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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39190/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/05/2022 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 27 maggio 2022 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza in data 3 marzo 2021 del GUP del Tribunale di Brescia, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena per questo reato, nella parte residua, relativa alle annualità 2014, 2015 e 2016, nonché per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 dei 2000.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi.

Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine al reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, calcolati i costi, si andava sotto la soglia.

Con il secondo denuncia l'insufficiente motivazione del dolo.

Con il terzo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca.

Con il quarto lamenta l'omessa risposta alla richiesta di diminuzione dell'aumento per la continuazione, avuto riguardo alla diminuzione delle imposte derivanti dai maggiori costi sostenuti in ciascuna annualità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è nel complesso infondato, a eccezione del motivo sulla confisca.

4. Il primo motivo riguarda l'accertamento di responsabilità per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sia ai fini IRPEF che ai fini IVA.

Secondo l'imputato, la Guardia di finanza avrebbe mal calcolato le imposte evase, perché non aveva decurtato i costi, con la conseguenza che c'era un'elevata probabilità che non vi era stato il superamento della soglia di euro

50.000. Ai fini IRPEF, la Corte territoriale ha rivalutato l'elaborato del consulente tecnico di parte depositato in primo grado e, premesso che l'imputato non aveva mai prodotto fatture passive, ha ritenuto ragionevole determinare i costi a forfait nella misura del 50%, considerato che lo stesso consulente aveva indicato, al margine inferiore, dei costi pari al 33% per le imprese con un fatturato fino a 30.000 euro o fino a 65.000 euro nel 2019 e, al margine superiore, dei costi pari all'80% per imprese virtuose.

Dunque, non ha censurato i criteri di stima, ma si è motivatamente discostata dal margine inferiore, perché si trattava di un'impresa con fatturato maggiore, e si è discostata dal margine superiore, siccome non era un'impresa virtuosa, ma evasore totale, per cui aveva costi inferiori e guadagni molto superiori rispetto alle imprese virtuose.

E' rimasta perciò nel perimetro della stessa consulenza di parte che ha valutato criticamente rispetto al caso concreto, offrendo una motivazione non censurabile in questa sede perc:hé non viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà.

Ai fini IVA, la Corte territoriale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui non è possibile alcuna decurtazione di costi non fatturati, dal momento che VIVA è un'imposta comunitaria ed è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali (da ultimo, Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564-01).

In definitiva, nella ricostruzione dei Giudici di merito solo per l'IRPEF 2012 e 2013, vi è stato il ragionevole dubbio che l'evasione fosse sotto la soglia.

5. Il secondo motivo attiene al dolo di entrambi i reati.

La censura è formulata in modo generico e non supera gli argomenti utilizzati dei Giudici di merito secondo cui il dolo specifico era evincibile dalla sistematica omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi e dall'occultamento delle scritture contabili che sicuramente erano state istituite dall'imputato, sia pure in misura parziale, per seguire l'attività che presentava un notevole volume d'affari.

Le considerazioni svolte sono sufficienti sia per il reato dell'art. 5 (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022-01 secondo cui basta la consapevolezza dell'agente di aver superato la soglia in misura consistente) che per il reato dell'art. 10 (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110-01 che ha affermato che la prova della produzione di reddito e del volume di affari può desumersi, in base a norme di comune esperienza, anche dal semplice fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale).

Il quarto motivo attiene all'aumento per la continuazione, ma la pena finale irrogata, pari ad anni 3, mesi 6 di reclusione, comprensiva dell'aumento per la continuazione e prima della riduzione per il rito, è nel suo complesso congrua, se si considera che la pena del reato più grave dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 andava da sei mesi a cinque anni di reclusione.

A tali fini, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, già pregiudicato.

Si tratta di circostanze che i Giudici non illogicamente hanno ritenuto prevalenti rispetto all'argomento difensivo della minore entità dell'evasione per il calcolo dei costi.

6. E' fondato il terzo motivo sulla confisca perché la Corte territoriale ha calcolato il profitto, espungendo solo la parte relativa alle annualità 2012 e 2013 per cui ha pronunciato l'assoluzione, ma non ha applicato i costi da detrarre, come ritenuto in sentenza, nella misura del 50% ai fini dell'evasione dell'IRPEF.

Per questo motivo, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'entità della confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

Siccome il ricorso va rigettato nel resto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento penale di responsabilità.

P.Q.M. _ Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/05/2022 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 27 maggio 2022 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza in data 3 marzo 2021 del GUP del Tribunale di Brescia, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena per questo reato, nella parte residua, relativa alle annualità 2014, 2015 e 2016, nonché per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 dei 2000. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine al reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, calcolati i costi, si andava sotto la soglia. Con il secondo denuncia l'insufficiente motivazione del dolo. Con il terzo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca. Con il quarto lamenta l'omessa risposta alla richiesta di diminuzione dell'aumento per la continuazione, avuto riguardo alla diminuzione delle imposte derivanti dai maggiori costi sostenuti in ciascuna annualità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato, a eccezione del motivo sulla confisca. 4. Il primo motivo riguarda l'accertamento di responsabilità per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sia ai fini IRPEF che ai fini IVA. Secondo l'imputato, la Guardia di finanza avrebbe mal calcolato le imposte evase, perché non aveva decurtato i costi, con la conseguenza che c'era un'elevata probabilità che non vi era stato il superamento della soglia di euro 50.000. Ai fini IRPEF, la Corte territoriale ha rivalutato l'elaborato del consulente tecnico di parte depositato in primo grado e, premesso che l'imputato non aveva mai prodotto fatture passive, ha ritenuto ragionevole determinare i costi a forfait nella misura del 50%, considerato che lo stesso consulente aveva indicato, al margine inferiore, dei costi pari al 33% per le imprese con un fatturato fino a 30.000 euro o fino a 65.000 euro nel 2019 e, al margine superiore, dei costi pari all'80% per imprese virtuose. Dunque, non ha censurato i criteri di stima, ma si è motivatamente discostata dal margine inferiore, perché si trattava di un'impresa con fatturato maggiore, e si è discostata dal margine superiore, siccome non era un'impresa virtuosa, ma evasore totale, per cui aveva costi inferiori e guadagni molto superiori rispetto alle imprese virtuose. E' rimasta perciò nel perimetro della stessa consulenza di parte che ha valutato criticamente rispetto al caso concreto, offrendo una motivazione non censurabile in questa sede perc:hé non viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà. Ai fini IVA, la Corte territoriale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui non è possibile alcuna decurtazione di costi non fatturati, dal momento che VIVA è un'imposta comunitaria ed è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali (da ultimo, Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564-01). In definitiva, nella ricostruzione dei Giudici di merito solo per l'IRPEF 2012 e 2013, vi è stato il ragionevole dubbio che l'evasione fosse sotto la soglia. 5. Il secondo motivo attiene al dolo di entrambi i reati. La censura è formulata in modo generico e non supera gli argomenti utilizzati dei Giudici di merito secondo cui il dolo specifico era evincibile dalla sistematica omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi e dall'occultamento delle scritture contabili che sicuramente erano state istituite dall'imputato, sia pure in misura parziale, per seguire l'attività che presentava un notevole volume d'affari. Le considerazioni svolte sono sufficienti sia per il reato dell'art. 5 (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022-01 secondo cui basta la consapevolezza dell'agente di aver superato la soglia in misura consistente) che per il reato dell'art. 10 (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110-01 che ha affermato che la prova della produzione di reddito e del volume di affari può desumersi, in base a norme di comune esperienza, anche dal semplice fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale). Il quarto motivo attiene all'aumento per la continuazione, ma la pena finale irrogata, pari ad anni 3, mesi 6 di reclusione, comprensiva dell'aumento per la continuazione e prima della riduzione per il rito, è nel suo complesso congrua, se si considera che la pena del reato più grave dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 andava da sei mesi a cinque anni di reclusione. A tali fini, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, già pregiudicato. Si tratta di circostanze che i Giudici non illogicamente hanno ritenuto prevalenti rispetto all'argomento difensivo della minore entità dell'evasione per il calcolo dei costi. 6. E' fondato il terzo motivo sulla confisca perché la Corte territoriale ha calcolato il profitto, espungendo solo la parte relativa alle annualità 2012 e 2013 per cui ha pronunciato l'assoluzione, ma non ha applicato i costi da detrarre, come ritenuto in sentenza, nella misura del 50% ai fini dell'evasione dell'IRPEF. Per questo motivo, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'entità della confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Siccome il ricorso va rigettato nel resto, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità dell'accertamento penale di responsabilità. P.Q.M. _ Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta il ricorso
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