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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46059/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 18 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

C) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 420 ter cod. proc. pen.

La Corte territoriale aveva confermato la statuizione del giudice di primo grado che aveva ritenuto irrituale l'istanza di rinvio della celebrazione dell'udienza preliminare, per impedimento professionale del difensore, inviata a mezzo PEC, oltre che intempestiva per essere stata inviata 5 giorni prima della celebrazione dell'udienza e senza documentare l'impossibilità per il difensore di nominare un sostituto processuale.

Al contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio che le istanze di rinvio trasmesse a mezzo PEC sono ammissibili ove l'istante si faccia carico di verificare che la comunicazione sia giunta presso l'ufficio giudiziario (come il ricorrente aveva fatto attraverso una comunicazione telefonica).

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.62 bis cod. pen., e vizio della motivazione per contraddittorietà, avendo la Corte fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'esistenza di una precedente condanna, di cui non vi era traccia negli atti processuali, e del carattere tardivo, come tale irrilevante, della confessione resa.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al preliminare profilo dell'ammissibilità dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore che venga trasmessa facendo ricorso allo strumento della posta elettronica certificata va dato atto che, dopo aver in più occasioni affermato che «le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione» (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127 e Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P, Rv. 270702, entrambe relative ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915 concernente analoga fattispecie nel procedimento di sorveglianza; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160, riguardante l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall'imputata, poiché detenuta agli arresti domiciliari; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192), la giurisprudenza di legittimità, con arresti più recenti, ha modificato quell'orientamento osservando che è ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo PEC atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque portato all'effettiva conoscenza del giudice (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520 - 01; analogamente, in tema di procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza, Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191 - 01).

In queste ultime decisioni, dalla lettura delle motivazioni si rileva che in entrambe le fattispecie esaminate risultava dagli atti processuali che l'istanza era stata tempestivamente inserita nel fascicolo processuale a disposizione del giudice; circostanza che, invece, non è documentata dal fascicolo che la Corte ha esaminato (poiché la difesa ha prodotto l'originale dell'istanza ed il rapporto di spedizione e ricezione del messaggio via PEC) e risultando unicamente la deduzione difensiva di aver telefonicamente appurato che l'istanza trasmessa era pervenuta alla Cancelleria.

Sotto altro profilo, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno poi osservato che il contenuto e la tempestività dell'istanza non soddisfacevano i requisiti più volte indicati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle statuizioni delle Sezioni unite (n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109 - 01, secondo le quali «nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.»; tali principi sono stati ulteriormente precisati con la decisione n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01, ove si è ribadito che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio»).

Si tratta di valutazioni corrette e aderenti alle risultanze dei dati processuali: nell'istanza di rinvio non era in alcun modo specificato per quali ragioni il difensore non potesse nominare sostituti né nel processo in cui era contestualmente impegnato, né in quello ove formulava la richiesta di rinvio, mentre è pacifico che è onere del difensore, che intenda richiedere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento per un concomitante impegno professionale (e non per l'ipotesi dell'impedimento dovuto a motivi di salute) dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto; doverosità che è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47584 del 15/10/2014, M., Rv. 261251 - 01; Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294 - 01).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dagli atti (v. il certificato penale) risulta che l'imputato è stato condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Firenze del 27.1.2014, irrevocabile il 3.7.2015, per il delitto di calunnia; è, dunque, errata la deduzione del ricorrente circa l'inesistenza di precedenti condanne.

La Corte, inoltre, non ha considerato unicamente questo dato, ma anche la pendenza di altro procedimento penale, l'assenza di resipiscenza e, infine, la scarsa valenza della confessione resa in un momento in cui si era già formato un quadro probatorio evidente a carico dell'imputato; il ricorrente non si confronta, dunque, con l'intero apparato motivazionale e così destina il motivo di ricorso alla declaratoria di inammissibilità per genericità.

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Va, inoltre, disposta la condanna al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 18 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 179 e 420 ter cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva confermato la statuizione del giudice di primo grado che aveva ritenuto irrituale l'istanza di rinvio della celebrazione dell'udienza preliminare, per impedimento professionale del difensore, inviata a mezzo PEC, oltre che intempestiva per essere stata inviata 5 giorni prima della celebrazione dell'udienza e senza documentare l'impossibilità per il difensore di nominare un sostituto processuale. Al contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio che le istanze di rinvio trasmesse a mezzo PEC sono ammissibili ove l'istante si faccia carico di verificare che la comunicazione sia giunta presso l'ufficio giudiziario (come il ricorrente aveva fatto attraverso una comunicazione telefonica). 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.62 bis cod. pen., e vizio della motivazione per contraddittorietà, avendo la Corte fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'esistenza di una precedente condanna, di cui non vi era traccia negli atti processuali, e del carattere tardivo, come tale irrilevante, della confessione resa. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Quanto al preliminare profilo dell'ammissibilità dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore che venga trasmessa facendo ricorso allo strumento della posta elettronica certificata va dato atto che, dopo aver in più occasioni affermato che «le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione» (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127 e Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P, Rv. 270702, entrambe relative ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915 concernente analoga fattispecie nel procedimento di sorveglianza; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N., Rv. 274160, riguardante l'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall'imputata, poiché detenuta agli arresti domiciliari; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192), la giurisprudenza di legittimità, con arresti più recenti, ha modificato quell'orientamento osservando che è ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo PEC atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque portato all'effettiva conoscenza del giudice (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520 - 01; analogamente, in tema di procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza, Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191 - 01). In queste ultime decisioni, dalla lettura delle motivazioni si rileva che in entrambe le fattispecie esaminate risultava dagli atti processuali che l'istanza era stata tempestivamente inserita nel fascicolo processuale a disposizione del giudice; circostanza che, invece, non è documentata dal fascicolo che la Corte ha esaminato (poiché la difesa ha prodotto l'originale dell'istanza ed il rapporto di spedizione e ricezione del messaggio via PEC) e risultando unicamente la deduzione difensiva di aver telefonicamente appurato che l'istanza trasmessa era pervenuta alla Cancelleria. Sotto altro profilo, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno poi osservato che il contenuto e la tempestività dell'istanza non soddisfacevano i requisiti più volte indicati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalle statuizioni delle Sezioni unite (n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109 - 01, secondo le quali «nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.»; tali principi sono stati ulteriormente precisati con la decisione n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 - 01, ove si è ribadito che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio»). Si tratta di valutazioni corrette e aderenti alle risultanze dei dati processuali: nell'istanza di rinvio non era in alcun modo specificato per quali ragioni il difensore non potesse nominare sostituti né nel processo in cui era contestualmente impegnato, né in quello ove formulava la richiesta di rinvio, mentre è pacifico che è onere del difensore, che intenda richiedere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento per un concomitante impegno professionale (e non per l'ipotesi dell'impedimento dovuto a motivi di salute) dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto; doverosità che è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47584 del 15/10/2014, M., Rv. 261251 - 01; Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dagli atti (v. il certificato penale) risulta che l'imputato è stato condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Firenze del 27.1.2014, irrevocabile il 3.7.2015, per il delitto di calunnia; è, dunque, errata la deduzione del ricorrente circa l'inesistenza di precedenti condanne. La Corte, inoltre, non ha considerato unicamente questo dato, ma anche la pendenza di altro procedimento penale, l'assenza di resipiscenza e, infine, la scarsa valenza della confessione resa in un momento in cui si era già formato un quadro probatorio evidente a carico dell'imputato; il ricorrente non si confronta, dunque, con l'intero apparato motivazionale e così destina il motivo di ricorso alla declaratoria di inammissibilità per genericità. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Va, inoltre, disposta la condanna al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così dec
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