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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11211/2026

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-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 2391/2017, depositata il 13/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dirigettare il ricorso.Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/20261.

I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentaronoNumero di raccolta generale 11211/2026congiuntamente la dichiarazione dei redditi per il 19D9a6ta .p ubCblicoanzio ne 27/04/2026riferimento a tale cartella nel 2002 [OSCURATO:PERSONA] ricevette un avviso diaccertamento, che impugnò.

Il processo, nel quale intervenneRedenta Rizzi dopo la morte del coniuge, si concluse, nei gradi dimerito, con il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciatoall’eredità del coniuge.2.

Nel 2004 veniva notificata a [OSCURATO:PERSONA] una cartella dipagamento dell’importo di euro 126.409,31, impugnata dallacontribuente, relativa all’Irpef 1996, giusta la responsabilità solidalea carico del coniuge co-dichiarante ex art. 17 legge n. 114 del 1977.3.

La CTP di Arezzo, con la sentenza n. 173/2006, rigettava il ricorsoritenendo che il disconoscimento della sottoscrizione in calce alladichiarazione congiunta per il 1996 compiuto dalla ricorrente con“l’atto d’integrazione motivi” dovesse considerarsi tardivo.4.

La CTR della Toscana, con la sentenza n. 83/2009, accoglievainvece l’impugnazione della contribuente.

Il giudice regionalerilevava che il disconoscimento della sottoscrizione apposta nelladichiarazione congiunta da parte della co-dichiarante, cui non avevafatto seguito l'istanza di verificazione da parte dell’Agenzia delleentrate, aveva comportato la rinunzia dell’Amministrazione adavvalersi del documento come mezzo di prova.5.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione e nellemore [OSCURATO:PERSONA] decedeva.

Questa Corte, con la sentenza n.22493/15 cassava la sentenza di secondo grado, rilevando:- che il capo della sentenza della CTP, che aveva affermatol'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione dellacontribuente, in quanto nuova eccezione introdotta illegittimamenteper la prima volta in sede di memorie illustrative ex art. 32 d.lgs. n.546 del 1992, non era stato specificamente censurato dallacontribuente, la quale nell'impugnazione si era limitata a dedurre chela dichiarazione fiscale recava una firma a lei non attribuibile, senza2 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026però censurare la statuizione della sentenza di primo grado cheNumero di raccolta generale 11211/2026aveva respinto l'eccezione per tardività.

Nel riformare la dDaetac piusbibolincaezio ne 27/04/2026sulla tardività del disconoscimento il giudice di secondo grado avevaviolato l’art. 112 c.p.c.;- che, in secondo luogo, il giudice di appello aveva fattoerroneamente discendere dal mero disconoscimento, peraltrotardivo, della sottoscrizione della dichiarazione congiunta da partedella co-dichiarante l’inutilizzabilità della dichiarazione come mezzodi prova mentre costituiva apprezzamento di fatto, rimesso al giudicedi merito, la valutazione in ordine alla sussistenza della prova delconsenso del firmatario apparente, tale da configurare unconferimento, da parte di quest'ultimo, all'altro coniuge dellarappresentanza negoziale ai fini della redazione e della sottoscrizionedella dichiarazione congiunta.

Esclusa la genuinità dellasottoscrizione, non ne derivava necessariamente la nullità dell’attoimpositivo, dovendo in ogni caso valutarsi da parte del giudice dimerito l'esistenza di circostanze di fatto che rendano la dichiarazionecomunque imputabile al suo autore apparente.6.

Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], la CTRdella Toscana con la sentenza 2391/2017 rigettava il ricorso dellacontribuente.

Il giudice riteneva:- che il giudizio di rinvio ha una struttura chiusa e nel caso in esameera stato stabilito che il giudice di appello aveva erroneamente fattodiscendere dal disconoscimento tardivo della sottoscrizione delladichiarazione congiunta l’inutilizzabilità della dichiarazione;- considerando la tardività del disconoscimento della sottoscrizionedella dichiarazione congiunta, a prescindere dalla produzione ingiudizio della dichiarazione, doveva confermarsi, come avevastabilito il giudice di primo grado, che a mente dell’art. 17 legge n.114 del 1977, la dichiarazione congiunta avrebbe potuto essereaddirittura sottoscritta dal solo marito, per esplicare effetti nei3 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 11211/2026confronti di entrambi i coobbligati, non assumendo alcun rilievo ilData pubblicazione 27/04/2026fatto che il reddito fosse principalmente prodotto da uno di loro.7.

La contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.8.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.9.

Il P.M. da depositato memoria in data 17/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «Nullità della sentenza impugnata,ex art. 360 c.p.c. n. 4, per mancanza del requisito motivazionale inviolazione al D.L.gs. n. 546/1992 art. 63, c. 3 e art. 36 c.

2. n. 4,artt. 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.», ilricorrente lamenta che il giudice non ha motivato sul punto centralerichiamato dalla Corte di cassazione e anzi si è soffermato su aspettioramai estranei al giudizio perché relativi al solo giudizio di primogrado.

Non rilevano più né il disconoscimento della sottoscrizione néla nullità della firma riferibile a [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio di rinvio,come in tutti i precedenti, si discuteva di una dichiarazione congiuntadei redditi mai prodotta nonostante le insistenze del contribuente,sicché l’erario pretendeva di vantare un credito senza produrre iltitolo.2.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione di normacostituzionalmente rilevante artt. 24 e 111 Cost., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4», il ricorrente eccepisce che gli èstato precluso di esercitare validamente il diritto di difesa perché lasentenza non consente d’individuare l’iter logico giuridico seguito dalgiudice in relazione al risultato raggiunto.3.

I due motivi devono essere valutati congiuntamente per la lorostretta connessione.

Entrambi i motivi sono inammissibili perché sipongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio,tenuto conto del mandato risultante dalla sentenza che avevadisposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.4 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 11211/20263.1 Quando questa Corte cassa una sentenza per motivi di merito,Data pubblicazione 27/04/2026non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento; il giudizio dirinvio rappresenta solo una fase di quello originario, da ritenersiunico ed unitario (Cass. Sez.

Un. 19701/2010), e non opera comenuova impugnazione ma quale impulso processuale, necessario percassata.

Al giudice del rinvio non è, dunque, consentito il riesamedei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né procedere all’esamedi ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porrenel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente.

Tutte lequestioni relative ai presupposti necessari e logicamente inderogabilidella pronuncia espressa in diritto, devono ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass.16905/2025, Cass. 11535/2017 e Cass., sez.

U., 15602/2009).3.2 Dovendo considerarsi tardivo il disconoscimento dellasottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di rinvio non poteva piùessere posto in discussione che la dichiarazione congiunta fossestata sottoscritta anche dalla coniuge di [OSCURATO:PERSONA].

È vero che lasentenza n. 22493/2015, nell’esaminare il secondo e il terzo motivo,si sofferma anche sulle conseguenze del disconoscimento dellasottoscrizione, evidenziando che non avrebbe comportatonecessariamente inutilizzabilità della dichiarazione congiunta ma,prima di tutto, ribadisce che nel giudizio di primo grado ildisconoscimento era stato tardivo.

Partendo da tale presupposto,con cui la parte che aveva riassunto il giudizio – spiega il giudice delrinvio - non si era confrontata, le ragioni della decisione sonoperfettamente comprensibili.

Parte ricorrente non indica qualiquestioni ulteriori e diverse rispetto alla riferibilità della dichiarazionea [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoposto all’esame del giudice.4.

Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivocon riferimento all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.», il ricorrente deduce di5 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026aver indicato nel proprio atto introduttivo una serie di elementiNumero di raccolta generale 11211/2026fattuali relativi all’imputabilità della dichiarazione al suoDa taa pubtbolicraezio ne 27/04/2026apparente.

La procura per sottoscrivere la dichiarazione dei redditidoveva necessariamente essere attribuita a mezzo di forma scritta.L’assenza di una delega o procura rilasciata da un coniuge all’altroaveva comportato l’inefficacia della firma apposta in difetto dirappresentanza.5.

Anche il terzo motivo è inammissibile.5.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.

U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazionenovellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua «decisività».

È stato anche precisato che deduzioniaventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono allasufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ovetrovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018).

Non costituiscono “fatti”suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esamenon è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell’art.360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” le singole6 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unNumero di raccolta generale 11211/2026accadimento complesso, comunque apprezzato, né le merDea tai puobbtleicasziio ne 27/04/2026alternative (Cass. n. 10525/2022).

Altrettanto inammissibile è unmotivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficiente motivazione, pernon avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze dellafattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).5.2 Non costituiscono un fatto storico decisivo le argomentazionidifensive per contestare la validità o l’efficacia della sottoscrizioneapposta dal marito per conto della moglie perché non poteva piùessere posto in discussione che la dichiarazione congiunta fossestata sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA].

Se il disconoscimento dellasottoscrizione della moglie non era stato tempestivo, lasottoscrizione di quest’ultima doveva considerarsi necessariamentepresente nella dichiarazione.6.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Icompensi in favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto deiparametri del d.m. n. 55 del 2014 e del valore della causa, sonoliquidabili nella somma di euro 5.600,00.

Sussistono i presuppostiprocessuali per imporre al contribuente il pagamento del cd. doppiocontributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 dellalegge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 9/4/20267 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 11211/2026la PresidenteData pubblicazione 27/04/2026Roberta Crucitti8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 2391/2017, depositata il 13/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dirigettare il ricorso.Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/20261. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentaronoNumero di raccolta generale 11211/2026congiuntamente la dichiarazione dei redditi per il 19D9a6ta .p ubCblicoanzio ne 27/04/2026riferimento a tale cartella nel 2002 [OSCURATO:PERSONA] ricevette un avviso diaccertamento, che impugnò. Il processo, nel quale intervenneRedenta Rizzi dopo la morte del coniuge, si concluse, nei gradi dimerito, con il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciatoall’eredità del coniuge.2. Nel 2004 veniva notificata a [OSCURATO:PERSONA] una cartella dipagamento dell’importo di euro 126.409,31, impugnata dallacontribuente, relativa all’Irpef 1996, giusta la responsabilità solidalea carico del coniuge co-dichiarante ex art. 17 legge n. 114 del 1977.3. La CTP di Arezzo, con la sentenza n. 173/2006, rigettava il ricorsoritenendo che il disconoscimento della sottoscrizione in calce alladichiarazione congiunta per il 1996 compiuto dalla ricorrente con“l’atto d’integrazione motivi” dovesse considerarsi tardivo.4. La CTR della Toscana, con la sentenza n. 83/2009, accoglievainvece l’impugnazione della contribuente. Il giudice regionalerilevava che il disconoscimento della sottoscrizione apposta nelladichiarazione congiunta da parte della co-dichiarante, cui non avevafatto seguito l'istanza di verificazione da parte dell’Agenzia delleentrate, aveva comportato la rinunzia dell’Amministrazione adavvalersi del documento come mezzo di prova.5. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione e nellemore [OSCURATO:PERSONA] decedeva. Questa Corte, con la sentenza n.22493/15 cassava la sentenza di secondo grado, rilevando:- che il capo della sentenza della CTP, che aveva affermatol'inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione dellacontribuente, in quanto nuova eccezione introdotta illegittimamenteper la prima volta in sede di memorie illustrative ex art. 32 d.lgs. n.546 del 1992, non era stato specificamente censurato dallacontribuente, la quale nell'impugnazione si era limitata a dedurre chela dichiarazione fiscale recava una firma a lei non attribuibile, senza2 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026però censurare la statuizione della sentenza di primo grado cheNumero di raccolta generale 11211/2026aveva respinto l'eccezione per tardività. Nel riformare la dDaetac piusbibolincaezio ne 27/04/2026sulla tardività del disconoscimento il giudice di secondo grado avevaviolato l’art. 112 c.p.c.;- che, in secondo luogo, il giudice di appello aveva fattoerroneamente discendere dal mero disconoscimento, peraltrotardivo, della sottoscrizione della dichiarazione congiunta da partedella co-dichiarante l’inutilizzabilità della dichiarazione come mezzodi prova mentre costituiva apprezzamento di fatto, rimesso al giudicedi merito, la valutazione in ordine alla sussistenza della prova delconsenso del firmatario apparente, tale da configurare unconferimento, da parte di quest'ultimo, all'altro coniuge dellarappresentanza negoziale ai fini della redazione e della sottoscrizionedella dichiarazione congiunta. Esclusa la genuinità dellasottoscrizione, non ne derivava necessariamente la nullità dell’attoimpositivo, dovendo in ogni caso valutarsi da parte del giudice dimerito l'esistenza di circostanze di fatto che rendano la dichiarazionecomunque imputabile al suo autore apparente.6. Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], la CTRdella Toscana con la sentenza 2391/2017 rigettava il ricorso dellacontribuente. Il giudice riteneva:- che il giudizio di rinvio ha una struttura chiusa e nel caso in esameera stato stabilito che il giudice di appello aveva erroneamente fattodiscendere dal disconoscimento tardivo della sottoscrizione delladichiarazione congiunta l’inutilizzabilità della dichiarazione;- considerando la tardività del disconoscimento della sottoscrizionedella dichiarazione congiunta, a prescindere dalla produzione ingiudizio della dichiarazione, doveva confermarsi, come avevastabilito il giudice di primo grado, che a mente dell’art. 17 legge n.114 del 1977, la dichiarazione congiunta avrebbe potuto essereaddirittura sottoscritta dal solo marito, per esplicare effetti nei3 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 11211/2026confronti di entrambi i coobbligati, non assumendo alcun rilievo ilData pubblicazione 27/04/2026fatto che il reddito fosse principalmente prodotto da uno di loro.7. La contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.9. Il P.M. da depositato memoria in data 17/2/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «Nullità della sentenza impugnata,ex art. 360 c.p.c. n. 4, per mancanza del requisito motivazionale inviolazione al D.L.gs. n. 546/1992 art. 63, c. 3 e art. 36 c. 2. n. 4,artt. 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.», ilricorrente lamenta che il giudice non ha motivato sul punto centralerichiamato dalla Corte di cassazione e anzi si è soffermato su aspettioramai estranei al giudizio perché relativi al solo giudizio di primogrado. Non rilevano più né il disconoscimento della sottoscrizione néla nullità della firma riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di rinvio,come in tutti i precedenti, si discuteva di una dichiarazione congiuntadei redditi mai prodotta nonostante le insistenze del contribuente,sicché l’erario pretendeva di vantare un credito senza produrre iltitolo.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione di normacostituzionalmente rilevante artt. 24 e 111 Cost., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4», il ricorrente eccepisce che gli èstato precluso di esercitare validamente il diritto di difesa perché lasentenza non consente d’individuare l’iter logico giuridico seguito dalgiudice in relazione al risultato raggiunto.3. I due motivi devono essere valutati congiuntamente per la lorostretta connessione. Entrambi i motivi sono inammissibili perché sipongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio,tenuto conto del mandato risultante dalla sentenza che avevadisposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.4 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 11211/20263.1 Quando questa Corte cassa una sentenza per motivi di merito,Data pubblicazione 27/04/2026non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento; il giudizio dirinvio rappresenta solo una fase di quello originario, da ritenersiunico ed unitario (Cass. Sez. Un. 19701/2010), e non opera comenuova impugnazione ma quale impulso processuale, necessario percassata. Al giudice del rinvio non è, dunque, consentito il riesamedei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né procedere all’esamedi ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porrenel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente. Tutte lequestioni relative ai presupposti necessari e logicamente inderogabilidella pronuncia espressa in diritto, devono ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass.16905/2025, Cass. 11535/2017 e Cass., sez. U., 15602/2009).3.2 Dovendo considerarsi tardivo il disconoscimento dellasottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di rinvio non poteva piùessere posto in discussione che la dichiarazione congiunta fossestata sottoscritta anche dalla coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. È vero che lasentenza n. 22493/2015, nell’esaminare il secondo e il terzo motivo,si sofferma anche sulle conseguenze del disconoscimento dellasottoscrizione, evidenziando che non avrebbe comportatonecessariamente inutilizzabilità della dichiarazione congiunta ma,prima di tutto, ribadisce che nel giudizio di primo grado ildisconoscimento era stato tardivo. Partendo da tale presupposto,con cui la parte che aveva riassunto il giudizio – spiega il giudice delrinvio - non si era confrontata, le ragioni della decisione sonoperfettamente comprensibili. Parte ricorrente non indica qualiquestioni ulteriori e diverse rispetto alla riferibilità della dichiarazionea [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoposto all’esame del giudice.4. Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame di un fatto decisivocon riferimento all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.», il ricorrente deduce di5 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026aver indicato nel proprio atto introduttivo una serie di elementiNumero di raccolta generale 11211/2026fattuali relativi all’imputabilità della dichiarazione al suoDa taa pubtbolicraezio ne 27/04/2026apparente. La procura per sottoscrivere la dichiarazione dei redditidoveva necessariamente essere attribuita a mezzo di forma scritta.L’assenza di una delega o procura rilasciata da un coniuge all’altroaveva comportato l’inefficacia della firma apposta in difetto dirappresentanza.5. Anche il terzo motivo è inammissibile.5.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazionenovellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che deduzioniaventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono allasufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ovetrovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). Non costituiscono “fatti”suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esamenon è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell’art.360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” le singole6 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unNumero di raccolta generale 11211/2026accadimento complesso, comunque apprezzato, né le merDea tai puobbtleicasziio ne 27/04/2026alternative (Cass. n. 10525/2022). Altrettanto inammissibile è unmotivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficiente motivazione, pernon avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze dellafattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).5.2 Non costituiscono un fatto storico decisivo le argomentazionidifensive per contestare la validità o l’efficacia della sottoscrizioneapposta dal marito per conto della moglie perché non poteva piùessere posto in discussione che la dichiarazione congiunta fossestata sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA]. Se il disconoscimento dellasottoscrizione della moglie non era stato tempestivo, lasottoscrizione di quest’ultima doveva considerarsi necessariamentepresente nella dichiarazione.6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Icompensi in favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto deiparametri del d.m. n. 55 del 2014 e del valore della causa, sonoliquidabili nella somma di euro 5.600,00. Sussistono i presuppostiprocessuali per imporre al contribuente il pagamento del cd. doppiocontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate nella somma di euro 5.600,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 dellalegge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 9/4/20267 di 8Numero registro generale 33586/2018Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 11211/2026la PresidenteData pubblicazione 27/04/2026Roberta Crucitti8 di 8
Sentenza Cassazione n. 11211/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris