Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 4/2026
ECLI:EU:C:2026:185
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 marzo 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Articolo 12 – Litispendenza – Determinazione dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza – Articolo 9, lettera a) – Nozione di “atto equivalente” a una domanda giudiziale – Deposito di una domanda di patrocinio a spese dello Stato dinanzi a un giudice di uno Stato membro da parte di un creditore di alimenti al fine di proporre un’azione diretta alla modifica delle obbligazioni alimentari dovute nei suoi confronti – Presentazione successiva, da parte del debitore di alimenti, di una domanda di modifica delle obbligazioni alimentari dinanzi a un giudice di un altro Stato membro – Ulteriore presentazione dell’azione del creditore di alimenti dinanzi al primo giudice dopo la concessione, da parte di quest’ultimo, del patrocinio a spese dello Stato – Qualificazione di tale domanda di patrocinio a spese dello Stato come “atto equivalente” – Presupposti »
Nella causa C‑516/24 [Winderwill] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 22 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2024, nel procedimento
BC,
rappresentato dalla sua rappresentante legale,
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: E. Sartori, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per BC, da A. Kröner, Rechtsanwältin;
– per LG, da M. Horn, Rechtsanwältin;
– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e A. Sahner, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da B. Ernst, M. Wasmeier e W. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra BC, un figlio minorenne, e LG, suo padre, in merito alla modifica delle obbligazioni alimentari di quest’ultimo.
Contesto normativo
Convenzione di Lugano II
3
L’articolo 27 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 (in prosieguo: la «convenzione di Lugano II»), la cui conclusione è stata approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1), dispone quanto segue:
«1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».
4
Ai sensi dell’articolo 30, punto 1, di tale convenzione:
«Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:
1. quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto».
Diritto dell
’
Unione
Regolamento (CE) n. 44/2001
5
L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), enunciava quanto segue:
«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».
6
L’articolo 30, punto 1, di tale regolamento così recitava:
«Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:
1) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto (…)».
Regolamento n. 4/2009
7
I considerando 15 e 36 del regolamento n. 4/2009 così recitano:
«(15) Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento [n. 44/2001]. (…)
(…)
(36) Tenuto conto delle spese procedurali, è opportuno prevedere un regime molto favorevole di patrocinio a spese dello Stato, ossia la presa a carico totale delle spese connesse ai procedimenti riguardanti obbligazioni alimentari nei confronti di minori di 21 anni e avviati tramite le autorità centrali. Le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato vigenti nell’Unione europea in virtù della direttiva 2003/8/CE [del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU 2003, L 26, pag. 41),] dovrebbero pertanto essere integrate da norme specifiche atte a creare un regime particolare di patrocinio a spese dello Stato in materia di obbligazioni alimentari. (…)».
8
L’articolo 9 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Adizione dell’autorità giurisdizionale», recita quanto segue:
«Ai fini del presente capo, un’autorità giurisdizionale è considerata adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o
b) qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».
9
L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Litispendenza», così prevede:
«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Ove sia accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima».
10
L’articolo 44 di detto regolamento, intitolato «Diritto al patrocinio a spese dello Stato», dispone quanto segue:
«1. Le parti di una controversia ai sensi del presente regolamento hanno un accesso effettivo alla giustizia in un altro Stato membro, ivi comprese le procedure di esecuzione e di ricorso, alle condizioni previste nel presente capo.
(…)
2. Per assicurare tale accesso effettivo, gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato a norma del presente capo, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.
3. Nei casi contemplati dal capo VII, gli Stati membri non sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato se e nella misura in cui le rispettive procedure consentono alle parti di agire senza aver bisogno di tale patrocinio e l’autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.
4. Le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato non sono più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti.
(…)».
11
L’articolo 46 del medesimo regolamento, intitolato «Patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità centrali», è del seguente tenore:
«1. Lo Stato membro richiesto concede il patrocinio a spese dello Stato per tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma dell’articolo 56.
2. Nonostante il paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro richiesto può, per quanto concerne le domande diverse da quelle di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), rifiutare di concedere il patrocinio a spese dello Stato se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati».
Diritto tedesco
Legge sui procedimenti in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione
12
L’articolo 113, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sui procedimenti in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione), del 17 dicembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 2586), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, dispone che alcune disposizioni di tale legge non si applicano alle controversie in materia di matrimonio e di famiglia. La seconda frase di tale disposizione enuncia che, a tale proposito, si applicano
mutatis mutandis
le disposizioni generali della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile) nonché le disposizioni di tale codice relative al procedimento dinanzi ai tribunali regionali (Landgerichte).
La ZPO
13
L’articolo 114, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «ZPO»), dispone quanto segue:
«Una parte che, a causa della sua situazione personale ed economica, non è in grado di pagare le spese di un procedimento giudiziario, o lo può solo parzialmente o mediante pagamenti frazionati, beneficia, su sua richiesta, del patrocinio a spese dello Stato se l’azione o la difesa in giudizio ha sufficienti possibilità di successo e non ha carattere abusivo. (…)».
14
L’articolo 117 della ZPO prevede quanto segue:
«1. La domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata dinanzi al giudice investito dell’azione; tale domanda può essere presentata mediante dichiarazione presso la cancelleria. La domanda deve esporre gli elementi della controversia e indicare i mezzi di prova. (…)
2. La domanda deve essere corredata di una dichiarazione della parte sulle proprie condizioni personali ed economiche (rapporti familiari, situazione lavorativa e patrimoniale, reddito e oneri) con relativi documenti giustificativi. La dichiarazione e i documenti giustificativi possono essere comunicati alla parte avversa solo con il consenso del richiedente, a meno che, a norma del diritto civile, la parte avversa abbia un diritto d’informazione sul reddito e sul patrimonio del richiedente. Il richiedente deve avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che la sua dichiarazione sia trasmessa alla parte avversa. Egli è informato della trasmissione della sua dichiarazione.
(…)».
15
L’articolo 118, paragrafo 1, della ZPO, così recita:
«La parte avversa deve avere la possibilità di prendere posizione sulla questione se ritenga che siano soddisfatte le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a meno che ciò non appaia inopportuno per motivi particolari. Tale presa di posizione può intervenire mediante dichiarazione in cancelleria. Il giudice può convocare le parti a un’udienza se è probabile che si raggiunga un accordo; una transazione deve essere registrata dal giudice in un verbale del tribunale. (…)».
16
Ai sensi dell’articolo 167 della ZPO:
«Qualora con la notifica sia fissato un termine o la prescrizione inizi nuovamente a decorrere o sia sospesa ai sensi dell’articolo 204 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile, RGBl. 1896, pag. 195), tale effetto si produce già al momento della ricezione della domanda o della dichiarazione, se la notifica avviene immediatamente».
Codice Civile
17
L’articolo 204, paragrafo 1, punto 14, del codice civile, nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:
«La prescrizione è sospesa tramite (…)
14. la notifica della domanda iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; se la notifica è disposta immediatamente dopo la presentazione della domanda, la sospensione della prescrizione ha effetto già al momento della presentazione della domanda».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
18
BC, residente in [OSCURATO:PERSONA] e minorenne all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, è il figlio di LG, residente in [OSCURATO:PERSONA].
19
Il 17 dicembre 2021 BC, rappresentato dal Bundesamt für Justiz (Ufficio federale per la giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, una domanda di patrocinio a spese dello Stato al fine di presentare successivamente una domanda diretta alla modifica delle obbligazioni alimentari di LG nei suoi confronti. Una domanda di modifica di tali obbligazioni era allegata in forma di progetto e ne era annunciata la presentazione in caso di concessione del patrocinio a spese dello Stato richiesto.
20
Il 28 gennaio 2022, prima che il giudice del rinvio si pronunciasse sulla domanda di patrocinio a spese dello Stato di BC, LG ha presentato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) una domanda diretta alla modifica delle sue obbligazioni alimentari nei confronti di BC.
21
Dopo che la sua domanda di patrocinio a spese dello Stato è stata accolta il 27 maggio 2022, BC ha presentato dinanzi al giudice del rinvio la domanda di modifica menzionata al punto 19 della presente sentenza. Tale domanda è stata notificata a LG il 21 luglio 2022.
22
[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto la domanda presentata da LG con la motivazione che esso non aveva competenza internazionale. [OSCURATO:PERSONA] domstolen (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha annullato tale decisione di rigetto e ha rinviato la causa dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di [OSCURATO:PERSONA]), il quale, con ordinanza del 6 maggio 2024, ha sospeso il procedimento, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009.
23
Il giudice del rinvio rileva, in sostanza, che esso deve determinare se sia esso stesso e non quest’ultimo giudice svedese ad avere la competenza internazionale a conoscere del procedimento principale in quanto «autorità giurisdizionale adita in precedenza», ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 4/2009, in combinato disposto con l’articolo 9, lettera a), dello stesso. Ciò potrebbe avvenire solo se si dovesse ritenere che la domanda di patrocinio a spese dello Stato presentata da BC prima dell’adizione del giudice svedese fa parte di LG è un «atto equivalente» a una domanda giudiziale ai sensi di tale articolo 9, lettera a). Orbene, la giurisprudenza e la dottrina nazionali sarebbero divise al riguardo.
24
In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la domanda di gratuito patrocinio, alla quale è allegata una domanda di modifica in materia di obbligazioni alimentari solo come progetto da presentare formalmente in caso di concessione del gratuito patrocinio, costituisca un “atto equivalente” ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del [regolamento n. 4/2009], comportando ciò l’adizione di un’autorità nazionale e il radicamento della competenza di quest’ultima».
Sulla questione pregiudiziale
25
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009 debba essere interpretato nel senso che una domanda di patrocinio a spese dello Stato depositata presso un’autorità giurisdizionale, alla quale sia allegata, sotto forma di progetto, la domanda che il ricorrente intende presentare nel merito in materia di obbligazioni alimentari in caso di concessione del patrocinio a spese dello Stato, costituisca un «atto equivalente», ai sensi di tale disposizione.
26
In via preliminare, occorre rilevare, in primo luogo, che il giudice del rinvio indica che, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale tra BC e LG in merito a una domanda di modifica delle obbligazioni alimentari a carico di LG, esso deve risolvere la questione della propria competenza internazionale in una situazione in cui un giudice svedese, nell’ambito di una controversia tra LG e BC in merito a una domanda di modifica di tali obbligazioni, ha sospeso il procedimento in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009.
27
Tale disposizione prevede che, qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.
28
Nella specie, dalla formulazione e dalla motivazione della questione sollevata risulta che il giudice del rinvio, cercando di stabilire se sia esso stesso, oppure il giudice svedese che ha sospeso il procedimento in applicazione di tale disposizione, ad essere stato adito per primo in base alla norma sulla competenza prevista dall’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, ritiene che sussista un caso di litispendenza tra il procedimento principale e quello pendente dinanzi al giudice svedese, poiché entrambe sono controversie tra BC e LG sull’eventuale modifica delle obbligazioni alimentari di cui LG è debitore nei confronti di BC.
29
In secondo luogo, occorre ricordare che, nella misura in cui, in materia di obbligazioni alimentari, le disposizioni del regolamento n. 4/2009 relative alle norme sulla competenza hanno sostituito quelle del regolamento n. 44/2001, la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione delle disposizioni di quest’ultimo regolamento vale anche per l’interpretazione di quelle del regolamento n. 4/2009 qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «corrispondenti» o «equivalenti» (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 23, nonché del 6 giugno 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, punti 23 e 24). Lo stesso vale per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione delle disposizioni equivalenti della Convenzione di Lugano II nonché dei regolamenti n. 44/2001 e n. 4/2009 (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, punti 42 e 47).
30
La Corte ha già dichiarato che l’articolo 12 del regolamento n. 4/2009 è equivalente all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 27 della Convenzione di Lugano II (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, punti 44 e 46, nonché del 6 giugno 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, punto 26). Peraltro, l’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009 è redatto in termini quasi identici a quelli dell’articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 30, punto 1, della Convenzione di Lugano II (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, punti 45 e 46).
31
Fatte salve tali osservazioni preliminari, occorre ricordare che la norma sulla litispendenza di cui all’articolo 12 del regolamento n. 4/2009 mira, nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, segnatamente evocato al considerando 15 di tale regolamento, a ridurre la possibilità di procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di Stati membri differenti e ad evitare che, quando sono competenti a conoscere della stessa controversia più fori, siano emesse decisioni fra loro incompatibili. Il meccanismo di risoluzione dei casi di litispendenza previsto da tale articolo 12 ha carattere oggettivo e automatico e si fonda sull’ordine cronologico in cui i giudici di cui si tratta sono stati aditi (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, punti 27 e 29), di modo che sia considerato competente il giudice dinanzi al quale una delle parti ha preso l’iniziativa di avviare per prima la controversia.
32
In tale contesto, l’articolo 9 del regolamento n. 4/2009 definisce in modo uniforme e autonomo la data in cui un’autorità giurisdizionale si considera adita ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 di tale regolamento, al fine di limitare il rischio che procedimenti paralleli si svolgano in Stati membri diversi (v., per analogia, sentenze del 4 maggio 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, punto 29, e del 20 dicembre 2017, Schlömp, C‑467/16, EU:C:2017:993, punto 50). Tale articolo 9 mira in particolare, viste le differenze nazionali esistenti in materia, a definire il momento in cui una causa si considera pendente, e tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo. Inoltre, detto articolo 9 ha lo scopo di ridurre le incertezze giuridiche causate dalla grande varietà dei meccanismi che esistevano negli Stati membri per determinare la data in cui un giudice è stato adito, grazie a una regola sostanziale che consenta di individuare tale data in modo semplice e uniformato (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, punto 30).
33
In forza del medesimo articolo 9, lettera a), un’autorità giurisdizionale è considerata adita alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto. Il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione di tale disposizione e, più in particolare, su quella della nozione di «atto equivalente» ivi contenuta.
34
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni relative alle norme sulla competenza, come quella prevista all’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, devono essere interpretate non come un mero rinvio al diritto interno degli Stati membri, bensì in modo autonomo alla luce della loro formulazione, facendo riferimento agli obiettivi e all’impianto sistematico di tale regolamento nonché ai principi generali desumibili dall’insieme degli ordinamenti giuridici nazionali (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punti 24 e 25 e giurisprudenza citata, e, per analogia, sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 30).
35
Dalla formulazione dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009 risulta che la nozione di «atto equivalente» deve essere valutata rispetto a quella di «domanda giudiziale», fermo restando che, sulla base della sua definizione nel linguaggio corrente, il termine «equivalente» significa non che l’atto equivalente deve essere identico alla domanda giudiziale, ma che esso deve costituire un atto comparabile che svolge la stessa funzione.
36
In materia di obbligazioni alimentari di cui al regolamento n. 4/2009, una domanda giudiziale ha lo scopo di avviare una controversia nel merito, nell’ambito di un procedimento in linea di principio contraddittorio, tra uno o più ricorrenti e uno o più convenuti. Risulta, peraltro, dalla condizione di cui alla fine dell’articolo 9, lettera a), di tale regolamento, secondo cui il ricorrente non deve aver omesso, in seguito al deposito tanto dell’atto equivalente quanto della domanda giudiziale, di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto di cui si tratta fosse notificato o comunicato al convenuto, che la controversia deve essere stata avviata nell’ambito di un procedimento contraddittorio.
37
Occorre altresì ricordare, come indicato al punto 31 della presente sentenza, che le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 12 di tale regolamento mirano a far rispettare l’ordine cronologico in cui i giudici sono stati aditi e, pertanto, la scelta del foro ad opera della parte che ha preso per prima l’iniziativa di avviare la controversia.
38
In tali circostanze, occorre considerare che, ai fini della determinazione dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza in caso di litispendenza, la nozione di «atto equivalente» comprende qualsiasi atto che presenti uno stretto collegamento con il merito della controversia di cui si tratta, in modo tale che si possa ritenere, analogamente a quanto avverrebbe con una domanda giudiziale, che tale controversia sia stata avviata, anche solo in modo parziale o preliminare, per consentire un dibattito in contraddittorio tra le parti di detta controversia.
39
Ciò posto, dalla formulazione dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009 non risulta che le nozioni di «atto equivalente» e di «domanda giudiziale» si escludano a vicenda, nel senso tale disposizione impedisca in ogni caso che un atto equivalente e una domanda giudiziale possano succedersi nel tempo. Infatti, poiché il termine «equivalente» non significa «identico», non è escluso che un atto equivalente possa precedere la domanda giudiziale, qualora sussistano gli elementi di equivalenza che consentono di ritenere, come risulta dal punto precedente della presente sentenza, che la controversia sia stata avviata, vale a dire uno stretto collegamento con il merito della causa e l’esistenza di un procedimento contraddittorio.
40
A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che, quando due procedimenti che si succedono nel tempo sono caratterizzati, nel loro rapporto, da un’autonomia o da una netta cesura, non si può ritenere che l’iniziativa della controversia sia presa al momento del deposito dell’atto con il quale è stato avviato il primo di tali procedimenti, e che tale atto non può quindi essere qualificato come «atto equivalente», ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009 (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, punto 35).
41
Per contro, qualora due procedimenti contraddittori in ordine successivo non siano caratterizzati, nel loro rapporto, da un’autonomia o da una netta cesura, ma presentino uno stretto collegamento nel merito, l’obiettivo consistente nel rispettare l’ordine cronologico in cui i giudici di cui si tratta sono stati aditi e, pertanto, la scelta del foro ad opera della parte che ha preso l’iniziativa di avviare la controversia, non sarebbe raggiunto se si ammettesse che, nel periodo intercorrente tra le date in cui uno stesso giudice di uno Stato membro è stato investito in ordine successivo di due procedimenti in contraddittorio strettamente connessi nel merito, il convenuto possa adire un giudice di un altro Stato membro e con ciò eludere tale scelta, approfittando del fatto di essere stato informato, nell’ambito del primo di questi due procedimenti, del secondo procedimento che si prevede di avviare nel merito.
42
Nel caso di specie, il giudice del rinvio deve stabilire se la domanda di patrocinio a spese dello Stato presentata da BC dinanzi ad esso prima della proposizione dell’azione di LG in [OSCURATO:PERSONA] possa essere qualificata come «atto equivalente», ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, alla domanda giudiziale che BC ha depositato dinanzi a tale giudice dopo che quest’ultimo gli ha concesso il patrocinio a spese dello Stato richiesto e che LG ha proposto tale azione. A tale riguardo, la Corte, statuendo su un rinvio pregiudiziale, può fornire talune precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella propria decisione (sentenza del 15 gennaio 2026, bluechip, C‑822/24, EU:C:2026:13, punto 37 e giurisprudenza citata).
43
Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, dalle osservazioni scritte del governo tedesco nonché dalle risposte fornite da tale governo in udienza risulta, in primo luogo, che, conformemente all’articolo 117 della ZPO, applicabile
mutatis mutandis
a un procedimento contenzioso in materia di famiglia come quello di cui al procedimento principale in forza dell’articolo 113, paragrafo 1, della legge sui procedimenti in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione, nella versione applicabile al procedimento principale, un ricorrente come BC può chiedere il patrocinio a spese dello Stato dinanzi al giudice di merito esponendo, in particolare, gli elementi della controversia e i mezzi di prova.
44
In secondo luogo, tenuto conto del fatto che, conformemente all’articolo 114, paragrafo 1, della ZPO, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso a un ricorrente come BC solo se l’azione prevista ha sufficienti possibilità di successo e non appaia abusiva, il ricorrente deve, in linea di principio, allegare alla sua domanda di patrocinio a spese dello Stato un progetto di ricorso o includervi gli elementi essenziali del ricorso che intende proporre in caso di concessione del patrocinio a spese dello Stato richiesto, in modo da consentire al giudice adito di verificare se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di tale patrocinio.
45
In terzo luogo, dall’articolo 118, paragrafo 1, della ZPO risulta che la parte avversa, a meno che ciò non appaia inopportuno per motivi particolari, deve avere la possibilità di prendere posizione sulla questione se tali condizioni siano soddisfatte, il che implica, come indicato dal governo tedesco in udienza, che la domanda di patrocinio a spese dello Stato sia portata a conoscenza della parte avversa dal giudice adito, in generale sotto forma di una semplice informazione, fatta salva la facoltà, per tale giudice, di procedere a una notifica.
46
Peraltro, come indicato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, dal combinato disposto dell’articolo 204 del codice civile, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, e dell’articolo 167 della ZPO, risulta che la notifica di una domanda di patrocinio a spese dello Stato ha l’effetto di interrompere il termine di prescrizione, e ciò a decorrere dalla data di deposito di tale domanda nel caso in cui quest’ultima sia stata notificata immediatamente dopo tale deposito.
47
Dal diritto tedesco, come esposto ai punti da 43 a 46 della presente sentenza, sembra emergere che, a meno che sussistano ragioni particolari in senso contrario, una domanda di patrocinio a spese dello Stato contenente, in particolare, gli elementi essenziali del ricorso che sarà proposto nel merito in caso di concessione di tale patrocinio, deve essere portata a conoscenza della parte avversa affinché quest’ultima abbia la possibilità di prendere posizione sulla questione se l’azione prevista presenti, nel merito, sufficienti possibilità di successo e non appaia abusiva.
48
Risulta quindi che, nel diritto del contenzioso in materia di famiglia tedesco, il procedimento di patrocinio a spese dello Stato è, in linea di principio, un procedimento
inter partes
strettamente connesso al futuro procedimento contraddittorio nel merito, in quanto consente, da un lato, alla parte avversa di conoscere le pretese e gli argomenti sommari che il richiedente il patrocinio a spese dello Stato intende far valere nel merito nonché di prendere posizione al riguardo e, dall’altro, al giudice adito di effettuare un’analisi
prima facie
del merito al fine di decidere sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato richiesto. Tale stretto collegamento è inoltre corroborato dal fatto che una domanda di patrocinio a spese dello Stato notificata ha l’effetto di sospendere il termine di prescrizione.
49
In tali circostanze, occorre ritenere, fatta salva la verifica, da parte del giudice del rinvio, del diritto tedesco esposto ai punti da 43 a 46 della presente sentenza, che, in tale ordinamento giuridico, una domanda di patrocinio a spese dello Stato depositata presso un giudice potrebbe essere qualificata come «atto equivalente», ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009.
50
Ciò posto, affinché sia preservata, ai fini della qualificazione come «atto equivalente» di una domanda di patrocinio a spese dello Stato come quella di cui si tratta nel procedimento principale, lo stretto collegamento tra il procedimento di patrocinio a spese dello Stato e il procedimento di merito, occorre inoltre, in primo luogo, che il patrocinio a spese dello Stato richiesto sia stato concesso, in secondo luogo, che l’azione di merito sia proposta entro un termine ragionevole dopo la concessione di tale patrocinio e, in terzo luogo, che il contenuto di tale azione corrisponda in sostanza a quello risultante dal progetto di domanda nel merito esaminato dal giudice durante il procedimento di patrocinio a spese dello Stato.
51
In udienza la Commissione ha evidenziato il fatto, che spetta al giudice del rinvio verificare, che le domande di patrocinio a spese dello Stato come quella di cui si tratta nel procedimento principale sono generalmente oggetto, da parte del giudice adito, di una semplice informazione alla parte avversa e non di una comunicazione o di una notificazione. A tale riguardo, occorre sottolineare che, sebbene l’articolo 9, lettera a),
in fine
, del regolamento n. 4/2009 contempli solo i casi in cui l’atto equivalente o la domanda giudiziale deve essere notificato o comunicato, l’obbligo imposto all’attore di prendere le misure che è tenuto a prendere affinché l’atto di cui si tratta sia notificato o comunicato è trasponibile,
mutatis mutandis
, al caso in cui tale atto sia oggetto di una semplice informazione da parte del giudice adito. Ne consegue che, di per sé, il fatto che una domanda di patrocinio a spese dello Stato sia trasmessa alla parte avversa mediante una semplice informazione non incide sulla qualificazione di una siffatta domanda come «atto equivalente».
52
Tuttavia, come ammesso dal governo tedesco in udienza, tale peculiarità del diritto tedesco può impedire una siffatta qualificazione nel caso in cui risulti che l’informazione relativa alla domanda di patrocinio a spese dello Stato non è stata ricevuta dalla parte avversa e che il procedimento di patrocinio a spese dello Stato è stato privato del suo carattere contraddittorio senza che la parte avversa disponga successivamente di mezzi per porvi rimedio. Spetta al giudice del rinvio verificare, se necessario, tale aspetto.
53
Infine, occorre precisare che la qualificazione di una domanda di patrocinio a spese dello Stato come quella di cui si tratta nel procedimento principale come «atto equivalente», ai sensi dell’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009, tiene altresì conto dell’importanza che quest’ultimo attribuisce, al fine di garantire un accesso effettivo alla giustizia, al meccanismo di patrocinio a spese dello Stato in quanto elemento indissociabile dalle controversie in materia di obbligazioni alimentari e indispensabile per i creditori di alimenti che non dispongono di risorse sufficienti per far valere i loro diritti. Ciò si riflette sia nell’articolo 44 sia nell’articolo 46 di tale regolamento, alla luce del considerando 36 di quest’ultimo.
54
In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 9, lettera a), del regolamento n. 4/2009 deve essere interpretato nel senso che una domanda di patrocinio a spese dello Stato depositata presso un’autorità giurisdizionale, alla quale sia allegata, sotto forma di progetto, la domanda che il ricorrente intende presentare nel merito in materia di obbligazioni alimentari in caso di concessione di tale patrocinio, costituisce un «atto equivalente», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, nel corso del procedimento, la parte avversa che sia stata informata di tale domanda di patrocinio a spese dello Stato, compreso detto progetto di domanda nel merito, abbia la possibilità di prendere posizione sulla questione se l’azione nel merito abbia sufficienti possibilità di successo e non appaia abusiva, e che tale azione sia proposta entro un termine ragionevole dopo la concessione di tale patrocinio, con un contenuto sostanzialmente corrispondente a quello risultante da detto progetto.
Sulle spese
55
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari,
deve essere interpretato nel senso che:
una domanda di patrocinio a spese dello Stato depositata presso un’autorità giurisdizionale, alla quale sia allegata, sotto forma di progetto, la domanda che il ricorrente intende presentare nel merito in materia di obbligazioni alimentari in caso di concessione di tale patrocinio, costituisce un «atto equivalente», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, nel corso del procedimento, la parte avversa che sia stata informata di tale domanda di patrocinio a spese dello Stato, compreso detto progetto di domanda nel merito, abbia la possibilità di prendere posizione sulla questione se l’azione nel merito abbia sufficienti possibilità di successo e non appaia abusiva, e che tale azione sia proposta entro un termine ragionevole dopo la concessione di tale patrocinio, con un contenuto sostanzialmente corrispondente a quello risultante da detto progetto.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.