CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20155/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna della ricorrente per il reato di ricettazione di una autovettura [OSCURATO:PERSONA], confermando la pena di anni due di reclusione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il tribunale aveva concesso le attenuanti generiche nella massima estensione, così riducendo la "pena base" da tre a due anni di reclusione; con l'appello era stato chiesto il contenimento della "pena base" nel minimo edittale, ovvero in anni due di reclusione; la Corte di appello, con motivazione eccentrica, rispetto sia alle doglianze proposte, che alla motivazione della sentenza del tribunale, affermava che doveva essere confermata la pena "determinata nel minimo edittale" non sussistendo elementi positivi apprezzabili per concedere le attenuanti generiche, invero già concesse. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.La motivazione della sentenza impugnata afferma che la pena-base era stata determinata nel minimo edittale, nonostante la stessa fosse stata quantificata in anni tre di reclusione, dunque in misura significativamente distante dal minimo. La Corte riteneva, altresì, che non vi fossero elementi positivi per concedere le attenuanti generiche, laddove le stesse erano già state concesse dal tribunale (che aveva ridotto la pena base di un terzo, infliggendo la sanzione di anni due di reclusione). La motivazione non è coerente né con quanto stabilito dalla sentenza del tribunale, né con il contenuto dell'atto di appello. 1.2.Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata. Si conferma l'accertamento di responsabilità, che è irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena base con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità Così deciso in Roma, il giorno 18 aprile 20