CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29630/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 settembre 2023, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Noia che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., per avere, quale titolare della [OSCURATO:SOCIETA], in concorso con il pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA] (titolare di un'agenzia di pratiche auto), formato un falso atto di compravendita dell'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA] apparentemente ceduta all'imputato da tale [OSCURATO:PERSONA], di cui formavano una falsa sottoscrizione, vettura che Marino aveva invece venduto a diverso soggetto. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello la Corte distrettuale osservava quanto appresso. Era emerso che il proprietario della vettura in questione, [OSCURATO:PERSONA], avesse incaricato [OSCURATO:PERSONA] di venderla, e che questi avesse trovato l'acquirente nel concessionario Autostore. Dato che tardavano a compiersi le formalità di trascrizione, facendo una visura al PRA, avevano individuato l'atto descritto in imputazione recante la firma apocrifa del Marino (ivi identificato con una carta di identità altrettanto falsa). L'acquirente di tale vendita risultava era l'odierno imputato. L'imputato stesso non aveva fornito alcuna alternativa ricostruzione del fatto. Si osservava anche come il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse comunque mentito, in sede di redazione dell'atto, attestando che Marino fosse presente alla sua redazione e l'avesse sottoscritto. Una conferma del falso consumato derivava dal fatto che fosse stata sporta denuncia di smarrimento della carta di circolazione del mezzo (rimasta in possesso del Marino) così da potersene procurare un duplicato. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nel reato commesso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale ne aveva ritenuto la responsabilità nonostante l'assenza di qualsiasi elemento concreto che confermasse il contributo fornito dal prevenuto alla condotta del [OSCURATO:PERSONA]. Il corrispettivo della vettura era già stato versato e questa si trovava in custodia presso soggetti estranei alla commissione del falso, così che risutava illogico il contributo fornito dal prevenuto al falso, non potendo comunque conseguire il materiale possesso della vettura. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla valutazione della prova ed in particolare alla ritenuta presentazione della denuncia di smarrimento della carta di circolazione. Denuncia di smarrimento che era stata, invece, smentita dall'annotazione di pg del 4 ottobre 2018. 2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine ancora alla valutazione della prova. Si era affermato che Gaurino avrebbe attestato, nell'atto ritenuto falso, sia che si sarebbe accertato dell'identità dei contraenti, sia che costoro avevano sottoscritto l'atto in sua presenza, mentre, dall'atto in questione, si deduce la sola presenza del presunto venditore [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento. 1. I tre motivi di ricorso proposti vedono tutti sulla valutazione del compendio probatorio, affermando come non si fosse raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della corresponsabilità del prevenuto nella falsificazione della sottoscrizione del proprietario dell'autovettura — risultata a seguito di tale falsità intestata all'imputato - nell'atto di vendita della medesima. Questa Corte, però, ha già avuto modo di affermare che: - il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987); - in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). 1.1. Ne consegue, nell'odierno caso concreto, che non manifestamente illogico è il ragionamento della Corte di merito (e prima ancora del Tribunale) laddove rileva che l'unico interessato alla commessa falsità era l'imputato in quanto si era così trovato ad essere proprietario di un mezzo a lui ceduto senza corrispettivo alcuno e senza che esistesse la volontà in tal senso del proprietario. Nessun altro soggetto - né il precedente proprietario, nè il reale, e diverso acquirente, né il titolare della agenzia di pratiche auto - vantava un qualsivoglia interesse alla situazione apparente creata dalla consumata falsità (eventualmente il solo titolare dell'agenzia, per il compenso che gliene poteva derivare, ma solo in posizione subordinata a quella dell'imputato stesso). A fronte di tale conclusione, logicamente incontrovertibile, nulla l'imputato opponeva: non suggeriva o prospettava alcuna ricostruzione alternativa del fatto e delle sue ragioni. Così da non poter oggi opporre l'invocato "dubbio" che sia però anche "ragionevole". 1.2. L'ulteriore argomento della presentazione, o meno, da parte dell'imputato o dell'intermediario, della denuncia di smarrimento della carta di circolazione (per poter sostituire quella rimasta in possesso del proprietario la cui firma era stata falsificata) è inammissibile perché non proposto e non sollevato con i motivi di appello. Peraltro, non è neppure certo che l'annotazione di polizia giudiziaria a cui si è fatto riferimento (che ora si allega al ricorso) sia stata prodotta agli atti di causa (nonostante l'acquisizione concordata degli atti di indagine), posto che non ne era stata valorizzata neppure l'altra parte, quella in cui si riferiva che il coimputato aveva dichiarato come fosse stato proprio l'imputato a sollecitargli la stesura dell'atto di vendita, esibendogli il documento d'identità (falso) del venditore e apponendo la firma (altrettanto falsa) di costui. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spesse processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri