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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03277/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21411/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], costituito in proprio, domiciliato a Roma in via Leone IV 38 - ricorrente – contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege, a Roma in via dei Portoghesi 12 (domicilio telematico [OSCURATO:EMAIL]) - intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli n. 2330 /202 3 depositata i l 02/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - il Tribunale di Tivol i, con ordinanza del

2.10. 2023, ha accolto l’opposizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , avente a oggetto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] e del decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore del medesimo; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ha compensato le spese di lite “in considerazione della sostanziale non opposizione del Ministero resistente alle domande proposte”, avendo scelto l’Amministrazione di restare contumace; - avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia ha depositato “atto di costituzione”; - è stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.; - nessuna delle parti ha depositato memoria; Ritenuto che: -in via preliminare si deve evidenziare che il Ministero della Giustizia, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa, poichéil ricorso è invece deciso in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. il Ministero deve considerarsi intimato, non avendo svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità; - con l’unico motivo di ricorso per cassazione si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto il Tribunale non ha condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di opposizione sulla base del principio di soccombenza, non costituendo grave ed eccezionale ragione agli effetti dell’art. 92 c.p.c. la mancata costituzione in giudizio; -il motivo è fondato; - ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare; - nel caso di specie, il Ministero era soccombente e non è consentita la compensazione delle spese del giudizio in ragione della mera contumacia della parte soccombente; -questa Corte ha già più volte statuito nel senso auspicato dal ricorrente; ad esmpio, in un caso nel quale la Corte territoriale aveva omesso di provvedere sulle spese del giudizio, nonostante il parziale accoglimento dell’opposizione, è stato sottolineato che “va richiamato il principio secondo cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ.)” (Cass., Sez. 2, 21 marzo 2018, n. 7072); in un caso di mancata costituzione dell’Amministrazione in un procedimento di equa riparazione, che la mancata attività difensiva non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass., Sez. 6, 17 ottobre 2013, n. 23632).

Peraltro si è affermato che tale principio è applicabile anche neigiudizi in cui è parte una P.A. (Cass., Sez.2, 17 febbraio 2022, n. 5255); - il ricorso va, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di Tivoli in persona di altro Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P.Q.M accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21411/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], costituito in proprio, domiciliato a Roma in via Leone IV 38 - ricorrente – contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege, a Roma in via dei Portoghesi 12 (domicilio telematico [OSCURATO:EMAIL]) - intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli n. 2330 /202 3 depositata i l 02/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Tribunale di Tivol i, con ordinanza del 2.10. 2023, ha accolto l’opposizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , avente a oggetto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] e del decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore del medesimo; - per quel che ancora rileva in sede di legittimità, il Tribunale ha compensato le spese di lite “in considerazione della sostanziale non opposizione del Ministero resistente alle domande proposte”, avendo scelto l’Amministrazione di restare contumace; - avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia ha depositato “atto di costituzione”; - è stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.; - nessuna delle parti ha depositato memoria; Ritenuto che: -in via preliminare si deve evidenziare che il Ministero della Giustizia, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa, poichéil ricorso è invece deciso in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. il Ministero deve considerarsi intimato, non avendo svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità; - con l’unico motivo di ricorso per cassazione si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto il Tribunale non ha condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di opposizione sulla base del principio di soccombenza, non costituendo grave ed eccezionale ragione agli effetti dell’art. 92 c.p.c. la mancata costituzione in giudizio; -il motivo è fondato; - ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare; - nel caso di specie, il Ministero era soccombente e non è consentita la compensazione delle spese del giudizio in ragione della mera contumacia della parte soccombente; -questa Corte ha già più volte statuito nel senso auspicato dal ricorrente; ad esmpio, in un caso nel quale la Corte territoriale aveva omesso di provvedere sulle spese del giudizio, nonostante il parziale accoglimento dell’opposizione, è stato sottolineato che “va richiamato il principio secondo cui il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ.)” (Cass., Sez. 2, 21 marzo 2018, n. 7072); in un caso di mancata costituzione dell’Amministrazione in un procedimento di equa riparazione, che la mancata attività difensiva non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass., Sez. 6, 17 ottobre 2013, n. 23632). Peraltro si è affermato che tale principio è applicabile anche neigiudizi in cui è parte una P.A. (Cass., Sez.2, 17 febbraio 2022, n. 5255); - il ricorso va, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di Tivoli in persona di altro Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità; P.Q.M accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di
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