Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23766/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazion.6013/2023 depositata il 26/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 10843/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 23766/2026Data pubblicazione 22/07/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/07/2026Il Consigliere delegatoMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazion.6013/2023 depositata il 26/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 10843/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 23766/2026Data pubblicazione 22/07/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/07/2026Il Consigliere delegatoMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris