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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 36267/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7843/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti-ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1347/2020 depositata il 17/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona, resa nel contraddittorio con le altre parti del presente giudizio di legittimità; -la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ordinato il trasferimento coattivo di porzioni immobiliari in favore dei promissari acquirenti, attuali ricorrenti; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito al ricorso con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale; -hanno resistito altresì con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -in data 14 ottobre 2021 le parti hanno depositato una istanza congiunta, nella quale si afferma « intervenuto accordo transattivo stragiudiziale che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche a cui si riferiscono il ricorso e i controricorsiin decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudicein forza dei ricorsi sopra descritti: in particolare per effetto di tale accordo la proprietàdell'intero immobile promesso in vendita/ permuta in favore dei signori Screpanti-Martella-Manzetti è stata di comune intesa delle parti tutte acquisita da soggetti terzi estranei al contenzioso in forza di separati rogiti notarili perfezionatosi per atti del notaio [...] tutte rinvenibili ai pubblici registri immobiliari [...]»; -su tali basi, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (richiesta reiterata dai ricorrenti e dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cruciani con le memorie depositate in prossimità dell’udienza); -sussistono, in effetti, i presupposti per tale declaratoria, dovendo darsi, qui, continuità a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui quando risulti sopravvenuto "un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono i ricorsi in decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e «sub iudice» in forza dei ricorsi", ricorre un'evenienza che "impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta", con gli atti di impugnazione, "non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 11 aprile 2018, n. 8980). -il sopravvenire della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità comporta, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado (Cass. n. 3311/2000; n. 26299/2018). -quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene che - anche a prescindere da una espressa richiesta delle parti in tal senso - le stesse vadano compensate integralmente, se è vero quanto rilevato dal già citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, ovvero che, persino il silenzio serbato dalle parti sul punto, si deve intendere come invito alla Corte a "disporre la compensazione, astenendosi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente", e "ciò perché questa astensione è implicata dall'accordo negoziale" (così, conclusivamente, Cass., S.U., n. 8090 del 2018, cit.; n. 30728/2019); -non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Tale norma, invero, risulta "applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez.

Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).

PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7843/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti-ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1347/2020 depositata il 17/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona, resa nel contraddittorio con le altre parti del presente giudizio di legittimità; -la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ordinato il trasferimento coattivo di porzioni immobiliari in favore dei promissari acquirenti, attuali ricorrenti; -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito al ricorso con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale; -hanno resistito altresì con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -in data 14 ottobre 2021 le parti hanno depositato una istanza congiunta, nella quale si afferma « intervenuto accordo transattivo stragiudiziale che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche a cui si riferiscono il ricorso e i controricorsiin decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e sub iudicein forza dei ricorsi sopra descritti: in particolare per effetto di tale accordo la proprietàdell'intero immobile promesso in vendita/ permuta in favore dei signori Screpanti-Martella-Manzetti è stata di comune intesa delle parti tutte acquisita da soggetti terzi estranei al contenzioso in forza di separati rogiti notarili perfezionatosi per atti del notaio [...] tutte rinvenibili ai pubblici registri immobiliari [...]»; -su tali basi, quindi, i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (richiesta reiterata dai ricorrenti e dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cruciani con le memorie depositate in prossimità dell’udienza); -sussistono, in effetti, i presupposti per tale declaratoria, dovendo darsi, qui, continuità a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui quando risulti sopravvenuto "un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferiscono i ricorsi in decisione e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e «sub iudice» in forza dei ricorsi", ricorre un'evenienza che "impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta", con gli atti di impugnazione, "non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 11 aprile 2018, n. 8980). -il sopravvenire della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità comporta, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado (Cass. n. 3311/2000; n. 26299/2018). -quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene che - anche a prescindere da una espressa richiesta delle parti in tal senso - le stesse vadano compensate integralmente, se è vero quanto rilevato dal già citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, ovvero che, persino il silenzio serbato dalle parti sul punto, si deve intendere come invito alla Corte a "disporre la compensazione, astenendosi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente", e "ciò perché questa astensione è implicata dall'accordo negoziale" (così, conclusivamente, Cass., S.U., n. 8090 del 2018, cit.; n. 30728/2019); -non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13,comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tale norma, invero, risulta "applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.). PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente, tra tutte le parti, le spese del presente giudizio. Così deciso in Ro