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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20720/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20779/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via le Ventuno aprile n. 11 ; –ricorrente – contro Francesco CHIRILLI, rappresentato e difeso dall ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Erba,in Roma, via Belsiana n. 71 ; –resistente – nonché contro CURATORE DELL’EREDITÀGIACENTE di Antonio SICILIANO, Biondina MONTAGNA, Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista – Architetto – Inadempimento - Risarcimento del danno.

CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] SICILIANO, [OSCURATO:PERSONA] SICILIANO, [OSCURATO:PERSONA] SICILIANO, Maurilio SICILIANO, –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 4 5 0/2019 , pubblicata il 9 maggio2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Lecce ha accolto parzialmente l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Lecce, riducendo la somma dovuta dal predetto(quale direttore dei lavori), in solido alla Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA](titolare della impresa esecutrice dei lavori edili), da Euro 27.000 ad Euro 12.800, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per i vizi delle opere compiute su due immobili di prop ri età del committente [OSCURATO:PERSONA] (il primo sito in Maglie ed il secondo sito in Lecce); condannandoaltresì [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore di Chirilli delle somme non dovute e da questi già pagate in esecuzione della sentenza di prime cure, detratte quelle già disposte in restituzione con la sentenza parziale n. 196/2018, oltre interessi legali dal dì del pagamento al soddisfo; condannando inoltre FrancescoChirilli alle spese del grado di appello da rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ed infine con condanna di Chirilli e della Curatela, in solido , al pagamento nei confronti di Cottardi della metà delle spese del doppio grado, con compensazione dell’altra metà. 2.Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione articolato in tre motivi . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi giudizio di legittimità il Curatore dell’ereditàgiacente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte r icorrente e parte resistente hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta un error in procedendoed in particolare la “ violazione e falsa applicazione degli artt.178 e 189 c.p.c. – Violazione del giusto processo art. 111 della Costituzionein relazione all’art. 360 n. 1 e 4 stesso codice – Motivazione carente e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”e censura la Corte territorialeper non aver accolto l’istanza di revoca dell’ordinanza collegiale del 14.2.2018,ammissiva del rinnovo della consulenza tecnica espletata in primo grado, nonostante la precedente ordinanza del 5.10.2011 con cui la Corte territoriale ave va rigettato la richiesta di rinnovo della CTU avanzata dall’appellatoChirilli e tale statuizione fosse divenuta definitiva e immodificabile per omessa impugnazione da parte dello stessoChirilli. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la“violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3stesso codice” e sostiene - anche in relazione all ’ art. 111 Cost. –l’apparenza della motivazione per averla Corte d’appello disatteso la citata ordinanza del 5.10.2011, come meglio descritta nel motivo di ricorso precedente e avere laconicamente motivato in ordine alal necessità della rinnovazione della CTU;Insiste nel ritenere che la Corte d’appello avrebbe dovuto rigettare l’istanza di rinnovo della CTUproposta dall’appellante e confermare la precedente ordinanza con cui aveva rigettato la medesima istanza dell’appellato.

CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione - Motivazione apparente in relazione all’art. in relazione all’art. 360 n. 1, 4 e5 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c.”; in particolare , contesta che la Corte d’appello abbia trascurato integralmente le motivazioni tecniche formulate dal Consulente di parte e abbia fatto proprie, senza motivare, quelle del CTU, da ritenersi mere congetture nonché manifestamente apodittiche e contraddittorie nonostante la decisività di quelle del perito di parte.Da ciò discenderebbe la immotivata riduzione del quantumdi risarcimento dovuto. 4.I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati per motivi di evidente connessione, attenendo entrambi alla medesima censura,con cui il ricorrente si duole sulla mancata revoca dell’ordinanza collegiale ammissiva del rinnovo della CTU e sono entrambi infondati sia con riferimento ai vizi di violazione di legge paventati, sia a quelli motivazionali per asserita carente e contradditoria motivazione.

In proposito, questa Corte ha da tempo precisato che il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, potere che va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa(cfr. tra tante, Cass. Sez.2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011 ) .

È stato altresì chiarito che intema di consulenza tecnica d ’ ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a frontedi una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali delgiudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sulpunto, tanto da far ritenere che la considerazione della sua opportunità ai fini del decidere non è mai pregiudicata da qualunque precedente diverso provvedimento istruttorio o perfino dalla carenza di istanza di parte(cfr.

CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

L, 24/09/2010 n. 20227;Cass.

