CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 40729/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI RAVENNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di convertire il ricorso in appello e disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, che - previa riqualificazione dell'originaria imputazione di violenza privata - ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, per tardività della querela. Secondo l'originaria ipotesi accusatoria, non condivisa dal giudice di primo grado, l'imputato, apponendo una catena con due lucchetti alla porta di ingresso dell'abitazione sita in Ravenna, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 77, senza consegnare le chiavi all'ex moglie (comproprietaria dell'immobile), avrebbe commesso il reato di violenza privata, impedendo all'ex coniuge di accedere all'abitazione. Il giudice di primo grado ha ritenuto che tale condotta non integrasse la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., bensì quella di ragion fattasi e, avendo rilevato la tardività della querela presentata dalla persona offesa, ha dichiarato il non doversi procedere. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica di Ravenna ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 392 cod. pen. Contesta la riqualificazione del fatto da violenza privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, operata dal giudice di primo grado. Secondo il ricorrente, per integrare la fattispecie di cui all'art. 392 cod. pen., sarebbe necessario che la pretesa arbitrariamente esercitata dall'agente corrisponda esattamente alla tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico. Nel caso di specie, invece, ci troveremmo di fronte a una pretesa giuridicamente non azionabile davanti all'autorità giudiziaria, che non avrebbe permesso all'imputato di conseguire il risultato concreto da lui ottenuto per mezzo dell'apposizione della catena, ossia di privare ingiustificatamente l'ex coniuge dal possesso dell'immobile. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale non avrebbe reso una motivazione adeguata, in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto. In particolare, il giudice di primo grado si sarebbe limitato a un'affermazione apodittica e priva di reale contenuto, sostenendo che l'imputato riteneva di farsi ragione da sé. La motivazione, inoltre, sarebbe anche poco logica, nella parte in cui ha valorizzato le ragioni che avrebbero indotto l'imputato alla condotta criminosa, finalizzata a una sorta di atto di emulazione, da contrapporre a quello di analogo contenuto tenuto dalla moglie. 2.3. Con un terzo motivo, ha dedotto «l'inapplicabilità della causa di non procedibilità della tardività della querela, in relazione al fatto da qualificarsi come violenza privata». Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa, in relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, sarebbe idonea a integrare la condizione di procedibilità, non rilevando la sua tardività, in quanto si tratterebbe di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui la querela non era richiesta a fini di procedibilità. 3. L' avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha presentato due memorie con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. 4. Il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello. Preliminarmente, deve osservarsi come l'atto proposto dal Procuratore della Repubblica di Ravenna debba essere qualificato come ricorso immediato per cassazione, atteso che, al momento della sua pronuncia (9 aprile 2024), la sentenza di proscioglimento era appellabile. Tanto premesso, deve essere rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Al riguardo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito, Rv. 253122; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860). Va sottolineato che la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la conversione deve avere luogo anche se, con uno solo dei motivi, si deduca il vizio di motivazione (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito, Rv. 253122). Ne consegue, che il ricorso deve essere convertito in appello e che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio. Così deciso, 1'11 sett