CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già in atti e conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 29.11.2019, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data 22.01.2014, assolveva [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di titolare della impresa individuale A.S.E. di [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente a una delle condotte di cui al capo A), relativa alla distrazione della somma di euro 225.960,30 per i lavori eseguiti dalla società presso l'hotel Caprilli di Pinerolo - perché il fatto non sussiste mentre dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione; rideterminava la pena per le residue condotte distrattive e per la bancarotta fraudolenta documentale in anni tre di reclusione ed applicava le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma R.D. 267/1942 per un periodo corrispondente alla pena detentiva, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione il Villone, con atto a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a sette motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'inosservanza dell'art. 216 comma 1 n. 1 del R.D. 267/1942, quanto alla mancata assoluzione del ricorrente in ordine alla distrazione, di cui al capo A) dell'imputazione, di una somma pari al disavanzo contabilmente non giustificato del valore di oltre 2.500,00 euro , senza che in relazione a tale ammanco, siano stati svolti accertamenti specifici per la precisa ricostruzione della concatenazione dei fatti attraverso i quali il ricorrente avrebbe realizzato la distrazione delle somme in questione; 2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'inosservanza dell'art. 110 c.p. e dell'art, 216 comma 1 n. 2 R.D. 267/1942, per aver la Corte di Appello mancato di assolvere il ricorrente in ordine alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; invero, l'imputato non ha tentato di sottrarsi alle sue responsabilità addebitando al concorrente [OSCURATO:PERSONA] la colpa delle mancanze rilevate dal curatore, bensì ha sostenuto che la condotta del concorrente [OSCURATO:PERSONA] fu del tutto indipendente dalla sua e addirittura realizzata per scopi eccentrici rispetto a quelli per i quali l'incarico era stato conferito e a totale insaputa dell'imputato; non a caso solo all'[OSCURATO:PERSONA] sono stati addebitati profili di responsabilità definiti con sentenza di applicazione della pena per emissioni di fatture per operazioni inesistenti; ne consegue il vizio di motivazione della sentenza impugnata che non ha replicato alle doglianze difensive; 2.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'inosservanza ed erronea applicazione dell'ad. 99 c.p., per avere la Corte territoriale applicato la circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99 comma 4 c.p., nonostante la difesa avesse sottolineato nei motivi di appello come la mancata dichiarazione della recidiva, nei giudizi in cui il ricorrente era stato coinvolto in precedenza, impedisse in tale procedimento la contestazione e l'applicazione della recidiva reiterata, ed aveva comunque dedotto che per la scansione temporale non sarebbe stato possibile ritenere realizzati i presupposti per l'applicazione e la dichiarazione della recidiva; 2.4. con il quarto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione all'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 61 comma 1 n. 2 c.p. e 521 c.p.p., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la circostanza aggravante di cui all' art. 61 comma 1 n. 2, violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza; invero, la Corte territoriale, nel confermare la circostanza aggravante applicata dal giudice di primo grado, ha invertito i termini della questione, posto che la circostanza aggravante era nel capo di imputazione addebitata all'imputato sull'assunto che il delitto di bancarotta fosse stato commesso al fine di eseguire il reato di frode fiscale, mentre i giudici d'appello hanno, invece, ritenuto di confermare l'applicazione della detta circostanza aggravante sull'assunto che la frode fiscale fosse stata compiuta non soltanto al fine di evadere i tributi dovuti, ma anche al fine di creare pregiudizio ai creditori sociaii; 2.5. con il quinto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 219 comma 1 R.D. 267/192 in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, motivata unicamente attraverso il riferimento all'entità del disavanzo contabile, posto che - come già sottolineato nel primo motivo - non può il solo disavanzo contabile ingiustificato fondare la responsabilità per distrazione dell'imprenditore; 2.6. con il sesto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'inosservanza degli artt. 62-bis, 69 c.p., per avere la Corte di Appello, nella dosimetria della pena, ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate; invero l'intero ragionamento operato dalla Corte intorno al trattamento sanzionatorio deve essere riconsiderato, dovendosi escludere la circostanza aggravante della recidiva reiterata e dovendosi ritenere erroneamente applicata la circostanza aggravante del nesso teleologico e del danno patrimoniale di rilevante graviià; 2.7. con il settimo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'inosservanza dell'art. 168 c.p. quanto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza del 19.05.2000 dalla Corte di Appello di Torino; invero, intervenuta l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B - il termine quinquennale di cui all'art.168 c.p. era pacificamente decorso al tempo di commissione dei reati fallimentari attribuiti al ricorrente, posto che il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della A.S.E. di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e posto che la sentenza emessa in data 19.05.2000 dalla Corte di Appello di Torino era divenuta irrevocabile in data 23.02.2001. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà, mentre nel resto è complessivamente infondato.1. E' infondato il primo motivo di ricorso, circa la mancata assoluzione dell'imputato dalla condotta descritta al capo A) dell'imputazione quanto alla somma pari al disavanzo contabilmente non giustificato del valore di oltre 2.500.000,00. Ed invero, il riferimento al disavanzo in questione risulta essere, nell'ambito dell'imputazione di cui al capo A) una indicazione "di premessa", rispetto alle specifiche condotte distrattive, esattamente descritte nella medesima imputazione ("distraeva od occultava beni e/o attività aziendali per un valore complessivo di euro 2.562.935,30, pari al disavanzo contabilmente non giustificato da oneri e perdite di gestione comprese le seguenti..........."). L'individuazione di specifici comportamenti dell'imputato (ossia ad es., prelevamento della somma di C 180.000.00 in contanti....occultamento del 50% dell'attività di somministrazione ... ecc.), rientranti nell'importo indicato in premessa dà conto chiaramente di una enunciazione "di contesto" nel quale sono state collocate le condotte distrattive. Di ciò vi è chiara traccia alla pagina 15 della sentenza di primo grado, laddove è stato evidenziato che il deficit ingiustificato nelle diverse ipotesi formulate dal perito nominato dal Tribunale "risulta comunque comprensivo di specifici episodi di distrazione", nonché alla pagina 10 della sentenza impugnata, laddove è stato in definitiva evidenziato che il disavanzo contabile per sé solo non configura una responsabilità per distrazione in capo agli amministratori, bensì è l'accertamento di condotte distrattive concretamente poste in essere dall'imputato che fa assumere rilevanza penale alle condotte complessivamente ascritte all'imputato al capo A). 1.1. D'altra parte nel contesto descritto, anche a voler seguire il ragionamento del ricorrente, secondo cui la condotta di premessa del capo A) sarebbe -o meglio sarebbe stata ritenuta- in sé rilevante ai fini distrattivi, ove fondata, neppure potrebbe dar luogo alla pronuncia assolutoria invocata dal ricorrente, dovendosi all'uopo richiamare il principio affermato da questa Corte, secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Rv. 281031). 1.2.Inoltre, sempre a voler seguire il ragionamento del ricorrente quest'ultimo avrebbe dovuto confrontarsi con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittiMità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). 2. Il secondo motivo di ricorso si presenta del tutto generico ed è, comunque, manifestamente infondato. Ed invero, dalla sintesi dei motivi di appello, effettuata nella sentenza impugnata, priva sul punto di contestazioni, risulta che il Villone, quanto alla bancarotta documentale, deduceva in quella sede di essere incompetente in materia contabile, ragion per cui si era affidato per le relative incombenze all'[OSCURATO:PERSONA], che si era ingerito nella gestione della ditta, operando in piena autonomia e perseguendo scopi personali. A fronte di tale censura, la Corte territoriale, dopo aver precisato- sulla base di quanto rilevato dal Tribunale- che le gravi irregolarità accertate dal curatore nella gestione dell'impresa avevano reso le scritture contabili completamente inattendibili alla ricostruzione della sorte dei beni aziendali- ha evidenziato come l'asserita incompetenza contabile dell'imputato non valesse ad escludere la sua responsabilità quale amministratore. Sul punto, infatti, correttamente la sentenza impugnata richiama i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui, in tema dì bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche . cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità (Rv. 197268). 2.1. In merito, poi, alla assoluta estraneità dell'imputato alle modalità di tenuta della contabilità da parte del contabile coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed alla gestione autonoma di tale contabilità da parte di quest'ultimo, la sentenza impugnata non ha mancato di rilevare come la documentazione contabile sia risultata affetta da ripetute e gravi falsificazioni, dovendosi ragionevolmente presumere che sia stata redatta secondo le indicazioni dell'imputato titolare della ditta fallita, e comunque il Villone era a conoscenza di esse. Tale valutazione non appare illogica rispondendo l'imputato, come evidenziato, dei fatti di bancarotta patrimoniale di cui al capo A) per occultare anche i quali la contabilità è stata tenuta in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari. Peraltro, nel caso in esame, l'imputato ha espJetato quale titolare dell'impresa individuale le attività gestorie di competenza, con diretto e personale obbligo, quale amministratore di diritto, di tenere e conservare le suddette scritture e, comunque, non può neppure ritenersi che egli rivestisse un ruolo solo formale di titolare della ditta. 3.11 terzo motivo di ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Invero, la preliminare questione dedotta dal ricorrente, secondo cui in caso di recidiva ex art. 99/4 c.p. la mancata dichiarazione della recidiva nei giudizi in cui il ricorrente era stato coinvolto in precedenza, impedirebbe la contestazione di essa nel presente procedimento non merita accoglimento, condividendosi quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui in tema di recidiva, il giudice della cognizione - a differenza di quello d'esecuzione - può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata, sicchè la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Sez. 5 n. 41288 del 25/09/2008, Rv.• 241598; Sez. 5 n. 47072 del 13/06/2014, Rv. 261308; Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010 Rv. 247089; Sez. 2 , n. 15591 del 24/03/2021, Rv. 281229). 3.1.Invero, la lettura dell'art. 99 quarto comma c.p., laddove si fa riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui, in tanto la recidiva reiterata può essere contestata, in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva tenuto conto che la Corte territoriale si è limitata ad elencare i precedenti a carico dell'imputato senza indicare neppure la data di irrevocabilità delle precedenti sentenze e ad argomentare dunque in merito alla ricorrenza dei presupposti della recidiva contestata. Invero perché possa configurarsi la recidiva reiterata aggravata, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche il proprio "status" di recidivo reiterato (Sez. 2, n. 41806 del 27/09/2013, Rv. 257242). La sentenza impugnata sul punto va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. 4. Fondato si presenta il quarto motivo di ricorso, in merito all'aggravante di cui all'art. 61 comma 1 n. 2 c.p.. Ed invero, a fronte della contestazione, secondo cui le condotte di cui al capo A) sarebbero state commesse al fine di eseguire il reato di frode fiscale di cui al capo B), il primo giudice aveva ritenuto sussistente l'aggravante in parola, sul presupposto che sotteso alle alterazioni contabili fondanti l'addebito di bancarotta documentale "vi era il duplice concomitante proposito di recare pregiudizio ai creditori e realizzare le frodi tributarie". Dalla sintesi dei motivi di appello, riportata nella sentenza impugnata -non contestata in questa sede- viene dato atto del fatto che in merito al nesso teleologico l'imputato contestava la sussistenza del dolo, posto che la creazione di crediti fittizi IVA fu uno stratagemma .del commercialista [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, in definitiva, laddove ha ritenuto la sussistenza del nesso teleologico tra le condotte di frode fiscale di cui al capo B e la bancarotta fraudolenta contestata al capo A, tenuto conto che "le frodi fiscali commesse furono compiute, non solo al fine di evadere i tributi dovuti, ma anche al fine di creare pregiudizio ai creditori sottraendo loro le risorse" non ha offerto risposta alle doglianze proposte con l'appello, anzi invertendo i termini del nesso teleologico contestato al capo A) come rilevato in ricorso. La sentenza impugnata sul punto va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. 5. Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo di ricorso, relativo all' inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 219, comma 1, R.D. 267/192, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, motivata unicamente attraverso il riferimento all'entità del disavanzo contabile. In proposito, il ricorrente omette di considerare che la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio in merito al danno grave anche sulle specifiche attività distrattive compiute dal ricorrente e con tale ulteriore valutazione il ricorrente non si confronta affatto, incorrendo nel vizio di insuperabile genericità della sua allegazione. Del resto basta considerare le specifiche condotte distrattive contestate al ricorrente e per le quali è stata ritenuta la sua responsabilità (distrazione di denaro in contanti per euro 180.000,00 dalla cassa sociale, occultamento di quote di varie società ecc.) per rilevare come tali condotte del ricorrente abbiano prodotto appunto un danno grave al ceto creditorio, tenuto conto del contesto di enorme disavanzo nel quale si inseriscono.6. Il sesto motivo di ricorso, sempre relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito dalle valutazioni che la Corte territoriale dovrà compiere all'esito del giudizio di rinvio. 7. Resta assorbito altresì, dalle valutazioni che la Corte territoriale dovrà compiere in sede di rinvio sul trattamento sanzionatorio, la questione di cui al settimo motivo di ricorso, relativo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, concesso con sentenza del 19.05.2000 dalla Corte di Appello di Torino irrevocabile il 23.2.2001, poiché tale revoca sarebbe intervenuta quando il termine quinquennale di cui all'art.168 c.p. era già decorso al tempo di commissione dei reati fallimentari attribuiti al ricorrente (il fallimento della ASE di [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato con sentenza del 26.10.2006 e la sentenza emessa in data 19.05.2000 dalla Corte di Appello di Torino è divenuta irrevocabile in data 23.02.2001) ed essendo gre l reato di cui al capo B dichiarato estinto per prescrizione. 8. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata, per tutte le ragioni esposte, limitatamente al trattamento sanzionatorio ,con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, mentre il ricorso va respinto nel resto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino; rigetta