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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11532/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7912/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Messina , v ia Ghibellina,77 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 62 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 125 /20 2 2 , depositata il 3 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza Oggetto: associazione in partecipazione - rendiconto della Corte di appello di Messina , depositata il 3 marzo 2022, di reiezione delsuo appello principale, così come dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], per la riforma della sentenza del locale Tribunale che l’aveva condannata al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 45.827,35, oltre interessi , in adempimento di un contratto di associazione in partecipazione; -il giudice di appello ha riferito che con l’atto introduttivo del giudizio l’odierna controricorrente aveva dedotto l’ inadempimento del la convenuta [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di associazione in partecipazionestipulato tra le parti e chiesto ordinarsi a quest’ultima, quale associante , la redazione del rendiconto di gestione e condanna rsi la medesima al pagamento in favore d i essa associatadel 50 % degli utili realizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] negli esercizi dal2000 al 2006, nonché al pagamento di un indennizzo per l’incrementopatrimoniale apportato alla suddetta Azienda; -ha, altresì, rilevato che la convenut a si era difesa affermando che non era tenuta a un obbligo di rendicontazione in quanto il marito dell’attrice era perfettamente al corrente dell’andamento amministrativo–contabile dell’[OSCURATO:PERSONA] che nessun diritto agli utili poteva sorgere in capo alla associata in quanto i costi erano abbondantemente superiori e , in via riconvenzionale, aveva chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’associata e la condanna di quest’ultimaal pagamento delle somme eccedenti la metà delle spese anticipate; -ha dato atto che il Tribunale aveva accolto solo la domanda attore a di condanna della convenuta al pagamento in favore dell’associata del 50 % degli utili realizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] negli esercizi dal 2000 al 2006, respingendo l’ulteriore domanda di parte attrice di condanna fondata sull’allegato incremento patrimoniale e reddituale registrato dall’[OSCURATO:PERSONA] e quelle avanzate in via riconvenzionale;-ha, quindi, confermato tale decisione ritenendo corretta la valutazione del giudice di prime cure sia in ordine alla quantificazione degli utili dell’[OSCURATO:PERSONA], cui era pervenuto aderendo alle conclusioni della disposta consulenza tecnica d’ufficio, sia in ordine alla insussistenza del diritto dell’associata a un indennizzo per i miglioramenti fondiari riconducibilial suo apporto, interessata da appello incidentale; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricors o [OSCURATO:PERSONA] ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione de gli artt. 1713, 2425, 2426 e 2552, terzocomma, cod. civ. , per aver la sentenza impugnata quantificato gli utili dell’[OSCURATO:PERSONA] oggetto del contratto di associazione in partecipazione assumendo quali ricavi conseguiti derivantidalla vendita del vino prodotto l’importo risultante dalle relative fatture (pari a euro 128.676,00) senza tener conto della circostanza che l’importo effettivamente riscosso per la suddetta vendita era stato soltanto di euro 25.048,88, a causa dell’insolvenza della società acquirente; -il motivo è fondato; - la Corte di appello ha affermato, aderendo alla argomentazione sviluppata sul punto dal giudice di primo grado, che, a sua volta, aveva fatto proprie le conclusioni della consulente tecnico d’ufficio, che in applicazione degli ordinari principi civilistici e contabili l’effetto delle «operazionie degli altri eventi» d oveva essere rilevato contabilmente e attribuitoall’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferivano e non a quello incui si concretizzavano i relativi movimenti di numerario (incassi epagamenti); - da ciò ha fatto conseguire che i rilievi dell’a ssociante in ordine al mancato incasso di (gran) parte del prezzo della dedotta venditaerano inconcludenti, atteso che quel che rilevava,ai fini della determinazione dei ricavi dell’associazione in partecipazione , era il dato contabile relativo a tale vendita, « rimanendo estranee le vicende relative all’effettivo incasso»; - orbene , si rammenta che i n tema di associazione in partecipazione l'autonomia che di regola si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ai sensi dell’ art. 2552, terzo comma, cod. c iv . (cfr., da ultimo, Cass. 22 giugno 2022, n. 20159); - l’ obbligo di rendiconto si sostanzia nell'affermazione dei fatti storici che hanno prodotto le entrate e le uscite di denaro per effetto dell'attività svolta e il relativo saldo (cfr. Cass. 10 ottobre 2009, n. 25904; Cass. 28 aprile 1990, n. 3596; Cass. 8 marzo 1979, n. 1429), per cui, al compimento dell’affare o al termine del rapporto, non possono trovare spazio voci che non rispondono all’applicazione del principio di cassa, quali somme non riscosse per crediti insoluti; -sotto altro aspetto, si osserva che in caso di redazione del rendiconto nelle forme del bilancio civilistico eventi successivi relativi a l sorgere del relativo credito e, in particolare, il mancato incasso d i (parte di) tale corrispettivo può assumere rilevanza e trovare ivi rappresentazione; -infatti, ai sensi dell'art. 2426, n. 8 , cod. civ. , i crediti devono essere iscritti a bilancio secondo il «valore presumibile di realizzazione», in base a una prognosi ex ante circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore, per cui il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri e latere debitoris (cfr. Cass. 18 marzo 2015, n. 5450; Cass. 21 aprile 2011, n. 9218; Cass. 27 novembre 1982, n. 6431);-parallelamente, anche nella redazione del conto economico l’esistenza di circostanze, attenenti alla sfera del debitore, che rendono verosimile il mancato soddisfacimento del credito maturato nei termini originariamente convenuti assum ono rilevanza imponendo, ai sensi dell’art. 2425, n. 10, lett. d), cod. civ., le « svalutazion i dei crediti compresi nell’attivo circolante…»; - pertanto, indipendentemente dal fatto – contestato dalla controricorrente e di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata – relativo al dedotto fallimento della società debitrice o semplicemente di unasua difficoltà nei pagamenti, va ritenuto che , differentemente da quanto statuito dalla Corte territoriale , eventi successivi al perfezionamento delle operazioni – quali il mancato pagamento di crediti – possono assum ere rilevanza nella parte in cui esprimono il risultato effettivo dell’attività oggetto dell’associazione in partecipazionee, dunque, incidono sull’utile derivante dalla stessa ; - con il secondo motivo la ricorrente deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, 263 e 264 cod. proc. civ. e 2549 e 2552, terzocomma, cod. civ., per aver la Corte di appello negato che la mancata contestazione delle ulteriori voci di spesa sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero concretizzare un esplicito riconoscimento, da parte della associata Fagà, della legittimità delle suddette spese; -il motivo è inammissibile; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudice di appello abbia, sul punto, fatto propria la valutazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto che solo le spese sostenute che ineri vano l’attività aziendale potevano essere prese in considerazione ai fini dell’individuazione degli utili dell’impresa e che a diversa conclusione non poteva pervenirsi valorizzando il fatto della mancata contestazione da parte dell’associata delle spese dedotte da ll’associante , avuto riguardo all’indisponibilità dei principi civilistici e contabili in materia;- in proposito , si evidenzia che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod.p roc . c iv ., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento(così, Cass. 7 giugno 2023, n. 16028); -infatti, l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., limitandosi a stabilire una relevatio ab onere probandia favore della parte che lo ha allegato, non impone al giudice di considerare definitivamente come provata la circostanza narrata e non specificamente contestata, la quale dovrà essere valutata dalgiudice nella formazione del suo convincimento, per cui, pur potendo da sola e indimostrata, fondare la decisione, potrà anche essere reputatainesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7912/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Messina , v ia Ghibellina,77 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 62 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 125 /20 2 2 , depositata il 3 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza Oggetto: associazione in partecipazione - rendiconto della Corte di appello di Messina , depositata il 3 marzo 2022, di reiezione delsuo appello principale, così come dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], per la riforma della sentenza del locale Tribunale che l’aveva condannata al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 45.827,35, oltre interessi , in adempimento di un contratto di associazione in partecipazione; -il giudice di appello ha riferito che con l’atto introduttivo del giudizio l’odierna controricorrente aveva dedotto l’ inadempimento del la convenuta [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di associazione in partecipazionestipulato tra le parti e chiesto ordinarsi a quest’ultima, quale associante , la redazione del rendiconto di gestione e condanna rsi la medesima al pagamento in favore d i essa associatadel 50 % degli utili realizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] negli esercizi dal2000 al 2006, nonché al pagamento di un indennizzo per l’incrementopatrimoniale apportato alla suddetta Azienda; -ha, altresì, rilevato che la convenut a si era difesa affermando che non era tenuta a un obbligo di rendicontazione in quanto il marito dell’attrice era perfettamente al corrente dell’andamento amministrativo–contabile dell’[OSCURATO:PERSONA] che nessun diritto agli utili poteva sorgere in capo alla associata in quanto i costi erano abbondantemente superiori e , in via riconvenzionale, aveva chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’associata e la condanna di quest’ultimaal pagamento delle somme eccedenti la metà delle spese anticipate; -ha dato atto che il Tribunale aveva accolto solo la domanda attore a di condanna della convenuta al pagamento in favore dell’associata del 50 % degli utili realizzati dall’[OSCURATO:PERSONA] negli esercizi dal 2000 al 2006, respingendo l’ulteriore domanda di parte attrice di condanna fondata sull’allegato incremento patrimoniale e reddituale registrato dall’[OSCURATO:PERSONA] e quelle avanzate in via riconvenzionale;-ha, quindi, confermato tale decisione ritenendo corretta la valutazione del giudice di prime cure sia in ordine alla quantificazione degli utili dell’[OSCURATO:PERSONA], cui era pervenuto aderendo alle conclusioni della disposta consulenza tecnica d’ufficio, sia in ordine alla insussistenza del diritto dell’associata a un indennizzo per i miglioramenti fondiari riconducibilial suo apporto, interessata da appello incidentale; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricors o [OSCURATO:PERSONA] ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione de gli artt. 1713, 2425, 2426 e 2552, terzocomma, cod. civ. , per aver la sentenza impugnata quantificato gli utili dell’[OSCURATO:PERSONA] oggetto del contratto di associazione in partecipazione assumendo quali ricavi conseguiti derivantidalla vendita del vino prodotto l’importo risultante dalle relative fatture (pari a euro 128.676,00) senza tener conto della circostanza che l’importo effettivamente riscosso per la suddetta vendita era stato soltanto di euro 25.048,88, a causa dell’insolvenza della società acquirente; -il motivo è fondato; - la Corte di appello ha affermato, aderendo alla argomentazione sviluppata sul punto dal giudice di primo grado, che, a sua volta, aveva fatto proprie le conclusioni della consulente tecnico d’ufficio, che in applicazione degli ordinari principi civilistici e contabili l’effetto delle «operazionie degli altri eventi» d oveva essere rilevato contabilmente e attribuitoall’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferivano e non a quello incui si concretizzavano i relativi movimenti di numerario (incassi epagamenti); - da ciò ha fatto conseguire che i rilievi dell’a ssociante in ordine al mancato incasso di (gran) parte del prezzo della dedotta venditaerano inconcludenti, atteso che quel che rilevava,ai fini della determinazione dei ricavi dell’associazione in partecipazione , era il dato contabile relativo a tale vendita, « rimanendo estranee le vicende relative all’effettivo incasso»; - orbene , si rammenta che i n tema di associazione in partecipazione l'autonomia che di regola si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ai sensi dell’ art. 2552, terzo comma, cod. c iv . (cfr., da ultimo, Cass. 22 giugno 2022, n. 20159); - l’ obbligo di rendiconto si sostanzia nell'affermazione dei fatti storici che hanno prodotto le entrate e le uscite di denaro per effetto dell'attività svolta e il relativo saldo (cfr. Cass. 10 ottobre 2009, n. 25904; Cass. 28 aprile 1990, n. 3596; Cass. 8 marzo 1979, n. 1429), per cui, al compimento dell’affare o al termine del rapporto, non possono trovare spazio voci che non rispondono all’applicazione del principio di cassa, quali somme non riscosse per crediti insoluti; -sotto altro aspetto, si osserva che in caso di redazione del rendiconto nelle forme del bilancio civilistico eventi successivi relativi a l sorgere del relativo credito e, in particolare, il mancato incasso d i (parte di) tale corrispettivo può assumere rilevanza e trovare ivi rappresentazione; -infatti, ai sensi dell'art. 2426, n. 8 , cod. civ. , i crediti devono essere iscritti a bilancio secondo il «valore presumibile di realizzazione», in base a una prognosi ex ante circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore, per cui il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri e latere debitoris (cfr. Cass. 18 marzo 2015, n. 5450; Cass. 21 aprile 2011, n. 9218; Cass. 27 novembre 1982, n. 6431);-parallelamente, anche nella redazione del conto economico l’esistenza di circostanze, attenenti alla sfera del debitore, che rendono verosimile il mancato soddisfacimento del credito maturato nei termini originariamente convenuti assum ono rilevanza imponendo, ai sensi dell’art. 2425, n. 10, lett. d), cod. civ., le « svalutazion i dei crediti compresi nell’attivo circolante…»; - pertanto, indipendentemente dal fatto – contestato dalla controricorrente e di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata – relativo al dedotto fallimento della società debitrice o semplicemente di unasua difficoltà nei pagamenti, va ritenuto che , differentemente da quanto statuito dalla Corte territoriale , eventi successivi al perfezionamento delle operazioni – quali il mancato pagamento di crediti – possono assum ere rilevanza nella parte in cui esprimono il risultato effettivo dell’attività oggetto dell’associazione in partecipazionee, dunque, incidono sull’utile derivante dalla stessa ; - con il secondo motivo la ricorrente deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, 263 e 264 cod. proc. civ. e 2549 e 2552, terzocomma, cod. civ., per aver la Corte di appello negato che la mancata contestazione delle ulteriori voci di spesa sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero concretizzare un esplicito riconoscimento, da parte della associata Fagà, della legittimità delle suddette spese; -il motivo è inammissibile; -dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudice di appello abbia, sul punto, fatto propria la valutazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto che solo le spese sostenute che ineri vano l’attività aziendale potevano essere prese in considerazione ai fini dell’individuazione degli utili dell’impresa e che a diversa conclusione non poteva pervenirsi valorizzando il fatto della mancata contestazione da parte dell’associata delle spese dedotte da ll’associante , avuto riguardo all’indisponibilità dei principi civilistici e contabili in materia;- in proposito , si evidenzia che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod.p roc . c iv ., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento(così, Cass. 7 giugno 2023, n. 16028); -infatti, l’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., limitandosi a stabilire una relevatio ab onere probandia favore della parte che lo ha allegato, non impone al giudice di considerare definitivamente come provata la circostanza narrata e non specificamente contestata, la quale dovrà essere valutata dalgiudice nella formazione del suo convincimento, per cui, pur potendo da sola e indimostrata, fondare la decisione, potrà anche essere reputatainesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvi
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