CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30854/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione per delinquere, e di numerosi reati di bancarotta patrimoniale fraudolenta; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti, oltre a essere generico per indeterminatezza — perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata completa e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato —, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere hitt/epica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita violazione del principio del ne bis in idem, è del tutto generico per indeterminatezza e anche manifestamente infondato in quanto si pone in conflitto con il principio di diritto, che questo Collegio condivide, secondo cui, in ragione della peculiarità del sindacato riservato alla Corte di Cassazione, non è deducibile per la prima volta davanti a questa Corte di legittimità la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che, esula dal perimetro del sindacato di legittimità (da ultimo, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos