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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03610/2023

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la seguente ORDINANZA I N-1-^62\10CJT09-1.4 sul ricorso 9024-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 5631/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 09024 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -2- RG 9024/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che ha annullato l'avviso di accertamento, accogliendo l'appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado.

La controversia ha origine dalla impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, per Irpef anno 2008, per indebito utilizzo di componenti negativi di reddito derivanti da utili spettanti all'associato in partecipazione nella sua attività di rivendita di tabacchi, preso atto che per tale attività - per la quale occorreva una licenza personale intestata al titolare- vi era il divieto di stipulare un contratto di associazione in partecipazione; né avrebbe potuto la contribuente detrarre componenti negativi di reddito derivanti dagli utili spettanti agli associati in partecipazione.

La CTR, premesso che l'avviso impugnato trova fondamento nell'abuso del diritto con finalità elusive, lo ha annullato perché non preceduto dalla richiesta dì chiarimenti circa la presunta elusività della fattispecie contestata, in violazione dell'art. 37 bis dpr 600/73, per mancata richiesta di chiarimenti alla contribuente tramite contraddittorio anticipato, e omessa indicazione dei motivi per cui si ritenevano applicabili i commì 1 e 2 dell'art. 37 bis D.P.R. 600/73.

Richiama giurisprudenza che in tema di disciplina antielusiva ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento che non contiene una specifica motivazione sulle giustificazioni fornite dal contribuente (Cass. n. 30770/2018; n. 2439/17; n. 2239/18).

Resiste con controricorso la contribuente.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 bis CO. 1,2,3, lett. 8) e art. 39 co. 1 lett.

C) D.P.R. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR tenuto conto di una serie di elementi contenuti nell'accertamento, che dimostrano un utilizzo distorto del contratto di associazione in partecipazione al solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Rilevato che: in relazione alla proposta, non attinente alla controversia in oggetto, va rinviata la causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria Roma, 14 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA I N-1-^62\10CJT09-1.4 sul ricorso 9024-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 5631/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 21/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09024 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- RG 9024/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che ha annullato l'avviso di accertamento, accogliendo l'appello della contribuente, in riforma della sentenza di primo grado. La controversia ha origine dalla impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, per Irpef anno 2008, per indebito utilizzo di componenti negativi di reddito derivanti da utili spettanti all'associato in partecipazione nella sua attività di rivendita di tabacchi, preso atto che per tale attività - per la quale occorreva una licenza personale intestata al titolare- vi era il divieto di stipulare un contratto di associazione in partecipazione; né avrebbe potuto la contribuente detrarre componenti negativi di reddito derivanti dagli utili spettanti agli associati in partecipazione. La CTR, premesso che l'avviso impugnato trova fondamento nell'abuso del diritto con finalità elusive, lo ha annullato perché non preceduto dalla richiesta dì chiarimenti circa la presunta elusività della fattispecie contestata, in violazione dell'art. 37 bis dpr 600/73, per mancata richiesta di chiarimenti alla contribuente tramite contraddittorio anticipato, e omessa indicazione dei motivi per cui si ritenevano applicabili i commì 1 e 2 dell'art. 37 bis D.P.R. 600/73. Richiama giurisprudenza che in tema di disciplina antielusiva ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento che non contiene una specifica motivazione sulle giustificazioni fornite dal contribuente (Cass. n. 30770/2018; n. 2439/17; n. 2239/18). Resiste con controricorso la contribuente. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37 bis CO. 1,2,3, lett. 8) e art. 39 co. 1 lett. C) D.P.R. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR tenuto conto di una serie di elementi contenuti nell'accertamento, che dimostrano un utilizzo distorto del contratto di associazione in partecipazione al solo fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Rilevato che: in relazione alla proposta, non attinente alla controversia in oggetto, va rinviata la causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria Roma, 14 dicembre
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