, quale rappresentatasi e voluta dall'agente stesso, che deve porre la controparte in condizione di non avere scelte e di essere costretta a subire la situazione minatoria. Nel caso di specie il riferimento ad un noto capo mafia che doveva parlare con la vittima e che di lì a poco ha provveduto a contattare la persona offesa per formalizzare una richiesta estorsiva dimostrano che la condotta di tutti gli agenti era a direzione univoca, ossia necessariamente minatoria. Peraltro a fronte della ricostruzione dei giudici di merito, dal momento che non è configurabile il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale. (Sez. 5, Sentenza n. 13520 del 21/01/2015 Ud. (dep. 30/03/2015) Rv. 262896 - 01, detta contestazione non ha pregio, non essendo necessario che la corte distrettuale motivasse espressamente sul punto non avendo parte ricorrente dedotto fatti e circostanze comprovanti un suo intervento meramente disinteressato. 5.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo relativo alla sussistenza dell' aggravante di cui all' art. 7 D.L. 152/1991 oggi art. 416 bisl c.p. Va premesso che in tema di tentata estorsione, integra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, la condotta di colui che, pur se estraneo ad organizzazioni criminali, chiede la dazione di somme di denaro con tipica metodologia mafiosa attraverso l'allusione ad esigenze di altri non ben precisati soggetti, facendo riferimento all'esistenza di amici in comune, a regali da fare ed alla necessità per le persone offese di "mettersi a posto" per le festività pasquali e natalizie. (Sez. 1, Sentenza n. 33245 del 09/05/2013 Ud. (dep. 31/07/2013) Rv. 256990 - 01 E' stato pure condivibilmente affermato che in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416- bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta ad un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa). (Sez. 2 - , Sentenza n. 21707 del 17/04/2019 Ud. (dep. 17/05/2019 ) Rv. 276115 - 01. La corte di appello, con argomentazioni adeguate e corrette in diritto, ha chiarito che quanto al reato di cui al capo f) che risultava comprovato sia il metodo mafioso che la finalità agevolatrice in quanto la richiesta era stata effettuata operando una coartazione tipica con i caratteri propri della intimidazione mafiosa e riguardava il pagamento di denaro in favore di un noto mafioso il [OSCURATO:PERSONA], appena scarcerato, per aiutare non meglio precisati "soggetti terzi" e che parimenti era ravvisabile l' aggravante del metodo mafioso quanto al reato di cui al capo m) in quanto la richiesta di denaro era stata effettuata durante il periodo pasquale per il sostentamento dei detenuti, secondo una dinamica tipicamente "mafiosa".Osserva la Corte che non coglie in alcun modo nel segno la contestazione della difesa secondo cui quanto al delitto in questione dalle dichiarazioni della persona offesa non potevano evincersi elementi da cui desumere il metodo mafioso, considerata, peraltro, la circostanza che l'imputato si era limitato a riscuotere la somma ma non avrebbe partecipato alle fasi precedenti. Occorre evidenziare che come già chiarito dal giudice di primo grado - le cui argomentazioni sono state riprese dai giudici di appello - la caratura del coimputato [OSCURATO:PERSONA], già condannato per 416 bis c.p. ed il riferimento alle sue esigenze dettate dalla precedente condizione di soggetto detenuto giustificano la configurabilità della menzionata aggravante apparendo tali conclusioni in linea con i principi di diritto sopra richiamati. Dal momento che nel caso di uso del cd. metodo mafioso l'aggravante presenta carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti (vedi Sez. 6, Sentenza n. 29816 del 29/03/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270602 -) la stessa correttamente è stata riconosciuta in capo all' odierno ricorrente il quale, unitamente agli altri correi, certamente consapevole del "peso criminale" del [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato ad una frazione della detta condotta avente certamente carattere unitario. Non vanno esaminate in questa sede le ulteriori censure quanto alla insussistenza del dolo specifico della agevolazione in quanto non derivando dall'eventuale accoglimento del motivo di ricorso alcuna concreta utilità stante l'accertata sussistenza dell'aggravante sub specie del metodo mafioso. 5.4. Il quarto ed il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Occorre osservare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass.28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass. 42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Cass. 3896/2016, rv. 265826; Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737). Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019 ) Rv. 275640 - 01. Deve, quindi, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (deo. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01. In ordine alla graduazione della pena va, quindi, sottolineato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Muovendo da tali coordinate ermeneutiche la motivazione in punto di diniego delle attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. e al complessivo trattamento sanzionatorio frutto di valutazioni discrezionali congruamente motivate è da ritenere adeguata e corretta in diritto e tale da resistere alle censure di parte ricorrente. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Le censure formulate dal ricorrente relative all'affermazione di responsabilità del medesimo quanto al delitto di cui al capo d) sono per lo più infondate e, per taluni versi, da ritenere manifestamente infondate nella misura in cui sollecitano una mera lettura alternativa dei fatti. La corte d'appello, nel richiamare le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado, ha chiarito con motivazione congrua e corretta, valutando adeguatamente tutte le emergenze processuali, le ragioni per le quali doveva essere confermata la pronunzia impugnata quanto all' affermazione della penale responsabilità del ricorrente evidenziando i motivi per cui il narrato della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], era da ritenere pienamente attendibile, avendo trovato univoco riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che dovevano ritenersi pienamente attendibili in quanto circostanziate e convergenti, al di là di qualche marginale discrasia - i quali avevano confermato il ruolo avuto dallo Scaduto nella vicenda de qua. I giudici territoriali hanno, anche, chiarito che era irrilevante la circostanza che l'Ingenio non avesse fatto l'espresso nome dei mandanti dell'estorsione, fra cui appunto lo Scaduto, in quanto egli aveva avuto rapporti diretti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — i quali del resto, nel formulare le richieste di denaro alla vittima, avevano fatto riferimento a "regali" per la "famiglia di Bagheria", all' interno della quale il predetto imputato aveva, secondo quanto accertato, un ruolo di primario rilievo. Il ricorrente continuata a lamentare, in questa sede, la "assenza di coerenza intrinseca in seno alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ma le censure proposte, tuttavia, non appaiono inidonee ad incrinare il complessivo ragionamento dei giudici di merito che hanno ravvisato piena compatibilità fra tali dichiarazioni (v. ff. 115-116). I giudici di appello hanno, poi, precisato come la detenzione dello stesso al regime del 41 bis O.P. non era ostativo, in sé considerato, alla sua condotta concorrente: le relative argomentazioni, ancorchè sinteticamente svolte, non appaiono manifestamente illogiche nella misura in cui la condizione del soggetto in regime di 41 bis non è, in assoluto, ostativa di ogni collegamento con l' esterno, collegamento che, nell' ipotesi in questione deve ritenersi accertato sulla scorta delle duplice ricostruzione in fatto, di segno conforme, operata dai giudici di merito. I rilievi formulati al riguardo dall' imputato appaiono infondati ed, in parte, volti ad accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, risolvendosi, quindi, sotto tale profilo, in non consentite censure in fatto all'iter argonnentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, vi è adeguata risposta a detti rilievi. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].7.1. Il primo motivo è generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato. Occorre rilevare che in ordine ai profili di responsabilità dell' imputato quanto al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo f) della rubrica i giudici di appello hanno affrontato e risolto le questioni sollevate dalla difesa seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di secondo grado, a fondamento del convincimento espresso, legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal tribunale, senza peraltro mancare di ricordare i passaggi più significativi dell' iter argomentativo seguito dal primo giudice e di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell' appellante. I giudici di appello hanno chiarito che, sulla scorta delle dichiarazioni dell'Ingenio oggetto di riscontro per effetto delle intercettazioni telefoniche e dei di servizi di 0.P.0 risultava riscontrata la consegna di denaro nelle mani dei coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da destinare al [OSCURATO:PERSONA], chiarendo pure le ragioni della configurabilità nel caso in esame del metodo mafioso. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito e richiamato quanto argomentato in ordine alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al § 4.2., appare evidente che il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto, lamentando la omessa valutazione del narrato del coimputato [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, circa la liceità del versamento con le quali si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. 7.2. Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte manifestamente infondato. La sentenza si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto quanto alla affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di estorsione aggravata di cui ai capi j) e k) della rubrica. Le condotte in questione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, titolari della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ", secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, si sono articolate in due fatti, per certi aspetti del tutto differenti, trattandosi nel primo caso di una vera e propria richiesta di denaro destinato a detenuti del mandamento mafioso, e nel secondo caso di una estorsione contrattuale, una imposizione volta a fare assumere un soggetto vicino a "cosa nostra", il [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logiche, hanno valutato ai fini ricostruttivi le convergenti dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli esiti delle conversazioni intercettate, le stesse dichiarazioni seppure parziali dei [OSCURATO:PERSONA], ritenendo accertati i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] cui è stato riconosciuto il ruolo di mandante e di beneficiario delle estorsioni. Va rilevato che le motivazioni delle due sentenze di merito, di segno conforme, si integrano a vicenda e risultano complessivamente idonee a giustificare l'affermazione di responsabilità del ricorrente quanto ai reati contestati mentre le deduzioni difensive circa la assenza di valore probatorio delle complessive emergenze processuali risultano generiche e, comunque, si limitano a prospettare una diversa valutazione, frutto di un esame parcellizzato, del contenuto materiale probatorio che si sottrae al giudizio di legittimità. Quanto alla richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA], formulata con memoria in data 1 Ottobre 2021 con la quale ha chiesto riqualificarsi i fatti di cui al capo 3) quale ipotesi di estorsione tentata e non consumata sulla scorta del giudicato di cui alla sentenza n. 1238/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], va osservato che la relativa questione non può essere esaminata in questa sede trattandosi di documento che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità atteso che la parte doveva produrlo innanzi alla corte di appello. Nel giudizio di legittimità è, infatti, consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile solamente quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio (vedi Sez. 5, Sentenza n. 38569 del 07/05/2014 Ud. (dep. 19/09/2014 ) Rv. 259904 - 01. Non può, per a