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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2021

ECLI:EU:T:2021:934
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0194_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] farmaceutici / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑194/21) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale figurativa che designa l’Unione Europea – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi dell’Unione europea denominativo anteriore HYALISTIL e figurativo anteriore HyalOne – Marchio denominativo internazionale anteriore HYALO – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punto 22)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, lett. b)] (v. punto 32) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 gennaio 2021 (procedimento R 831/2020-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 gennaio 2021 (procedimento R 831/2020-5) è annullata. 2) L’EUIPO si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] farmaceutici SpA nell’ambito del presente procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0194_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] farmaceutici / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑194/21) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale figurativa che designa l’Unione Europea – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi dell’Unione europea denominativo anteriore HYALISTIL e figurativo anteriore HyalOne – Marchio denominativo internazionale anteriore HYALO – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, prima frase) (v. punto 22) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, lett. b)] (v. punto 32) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 gennaio 2021 (procedimento R 831/2020-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 gennaio 2021 (procedimento R 831/2020-5) è annullata. 2) L’EUIPO si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] farmaceutici SpA nell’ambito del presente procedimento.
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