CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della omessa revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando che, essendo stata chiesta l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità la richiesta di revoca doveva ritenersi implicita, è inammissibile, atteso che trattasi di motivo proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e che incorre nella predetta sanzione ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., ed è comunque manifestamente infondato, atteso che la richiesta di revoca del beneficio non può ritenersi implicita nell'istanza di applicazione di una pena sostitutiva e comunque il ricorrente non ha chiarito quale concreto interesse egli avrebbe a siffatta revoca; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis