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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17367/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in BOSNIA-ERZEGOVINA avverso la sentenza del 17/06/2022 del GUP del TRIBUNALE DI LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; all'esito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/06/2022 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Deduce:

1.1. "Abnormità del provvedimento emesso rispetto all'istanza emesso rispetto all'istanza ex art. 444 c.p.p. depositata e approvata dalla Procura".

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'abnormità della sentenza impugnata, che ha applicato una pena di anni uno e mesi nove di reclusione a fronte di un accordo raggiunto con il Pubblico ministero per una pena pari ad anni uno e giorni nove di reclusione.

Sottolinea che «tale circostanza risulta palesemente un errore materiale nella redazione della sentenza».1.2.

"Erronea valutazione/calcolo delle diminuenti ex art. 62-bis c.p. ed ex art. 444 c.p.p.».

Con il secondo motivo lamenta l'erronea riduzione ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

1.1. L'impugnazione, infatti, è stata proposta il 1° luglio 2022; successivamente, il 9 luglio 2022, il G.u.p. ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza oggi impugnata, in relazione al trattamento sanzionatorio.

In tal senso ha emendato la sentenza proprio dal difetto denunciato dal ricorrente, precisando che la pena da considerarsi applicata era quella pari a anni uno e giorni nove di reclusione, in luogo di quella erroneamente indicata nel dispositivo, pari ad anni uno e mesi nove di reclusione.

Tale correzione fa perdere l'interesse all'impugnazione.

A tal proposito, le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, Sentenza n. 8763 del 25/11/2016 Cc., dep. 22/02/2017, Attanasio, Rv. 269199 - 01).

L'interesse all'impugnazione deve dunque necessariamente presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità: il che si realizza quando, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.

Nel caso in esame è venuto meno il requisito dell'attualità, visto che il risultato che il ricorrente intendeva perseguire con l'impugnazione si è già verificato grazie al provvedimento di correzione materiale del Giudice.

La sopravvenuta carenza di interesse porta -dunque- all'inammissibilità del ricorso.

2. Va da ultimo precisato che «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza», (Sez. 4 2 /9 _ - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in BOSNIA-ERZEGOVINA avverso la sentenza del 17/06/2022 del GUP del TRIBUNALE DI LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; all'esito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 17/06/2022 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. Deduce: 1.1. "Abnormità del provvedimento emesso rispetto all'istanza emesso rispetto all'istanza ex art. 444 c.p.p. depositata e approvata dalla Procura". Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'abnormità della sentenza impugnata, che ha applicato una pena di anni uno e mesi nove di reclusione a fronte di un accordo raggiunto con il Pubblico ministero per una pena pari ad anni uno e giorni nove di reclusione. Sottolinea che «tale circostanza risulta palesemente un errore materiale nella redazione della sentenza».1.2. "Erronea valutazione/calcolo delle diminuenti ex art. 62-bis c.p. ed ex art. 444 c.p.p.». Con il secondo motivo lamenta l'erronea riduzione ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. 1.1. L'impugnazione, infatti, è stata proposta il 1° luglio 2022; successivamente, il 9 luglio 2022, il G.u.p. ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza oggi impugnata, in relazione al trattamento sanzionatorio. In tal senso ha emendato la sentenza proprio dal difetto denunciato dal ricorrente, precisando che la pena da considerarsi applicata era quella pari a anni uno e giorni nove di reclusione, in luogo di quella erroneamente indicata nel dispositivo, pari ad anni uno e mesi nove di reclusione. Tale correzione fa perdere l'interesse all'impugnazione. A tal proposito, le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, Sentenza n. 8763 del 25/11/2016 Cc., dep. 22/02/2017, Attanasio, Rv. 269199 - 01). L'interesse all'impugnazione deve dunque necessariamente presentare le caratteristiche della concretezza e dell'attualità: il che si realizza quando, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Nel caso in esame è venuto meno il requisito dell'attualità, visto che il risultato che il ricorrente intendeva perseguire con l'impugnazione si è già verificato grazie al provvedimento di correzione materiale del Giudice. La sopravvenuta carenza di interesse porta -dunque- all'inammissibilità del ricorso. 2. Va da ultimo precisato che «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza», (Sez. 4 2 /9 _ - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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