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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 00587/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24688/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA di C [OSCURATO:PERSONA] DELLA CALABRIA n.2906/2022 depositata i l 29/09/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 730/2022, depositata in data 1/2/2022, la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Calabria e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l’annullamento di una cartella di pagamento dell’importo di euro 701,04, notificata il 30/11/2018, avente ad oggetto tasse automobilistiche relative agli anni 2013 e 2014, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Taverna rispetto alla pretesa tributaria di cui alla cartella, in ragione dell’avvenuta perdita di possesso del veicolo in questione, accertata con sentenza n. 872/2017 del Giudice di Pace di Rossano, a decorrere dal 24/11/2005 (data in cui il Taverna aveva venduto l’auto a [OSCURATO:PERSONA]).

2. Con sentenza n. 2906/2022, depositata in data 29/09/2022, la Corte di Giustizia di II grado della Calabria rigettava l’appello avverso la suddetta sentenza della CTP di Cosenza, proposto dalla Regione Calabria, ritenendo l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dall’appellante, per essere stata la cartella preceduta dalla rituale notifica, in data 7/10/2016, del relativo avviso di accertamento n.333002823919, divenuto definitivo siccome non impugnato.

Affermava la CdGT che la pretesa tributaria non potesse ritenersi consolidata, in quanto la sentenza che aveva dichiarato la perdita di possesso del veicolo a decorrere dal 2005 era stata emessa il 30/07/2017 e quindi successivamente alla notifica del suddetto avviso.

A sostegno dell’insussistenza dell’obbligo del Taverna di pagamento della tassa per gli anni successivi al 2005, il giudice dell’appello richiamava le argomentazioni della sentenza n. 3040/2019 di questa Corte in materia di tasse automobilistiche, laddove si afferma che l’art. 5 del d.l. 953/1992, individuando i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche sui veicoli iscritti al PRA in coloro che ne risultano proprietari in base a tale registro, pone solo una presunzione relativa, vincibile con documenti di data certa attestanti il trasferimento di proprietà, e laddove la medesima sentenza rileva che i commi 7 e 8 dell’art. 94 d.lgv. 285/1992 prevedono l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica ove sussista idonea documentazione attestante l’inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa, da prodursi ai competenti uffici, i quali, laddove risulti dimostrata l’assenza di titolarità del bene, provvedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva.

3. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] grado proponeva ricorso per cassazione la Regione Calabria. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia della Entrate–Riscossione rimanevano intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deducono la violazione di legge e la erronea motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n.3 e n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 19 d.lgs. 546/1992, atteso che, ai sensi del comma 3 di tale art icolo , “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” e che, non essendo stato impugnato l’avviso di accertamento regolarmente notificato, non potendo la pretesa tributaria essere contestata mediante l’opposizione alla cartella di pagamento, detta pretesa, alla data di tale opposizione, si era cristallizzata.

Nello specifico, la ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria Regionale abbia ritenuto ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento nonostante la cristallizzazione della pretesa tributaria, sul presupposto che la perdita di possesso dell’autoveicolo fosse stata accertata con sentenza del giudice di Pace di Rossano in data successiva alla notifica dell’avviso di accertamento, mentre il fatto storico della perdita del possesso risalente all’anno 2005, di gran lunga antecedente a tale notifica, avrebbe potuto e dovuto essere opposto solo in sede di impugnativa dell’avviso.

Il primo motivo è fondato, limitatamente alla dedotta violazione di legge, non ricorrendo, invece, la fattispecie dell’omesso esame di un accadimento in senso storico naturalistico necessaria ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. n. 2961/2025; Cass. n. 17005/2024).

È incontestato che la notifica della cartella di pagamento in questione sia stata preceduta dalla notifica del relativo avviso di accertamento e che quest’ultimo non sia stato impugnato.

Orbene, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, ognuno degli atti impugnabili ivi indicati, tra cui la cartella di pagamento, può essere impugnato solo per vizi propri, in quanto “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questo ultimo, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass.

S.U. 16412/2007).

La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento ritenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.

Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il sopra richiamato requisito, l’essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.

Principio in base al quale (con riferimento all’art. 19 co. 3 del D.lgs. 546/92) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.

Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definivo perché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta” (Cass. n. 2944/2018).

Nel caso di specie, pertanto, la insussistenza della pretesa tributaria conseguente alla perdita di possesso del veicolo - risalente al 2005 - non poteva essere fatta valere per la prima volta mediante l’impugnazione della cartella, non trattandosi di un vizio ‘ proprio ’ della stessa ed essendosi detta pretesa tributaria cristallizzata per omessa impugnazione dell’avviso di accertamento, sede nella quale il contribuente avrebbe dovuto far valere ed accertare la cessazione del proprio obbligo tributario, così evitandone la cristallizzazione, deducendo e provando la risalente perdita di possesso del veicolo.

La circostanza che la sentenza del Giudice di Pace che ha stabilito detta perdita di possesso sin dal 2005 sia stata emessa successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento non giustifica la reviviscenza in capo al contribuente del diritto di contestare nel merito, mediante l’impugnazione della cartella, una pretesa tributaria ormai cristallizzatasi, atteso che, ove pure il giudizio innanzi al Giudice di Pace fosse già stato pendente alla data di notifica dell’avviso di accertamento, il soggetto risultante dal PRA ancora proprietario del veicolo sarebbe stato comunque tenuto alla tempestiva impugnazione di tale avviso per far valere, ai fini dell’estinzione dell’obbligo tributario, la perdita del possesso. 2.Con il secondo motivo vengono dedotte la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del d.l. 953/1982, convertito in legge 53/1983, con riferimento all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Argomenta all’uopo la ricorrente che il contribuente ha dimostrato la perdita di possesso del veicolo mediante una sentenza emessa successivamente all’inoppugnabilità dell’avviso di accertamento, prodotta in sede di opposizione alla cartella di pagamento e trascritta nel PRA nel 2017, allorquando le pretese tributarie erano ormai divenute definitive.Evidenzia quindi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il citato art. 5, comma 32, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per tale pagamento risultino essere proprietari del veicolo dal PRA e che l’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione del veicolo dal PRA, non condiziona l’esistenza dell’obbligazione tributaria al dato formale dell’iscrizione (con la conseguenza che l’obbligazione cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita di disponibilità del veicolo), ma pone solo una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che, secondo detta pubblicità, ne risulti titolare, la quale può essere vinta dalla prova contraria dell’avvenuta perdita del possesso.

Tuttavia, secondo la medesima giurisprudenza, pur dovendo il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria essere identificato, da un punto di vista sostanziale, in colui che, a prescindere dalle risultanze del PRA, abbia la disponibilità effettiva del veicolo sulla base di documenti di data certa, l’intestatario risultante dal PRA, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso in capo allo stesso, assume la veste di responsabile di imposta, rimanendo obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo, deponendo in tal senso il disposto del comma 37 dell’art. 5 del d.l. 953/82, secondo cui “la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.”.

La ricorrente deduce inoltre l’inconferenza del richiamo, contenuto nella sentenza d’appello, alle norme del Codice della Strada.

Poiché, per le ragioni fondanti l’accoglimento del primo motivo di ricorso, la pretesa tributaria si è cristallizzata antecedentemente alla proposizione dell’originario ricorso del contribuente, il secondo motivo deve ritenersi assorbito.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, decisione nel merito di rigettodell’iniziale ricorso del contribuente.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza del contribuente e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, anche per le fasi di merito.

P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, rigettal’iniziale ricorso del contribuente; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Regione Calabria, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida in 400,00 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, per ciascuno dei due gradi, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in 500,00 euro per compen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24688/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA di C [OSCURATO:PERSONA] DELLA CALABRIA n.2906/2022 depositata i l 29/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 730/2022, depositata in data 1/2/2022, la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Calabria e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l’annullamento di una cartella di pagamento dell’importo di euro 701,04, notificata il 30/11/2018, avente ad oggetto tasse automobilistiche relative agli anni 2013 e 2014, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Taverna rispetto alla pretesa tributaria di cui alla cartella, in ragione dell’avvenuta perdita di possesso del veicolo in questione, accertata con sentenza n. 872/2017 del Giudice di Pace di Rossano, a decorrere dal 24/11/2005 (data in cui il Taverna aveva venduto l’auto a [OSCURATO:PERSONA]). 2. Con sentenza n. 2906/2022, depositata in data 29/09/2022, la Corte di Giustizia di II grado della Calabria rigettava l’appello avverso la suddetta sentenza della CTP di Cosenza, proposto dalla Regione Calabria, ritenendo l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dall’appellante, per essere stata la cartella preceduta dalla rituale notifica, in data 7/10/2016, del relativo avviso di accertamento n.333002823919, divenuto definitivo siccome non impugnato. Affermava la CdGT che la pretesa tributaria non potesse ritenersi consolidata, in quanto la sentenza che aveva dichiarato la perdita di possesso del veicolo a decorrere dal 2005 era stata emessa il 30/07/2017 e quindi successivamente alla notifica del suddetto avviso. A sostegno dell’insussistenza dell’obbligo del Taverna di pagamento della tassa per gli anni successivi al 2005, il giudice dell’appello richiamava le argomentazioni della sentenza n. 3040/2019 di questa Corte in materia di tasse automobilistiche, laddove si afferma che l’art. 5 del d.l. 953/1992, individuando i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche sui veicoli iscritti al PRA in coloro che ne risultano proprietari in base a tale registro, pone solo una presunzione relativa, vincibile con documenti di data certa attestanti il trasferimento di proprietà, e laddove la medesima sentenza rileva che i commi 7 e 8 dell’art. 94 d.lgv. 285/1992 prevedono l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica ove sussista idonea documentazione attestante l’inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa, da prodursi ai competenti uffici, i quali, laddove risulti dimostrata l’assenza di titolarità del bene, provvedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva. 3. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] grado proponeva ricorso per cassazione la Regione Calabria. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia della Entrate–Riscossione rimanevano intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deducono la violazione di legge e la erronea motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n.3 e n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 19 d.lgs. 546/1992, atteso che, ai sensi del comma 3 di tale art icolo , “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” e che, non essendo stato impugnato l’avviso di accertamento regolarmente notificato, non potendo la pretesa tributaria essere contestata mediante l’opposizione alla cartella di pagamento, detta pretesa, alla data di tale opposizione, si era cristallizzata. Nello specifico, la ricorrente lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria Regionale abbia ritenuto ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento nonostante la cristallizzazione della pretesa tributaria, sul presupposto che la perdita di possesso dell’autoveicolo fosse stata accertata con sentenza del giudice di Pace di Rossano in data successiva alla notifica dell’avviso di accertamento, mentre il fatto storico della perdita del possesso risalente all’anno 2005, di gran lunga antecedente a tale notifica, avrebbe potuto e dovuto essere opposto solo in sede di impugnativa dell’avviso. Il primo motivo è fondato, limitatamente alla dedotta violazione di legge, non ricorrendo, invece, la fattispecie dell’omesso esame di un accadimento in senso storico naturalistico necessaria ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (vedi in tal senso Cass. n. 2961/2025; Cass. n. 17005/2024). È incontestato che la notifica della cartella di pagamento in questione sia stata preceduta dalla notifica del relativo avviso di accertamento e che quest’ultimo non sia stato impugnato. Orbene, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/92, ognuno degli atti impugnabili ivi indicati, tra cui la cartella di pagamento, può essere impugnato solo per vizi propri, in quanto “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questo ultimo, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/2007). La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento ritenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il sopra richiamato requisito, l’essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione. Principio in base al quale (con riferimento all’art. 19 co. 3 del D.lgs. 546/92) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definivo perché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta” (Cass. n. 2944/2018). Nel caso di specie, pertanto, la insussistenza della pretesa tributaria conseguente alla perdita di possesso del veicolo - risalente al 2005 - non poteva essere fatta valere per la prima volta mediante l’impugnazione della cartella, non trattandosi di un vizio ‘ proprio ’ della stessa ed essendosi detta pretesa tributaria cristallizzata per omessa impugnazione dell’avviso di accertamento, sede nella quale il contribuente avrebbe dovuto far valere ed accertare la cessazione del proprio obbligo tributario, così evitandone la cristallizzazione, deducendo e provando la risalente perdita di possesso del veicolo. La circostanza che la sentenza del Giudice di Pace che ha stabilito detta perdita di possesso sin dal 2005 sia stata emessa successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento non giustifica la reviviscenza in capo al contribuente del diritto di contestare nel merito, mediante l’impugnazione della cartella, una pretesa tributaria ormai cristallizzatasi, atteso che, ove pure il giudizio innanzi al Giudice di Pace fosse già stato pendente alla data di notifica dell’avviso di accertamento, il soggetto risultante dal PRA ancora proprietario del veicolo sarebbe stato comunque tenuto alla tempestiva impugnazione di tale avviso per far valere, ai fini dell’estinzione dell’obbligo tributario, la perdita del possesso. 2.Con il secondo motivo vengono dedotte la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del d.l. 953/1982, convertito in legge 53/1983, con riferimento all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Argomenta all’uopo la ricorrente che il contribuente ha dimostrato la perdita di possesso del veicolo mediante una sentenza emessa successivamente all’inoppugnabilità dell’avviso di accertamento, prodotta in sede di opposizione alla cartella di pagamento e trascritta nel PRA nel 2017, allorquando le pretese tributarie erano ormai divenute definitive.Evidenzia quindi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il citato art. 5, comma 32, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per tale pagamento risultino essere proprietari del veicolo dal PRA e che l’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione del veicolo dal PRA, non condiziona l’esistenza dell’obbligazione tributaria al dato formale dell’iscrizione (con la conseguenza che l’obbligazione cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita di disponibilità del veicolo), ma pone solo una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che, secondo detta pubblicità, ne risulti titolare, la quale può essere vinta dalla prova contraria dell’avvenuta perdita del possesso. Tuttavia, secondo la medesima giurisprudenza, pur dovendo il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria essere identificato, da un punto di vista sostanziale, in colui che, a prescindere dalle risultanze del PRA, abbia la disponibilità effettiva del veicolo sulla base di documenti di data certa, l’intestatario risultante dal PRA, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso in capo allo stesso, assume la veste di responsabile di imposta, rimanendo obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo, deponendo in tal senso il disposto del comma 37 dell’art. 5 del d.l. 953/82, secondo cui “la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.”. La ricorrente deduce inoltre l’inconferenza del richiamo, contenuto nella sentenza d’appello, alle norme del Codice della Strada. Poiché, per le ragioni fondanti l’accoglimento del primo motivo di ricorso, la pretesa tributaria si è cristallizzata antecedentemente alla proposizione dell’originario ricorso del contribuente, il secondo motivo deve ritenersi assorbito. Il ricorso va pertanto accolto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, decisione nel merito di rigettodell’iniziale ricorso del contribuente. Le spese giudiziali seguono la soccombenza del contribuente e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, anche per le fasi di merito. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, rigettal’iniziale ricorso del contribuente; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Regione Calabria, delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida in 400,00 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP, per ciascuno dei due gradi, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in 500,00 euro per compen
Sentenza Cassazione n. 00587/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris