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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1972

Cassazione n. 47619/2023

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la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1972 avverso il provvedimento del 25/08/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale RGNR 5031/16 iscritto presso la Procura della Repubblica di Varese, ha presentato istanza di rimessione ad altro giudice della propria istanza di ricusazione genericamente indirizzata ai componenti della Prima, della Quinta e della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione;

2. Ritenuto che, secondo quanto disposto all'art. 45 co. 1 c.p.p., le norme sulla rimessione non sono applicabili nella procedura incidentale concernente la ricusazione, e dunque alla Corte di cassazione investita del ricorso, ma riguardano soltanto il procedimento penale di merito, limitatamente alla fase cognitiva (Sez. 1, n. 1497 del 10/06/1977, Mastroviti, Rv. 136492);

2.1. Letta la nota depositata dall'istante in vista dell'udienza odierna e valutati irrilevanti i contenuti, sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'istanza già depositata;

3. Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, mentre non può farsi luogo alla condanna alle spese processuali alla luce dell'orientamento espresso, tra le altre, da Sez. 5, n. 16553 del 18/1/2023, Tornotti, Rv. 284451.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di rimessione e condanna l'istante al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1972 avverso il provvedimento del 25/08/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento penale RGNR 5031/16 iscritto presso la Procura della Repubblica di Varese, ha presentato istanza di rimessione ad altro giudice della propria istanza di ricusazione genericamente indirizzata ai componenti della Prima, della Quinta e della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione; 2. Ritenuto che, secondo quanto disposto all'art. 45 co. 1 c.p.p., le norme sulla rimessione non sono applicabili nella procedura incidentale concernente la ricusazione, e dunque alla Corte di cassazione investita del ricorso, ma riguardano soltanto il procedimento penale di merito, limitatamente alla fase cognitiva (Sez. 1, n. 1497 del 10/06/1977, Mastroviti, Rv. 136492); 2.1. Letta la nota depositata dall'istante in vista dell'udienza odierna e valutati irrilevanti i contenuti, sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'istanza già depositata; 3. Rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, mentre non può farsi luogo alla condanna alle spese processuali alla luce dell'orientamento espresso, tra le altre, da Sez. 5, n. 16553 del 18/1/2023, Tornotti, Rv. 284451. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza di rimessione e condanna l'istante al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 47619/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris