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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 23125/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI Fato avviso alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Assise di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha qualificato come ricorso per cassazione l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il l'ordinanza emessa dalla medesima Corte di Assise di appello il 15 luglio 2022; Rilevato che con l'impugnazione il detenuto chiede di non dare esecuzione all'isolamento diurno e deduce nella sostanza il vizio di motivazione del provvedimento impugnato; Rilevato che l'atto è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI Fato avviso alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Assise di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha qualificato come ricorso per cassazione l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il l'ordinanza emessa dalla medesima Corte di Assise di appello il 15 luglio 2022; Rilevato che con l'impugnazione il detenuto chiede di non dare esecuzione all'isolamento diurno e deduce nella sostanza il vizio di motivazione del provvedimento impugnato; Rilevato che l'atto è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 23125/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris