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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 03540/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1970 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, emessa il 13 giugno 2022, la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'erronea qualificazione del fatto come rapina anziché furto nonché vizi della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 -01) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione irrogata.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti.

4. Per di più, dinanzi al giudice d'appello il ricorrente non aveva lamentato alcunché in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, così che con il presente ricorso il medesimo ricorrente ha sollevato questioni non solo oggetto di rinuncia ma addirittura non sollevate.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1970 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa il 13 giugno 2022, la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'erronea qualificazione del fatto come rapina anziché furto nonché vizi della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 -01) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione irrogata. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti. 4. Per di più, dinanzi al giudice d'appello il ricorrente non aveva lamentato alcunché in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, così che con il presente ricorso il medesimo ricorrente ha sollevato questioni non solo oggetto di rinuncia ma addirittura non sollevate. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore I
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