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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18874/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 7 ottobre 2014.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, nella qualità di amministratrice della società, avrebbe distratto l'intero patrimonio aziendale, simulando la vendita dei beni che lo costituivano alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui la stessa imputata era amministratrice.

Avrebbe, altresì, aggravato il dissesto della società, astenendosi dal chiederne il fallimento, sebbene questa fosse gravata da un'esposizione rilevante e non sanabile.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione.

La ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva anziché quello meno grave di bancarotta preferenziale, si porrebbe in palese contraddizione con gli esiti del dibattimento, dai quali sarebbe emerso che il corrispettivo per la vendita dei beni che si assumevano distratti, in realtà, erano stati portati in compensazione con i debiti che la fallita aveva verso la società acquirente.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo è manifestamente infondato.

Le censure mosse hanno trovato già completa e corretta risposta nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si salda, atteso che le decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme.

Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale.

Al riguardo, occorre ricordare che < <ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Tanto premesso, va rilevato che, dalle sentenze di merito, risulta che tutti i beni mobili di proprietà della società fallita, il cui valore era pari a circa euro 500.000, erano stati ceduti, al prezzo complessivo di euro 269.437, alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui l'imputata era amministratrice unica.

Dagli accertamenti svolti dal curatore, risultava che: il corrispettivo non era stato mai pagato; nella contabilità della società (in difformità a quanto risultava dalle fatture, che facevano riferimento al pagamento mediante bonifico bancario), il relativo credito era stato portato in compensazione con asseriti debiti pregressi che la società fallita avrebbe assunto nei confronti dell'acquirente, per presunti finanziamenti ricevuti.

I giudici di merito hanno rilevato che non solo i beni risultavano venduti per un prezzo notevolmente inferiore al loro reale valore, ma che, soprattutto, il prezzo, in concreto, non era stato mai corrisposto.

Quanto all'annotazione in contabilità della compensazione per presunti debiti pregressi, hanno ritenuto che essa costituisse un mero artifizio contabile per dare una veste di apparente legittimità all'operazione, posto che il curatore non aveva rinvenuto alcuna documentazione amministrativa che comprovasse l'effettiva esistenza di tale debito né alcuna documentazione bancaria che provasse l'effettivo finanziamento della società fallita.

In considerazione di tali elementi, i giudici di merito hanno ritenuto che i beni in questione fossero stati oggetto di una vera e propria condotta distrattiva, escludendo che potesse configurarsi una bancarotta preferenziale (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado e pagina 4 della sentenza di appello).

Si tratta di una motivazione congrua, che, in mancanza di travisamenti di prova e di rilevanti vizi logici, non può essere sindacata in sede di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 7 ottobre 2014. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata, nella qualità di amministratrice della società, avrebbe distratto l'intero patrimonio aziendale, simulando la vendita dei beni che lo costituivano alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui la stessa imputata era amministratrice. Avrebbe, altresì, aggravato il dissesto della società, astenendosi dal chiederne il fallimento, sebbene questa fosse gravata da un'esposizione rilevante e non sanabile. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. La ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva anziché quello meno grave di bancarotta preferenziale, si porrebbe in palese contraddizione con gli esiti del dibattimento, dai quali sarebbe emerso che il corrispettivo per la vendita dei beni che si assumevano distratti, in realtà, erano stati portati in compensazione con i debiti che la fallita aveva verso la società acquirente. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Le censure mosse hanno trovato già completa e corretta risposta nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si salda, atteso che le decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme. Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, occorre ricordare che < <ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Tanto premesso, va rilevato che, dalle sentenze di merito, risulta che tutti i beni mobili di proprietà della società fallita, il cui valore era pari a circa euro 500.000, erano stati ceduti, al prezzo complessivo di euro 269.437, alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui l'imputata era amministratrice unica. Dagli accertamenti svolti dal curatore, risultava che: il corrispettivo non era stato mai pagato; nella contabilità della società (in difformità a quanto risultava dalle fatture, che facevano riferimento al pagamento mediante bonifico bancario), il relativo credito era stato portato in compensazione con asseriti debiti pregressi che la società fallita avrebbe assunto nei confronti dell'acquirente, per presunti finanziamenti ricevuti. I giudici di merito hanno rilevato che non solo i beni risultavano venduti per un prezzo notevolmente inferiore al loro reale valore, ma che, soprattutto, il prezzo, in concreto, non era stato mai corrisposto. Quanto all'annotazione in contabilità della compensazione per presunti debiti pregressi, hanno ritenuto che essa costituisse un mero artifizio contabile per dare una veste di apparente legittimità all'operazione, posto che il curatore non aveva rinvenuto alcuna documentazione amministrativa che comprovasse l'effettiva esistenza di tale debito né alcuna documentazione bancaria che provasse l'effettivo finanziamento della società fallita. In considerazione di tali elementi, i giudici di merito hanno ritenuto che i beni in questione fossero stati oggetto di una vera e propria condotta distrattiva, escludendo che potesse configurarsi una bancarotta preferenziale (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza di primo grado e pagina 4 della sentenza di appello). Si tratta di una motivazione congrua, che, in mancanza di travisamenti di prova e di rilevanti vizi logici, non può essere sindacata in sede di legittimità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav
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