Sez. 3, 19/07/2013 n. 17693; orientamento già richiamato da Cass. Sez. 3, 29/10/2019 n. 27605, pronunciata sulla sentenza non definitiva n. 196/2018 resa dalla Corte d’appello di Lecce, depositata il 15/02/2018 nel medesimo giudizio tra le stesse odierne parti; cfr. altresì Cass. Sez. 3,02/05/2022 n. 13749 che ha rigettato, infine, anche il ricorso per revocazione su quest’ultima decisione).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha disposto la rinnovazione della Consulenza di prime cure rilevando la « necessità di disporre la rinnovazione della CTU al fine di valutare la causa, la natura e l’effettiva consistenza dei vizi denunziati dal Cottardo con riguardo all’intonaco e al rivestimento plastico dell’immobile sito in Maglie, la rispondenza delle opere realizzate al contratto intervenuto tra committente e appaltatore, la necessità del rifacimento totale dell’intonaco per porre rimedio ai vizie ai difetti, la determinazione della spese occorrente per la determinazione dei difetti»(così, l’ordinanza della Corte d’appello in data 14.2.2018), ed inoltre, motiva ndo - non laconicamente come dedotto dall ’ odierno ricorrente ma analiticamente - sul perché la richiesta di revoca dell’ordinanza non potesse essere accolta e cioè «in quanto i riferimenti giurisprudenziali del Cottardo si riferiscono alle ordinanze istruttorie riguardanti la prova orale e non già,alla CTU la cui ammissione, lasciata al potere d’ufficio del giudice e quindi alla Corte, è stata ritenuta necessaria sulla base di una più puntuale analisi dell’appello in sede di decisione nel merito.

Ne consegue la conferma dell’ordinanza del 14/02/2018»(pag. 5 della sentenza impugnata). 5.Inammissibile il terzo motivo.

In primo luogo, la censura è inammissibile nella parte in cui denuncia lamotivazione apparente in quanto l ’ apparenza lamentata non sussiste, del resto anche inammissibilmente proposta dalla parte con commistione in un’unica censura dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 4 e 5 c.p.c..

CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] ribadire in proposito il condiviso principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui è“meramente apparente” la motivazione della sentenza in cui il giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l’iter logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione (Cass. Sez.3, 25/02/2014 n. 4448 ).

Nello stesso ambito,è stato inoltre chiarito che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possaconfigurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive(Cass. Sez. 6 - 3, 02/02/2015 n. 1815 ; in senso conforme , Cass. Sez.1, 16/11/2022 n. 33742 ) .

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha motivato e indicato le ragioni e le fonti del proprio convincimento ove ha testualmente fatto proprie le conclusioni del CTU nominato nel grado di appello e aggiunto che«il CTU ha premesso che gli accertamenti sono stati eseguiti sulla base dell’esame dei documenti in atti (relazione di CTU in primo grado, verbale redatto dal CTU di primo grado il 11/01/2007, ordine di servizio del 6/08/97 con allegata relazionetecnica del 28/07/97 a firma dell’Ing.

Chirilli e controdeduzioni del CTP di parte di Chirilli – I ng.

Forte – alle relazioni di primo grado), considerato che dall’ultimazione dei lavori per cui è processo sono trascorsi 24 anni, che lo stato dei luoghi è stato CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi modificato fatta eccezione per la zona corrispondente alla recinzione con il confine Nord per la quale è stata esclusa l’esistenza dei vizi lamentati nella esecuzione dell’opera» (pag . 6 della motivazione della sentenza impugnata).

La Corte d’appello ha poi passato in rassegna le osservazioni del CTU nominato in secondogrado, formulate rispetto sia agli accertamenti compiuti dal CTU nominato in primo grado, ritenuti carentirelativamente allo spessore dell’intonaco ed ai rilievi contenuti nella relazione tecnica allegata all’ordine di servizio nella quale lostesso ing.

Chirilli individuava e localizzava gli inconvenienti relativi al distacco del rivestimento plastico; ha infine concluso che il CTU «non ha ritenuto di poter condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo CTU riguardo la necessità del totale rifacimento dell’intonaco, “tenuto conto della limitata entità degli inconvenienti riferibili per altro al rivestimento plastico (ma non all’intonaco).

Ai fini della eliminazione dei vizi riscontrati ed accertati era sufficiente procedere allarimozione degli intonaci solo in corrispondenza delleparti di muratura, nelle quali in base alla documentazione in atti vi erano filature nella percentuale del 5% dell’intera superficie e il rifacimento totale del rivestimento plastico per garantire la uniformità delle cromature.

Il costo complessivo degli interventi è tato individuato dal CTU in Euro 12.800,00 e su tale importo deve essere dunque limitata la condanna contenuta nella sentenza appellata che in tal senso deve essere oggetto di riforma» (cfr. sentenza impugnata pagg. 6-8). 6.Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non si fa luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore delleparti intimat e , non avendo l e medesim e svolto attività difensiva.

Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto(Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20779/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via le Ventuno aprile n. 11 ; –ricorrente – contro Francesco CHIRILLI, rappresentato e difeso dall ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Erba,in Roma, via Belsiana n. 71 ; –resistente – nonché contro CURATORE DELL’EREDITÀGIACENTE di Antonio SICILIANO, Biondina MONTAGNA, Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista – Architetto – Inadempimento - Risarcimento del danno. CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] SICILIANO, [OSCURATO:PERSONA] SICILIANO, [OSCURATO:PERSONA] SICILIANO, Maurilio SICILIANO, –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 4 5 0/2019 , pubblicata il 9 maggio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Lecce ha accolto parzialmente l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Lecce, riducendo la somma dovuta dal predetto(quale direttore dei lavori), in solido alla Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA](titolare della impresa esecutrice dei lavori edili), da Euro 27.000 ad Euro 12.800, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per i vizi delle opere compiute su due immobili di prop ri età del committente [OSCURATO:PERSONA] (il primo sito in Maglie ed il secondo sito in Lecce); condannandoaltresì [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore di Chirilli delle somme non dovute e da questi già pagate in esecuzione della sentenza di prime cure, detratte quelle già disposte in restituzione con la sentenza parziale n. 196/2018, oltre interessi legali dal dì del pagamento al soddisfo; condannando inoltre FrancescoChirilli alle spese del grado di appello da rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ed infine con condanna di Chirilli e della Curatela, in solido , al pagamento nei confronti di Cottardi della metà delle spese del doppio grado, con compensazione dell’altra metà. 2.Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione articolato in tre motivi . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi giudizio di legittimità il Curatore dell’ereditàgiacente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte r icorrente e parte resistente hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta un error in procedendoed in particolare la “ violazione e falsa applicazione degli artt.178 e 189 c.p.c. – Violazione del giusto processo art. 111 della Costituzionein relazione all’art. 360 n. 1 e 4 stesso codice – Motivazione carente e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”e censura la Corte territorialeper non aver accolto l’istanza di revoca dell’ordinanza collegiale del 14.2.2018,ammissiva del rinnovo della consulenza tecnica espletata in primo grado, nonostante la precedente ordinanza del 5.10.2011 con cui la Corte territoriale ave va rigettato la richiesta di rinnovo della CTU avanzata dall’appellatoChirilli e tale statuizione fosse divenuta definitiva e immodificabile per omessa impugnazione da parte dello stessoChirilli. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la“violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3stesso codice” e sostiene - anche in relazione all ’ art. 111 Cost. –l’apparenza della motivazione per averla Corte d’appello disatteso la citata ordinanza del 5.10.2011, come meglio descritta nel motivo di ricorso precedente e avere laconicamente motivato in ordine alal necessità della rinnovazione della CTU;Insiste nel ritenere che la Corte d’appello avrebbe dovuto rigettare l’istanza di rinnovo della CTUproposta dall’appellante e confermare la precedente ordinanza con cui aveva rigettato la medesima istanza dell’appellato. CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione - Motivazione apparente in relazione all’art. in relazione all’art. 360 n. 1, 4 e5 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c.”; in particolare , contesta che la Corte d’appello abbia trascurato integralmente le motivazioni tecniche formulate dal Consulente di parte e abbia fatto proprie, senza motivare, quelle del CTU, da ritenersi mere congetture nonché manifestamente apodittiche e contraddittorie nonostante la decisività di quelle del perito di parte.Da ciò discenderebbe la immotivata riduzione del quantumdi risarcimento dovuto. 4.I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati per motivi di evidente connessione, attenendo entrambi alla medesima censura,con cui il ricorrente si duole sulla mancata revoca dell’ordinanza collegiale ammissiva del rinnovo della CTU e sono entrambi infondati sia con riferimento ai vizi di violazione di legge paventati, sia a quelli motivazionali per asserita carente e contradditoria motivazione. In proposito, questa Corte ha da tempo precisato che il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, potere che va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa(cfr. tra tante, Cass. Sez.2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011 ) . È stato altresì chiarito che intema di consulenza tecnica d ’ ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a frontedi una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali delgiudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sulpunto, tanto da far ritenere che la considerazione della sua opportunità ai fini del decidere non è mai pregiudicata da qualunque precedente diverso provvedimento istruttorio o perfino dalla carenza di istanza di parte(cfr. CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. L, 24/09/2010 n. 20227;Cass. Sez. 3, 19/07/2013 n. 17693; orientamento già richiamato da Cass. Sez. 3, 29/10/2019 n. 27605, pronunciata sulla sentenza non definitiva n. 196/2018 resa dalla Corte d’appello di Lecce, depositata il 15/02/2018 nel medesimo giudizio tra le stesse odierne parti; cfr. altresì Cass. Sez. 3,02/05/2022 n. 13749 che ha rigettato, infine, anche il ricorso per revocazione su quest’ultima decisione). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha disposto la rinnovazione della Consulenza di prime cure rilevando la « necessità di disporre la rinnovazione della CTU al fine di valutare la causa, la natura e l’effettiva consistenza dei vizi denunziati dal Cottardo con riguardo all’intonaco e al rivestimento plastico dell’immobile sito in Maglie, la rispondenza delle opere realizzate al contratto intervenuto tra committente e appaltatore, la necessità del rifacimento totale dell’intonaco per porre rimedio ai vizie ai difetti, la determinazione della spese occorrente per la determinazione dei difetti»(così, l’ordinanza della Corte d’appello in data 14.2.2018), ed inoltre, motiva ndo - non laconicamente come dedotto dall ’ odierno ricorrente ma analiticamente - sul perché la richiesta di revoca dell’ordinanza non potesse essere accolta e cioè «in quanto i riferimenti giurisprudenziali del Cottardo si riferiscono alle ordinanze istruttorie riguardanti la prova orale e non già,alla CTU la cui ammissione, lasciata al potere d’ufficio del giudice e quindi alla Corte, è stata ritenuta necessaria sulla base di una più puntuale analisi dell’appello in sede di decisione nel merito. Ne consegue la conferma dell’ordinanza del 14/02/2018»(pag. 5 della sentenza impugnata). 5.Inammissibile il terzo motivo. In primo luogo, la censura è inammissibile nella parte in cui denuncia lamotivazione apparente in quanto l ’ apparenza lamentata non sussiste, del resto anche inammissibilmente proposta dalla parte con commistione in un’unica censura dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 4 e 5 c.p.c.. CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] ribadire in proposito il condiviso principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui è“meramente apparente” la motivazione della sentenza in cui il giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l’iter logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione (Cass. Sez.3, 25/02/2014 n. 4448 ). Nello stesso ambito,è stato inoltre chiarito che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possaconfigurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive(Cass. Sez. 6 - 3, 02/02/2015 n. 1815 ; in senso conforme , Cass. Sez.1, 16/11/2022 n. 33742 ) . Nel caso in esame, la Corte d’appello ha motivato e indicato le ragioni e le fonti del proprio convincimento ove ha testualmente fatto proprie le conclusioni del CTU nominato nel grado di appello e aggiunto che«il CTU ha premesso che gli accertamenti sono stati eseguiti sulla base dell’esame dei documenti in atti (relazione di CTU in primo grado, verbale redatto dal CTU di primo grado il 11/01/2007, ordine di servizio del 6/08/97 con allegata relazionetecnica del 28/07/97 a firma dell’Ing. Chirilli e controdeduzioni del CTP di parte di Chirilli – I ng. Forte – alle relazioni di primo grado), considerato che dall’ultimazione dei lavori per cui è processo sono trascorsi 24 anni, che lo stato dei luoghi è stato CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi modificato fatta eccezione per la zona corrispondente alla recinzione con il confine Nord per la quale è stata esclusa l’esistenza dei vizi lamentati nella esecuzione dell’opera» (pag . 6 della motivazione della sentenza impugnata). La Corte d’appello ha poi passato in rassegna le osservazioni del CTU nominato in secondogrado, formulate rispetto sia agli accertamenti compiuti dal CTU nominato in primo grado, ritenuti carentirelativamente allo spessore dell’intonaco ed ai rilievi contenuti nella relazione tecnica allegata all’ordine di servizio nella quale lostesso ing. Chirilli individuava e localizzava gli inconvenienti relativi al distacco del rivestimento plastico; ha infine concluso che il CTU «non ha ritenuto di poter condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo CTU riguardo la necessità del totale rifacimento dell’intonaco, “tenuto conto della limitata entità degli inconvenienti riferibili per altro al rivestimento plastico (ma non all’intonaco). Ai fini della eliminazione dei vizi riscontrati ed accertati era sufficiente procedere allarimozione degli intonaci solo in corrispondenza delleparti di muratura, nelle quali in base alla documentazione in atti vi erano filature nella percentuale del 5% dell’intera superficie e il rifacimento totale del rivestimento plastico per garantire la uniformità delle cromature. Il costo complessivo degli interventi è tato individuato dal CTU in Euro 12.800,00 e su tale importo deve essere dunque limitata la condanna contenuta nella sentenza appellata che in tal senso deve essere oggetto di riforma» (cfr. sentenza impugnata pagg. 6-8). 6.Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non si fa luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore delleparti intimat e , non avendo l e medesim e svolto attività difensiva. Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei CC 21 aprile 2023 Ric. n.20779/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d
Sentenza Cassazione n. 20720/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris