CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2024
Cassazione n. 06600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BRINDISI, avverso la sentenza in data 29/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 29/03/2023 della Corte di appello di Lecce, pronunciata sull'appello presentato avverso la sentenza in data 20/01/2017 del Tribunale di Lecce. Nel giudizio di appello Maiorano rimaneva assente. Deduce: 1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen... 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non sono state rispettate le formalità previste dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. a pena d'inammissibilità, con riguardo all'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato rimasto assente nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata. 1.1. E' già stato affermato, infatti, che «in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia")», (Sez. 6, Sentenza n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353 - 01). L'applicazione di tale principio di diritto al caso in esame rende il ricorso inammissibile, in quanto non risulta che in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata sia stato conferito specifico mandato a impugnarla. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15/01/2024 Il Consigliere