CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 16524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 5.05.2022 ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza n.128/5/15 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, depositata il 5 febbraio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate propone ricorso, su cinque motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in controversia avente a oggetto avviso di accertamento, relativo a Irpef dell'anno 2006, per redditi conseguiti dalla contribuente quale socia della [OSCURATO:PERSONA] le valli s.n.c. a seguito di accertamento disposto a carico della Società, aveva confermato la prima decisione di annullamento dell'atto impositivo. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod. proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, vertendo su questione pregiudiziale, assorbente tutti gli ulteriori motivi di ricorso, va trattato da primo ed è fondato. 2.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 4 giugno 2008 n.14815, hanno statuito il principio, a tutt'oggi costantemente applicato, per il quale « l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l'ente associativo, sia i membri di esso - salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali». Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nella specie l'altro socio [OSCURATO:PERSONA] e la Società) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Non pare, inoltre, ricorrere l'ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell'intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 2830), giacché non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, ne' è stata indicata la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la società e tutti i soci in relazione all'anno di imposta in esame. Da altro canto, si è anche affermato, in ipotesi analoghe, che vada devoluto al giudice di merito l'accertamento se si sia, nel frattempo, formato un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e, quali effetti sostanziali e processuali questo eventuale giudicato determini (cfr.Cass. n .20820/2012). Ne consegue la declaratoria di nullità dell'intero giudizio, che travolge entrambe le decisioni, di primo e secondo grado, e la rimessione delle parti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; dichiara la nullità dell'intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 5 maggio