Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 34623/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16698/2024r.g., proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via L.G.

Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 38, Roma, rappresentatie difesi dall ’avv. [OSCURATO:PERSONA] . controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trenton. 35/2023 pubblicata in data 11/03/2024, n.r.g. 23/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: cessione di ramo d'azienda - inefficacia nei confronti dei dipendenti ceduti - obbligo retributivo del cedente - accessori del credito ex art. 429 c.p.c. -debenza di superinteressi ex art. 1284, co. 4, c.c. - esclusione [OSCURATO:PERSONA] 1.-Gli odierni controricorrenti erano dipendenti [OSCURATO:SOCIETA] fino al trasferimento del ramo d’azienda IT Operations, cui erano addetti, alla [OSCURATO:PERSONA] srl, alle cui dipendenze erano quindi transitati.

Avevano adìto il Tribunale di Trento per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, del predetto trasferimento e quindi l’accertamento della persistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.-Costituitosi il contraddittorio, con sentenza n. 48/2015 del 03/03/2015 il Tribunale aveva accolto la domanda.

La sentenza di primo grado era stata confermata in appello ed infine questa Corte di legittimità, con sentenza n. 13/2019, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della cedente. 3.-Intanto, con raccomandata del 27/03/2015 (immediatamente dopo la sentenza di primo grado), i lavoratori avevano costituito in mora [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo l’immediato ripristino del rapporto di lavoro ed offrendo le loro prestazioni lavorative exart. 1206 c.c.

Identica costituzione in mora era stata reiterata con raccomandata del 17/02/2016 all’esito della sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado.

Dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] aveva ripristinato i loro rapporti di lavoro. 4.- I lavoratori pertanto adìvano il Tribunale di Trento per ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle retribuzioni relative al periodo da aprile 2015 a dicembre 2016. 5.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda e poi la Corte d’Appello rigettava il gravame dei lavoratori.

Questa Corte di legittimità, con ordinanza n. 6668/2023, accoglieva il ricorso per cassazione dei lavoratori, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione. 6.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in qualità di giudice di rinvio, accoglieva la domanda e condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a ciascun ricorrente le somme per ciascuno specificate, “oltre agli interessi legali moratori ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”. 7.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 8.- [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso e poi hanno depositato memoria. 9.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La società ricorrente, dopo aver premesso che con il ricorso per cassazione intende impugnare la sentenza del Giudice di rinvio limitatamente al riconoscimento, in favore dei lavoratori, degli “interessi legali moratori”, con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di esporre sia pure in modo conciso le ragioni per le quali ha riconosciuto, in aggiunta a quanto disposto dall’art. 429 c.p.c., anche “gli interessi c.d. moratori” di cui all’art. 1284, co. 4, c.c.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Va precisato che nella sentenza di rinvio vi è il riconoscimento di “interessi legali moratori” di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. non in aggiunta al meccanismo di tutela del credito dei dipendenti approntato dall’art. 429 c.p.c., bensì come sua componente.

Infatti la Corte territoriale ha specificato le somme retributive (al lordo) e per tutti ne ha disposto la debenza “oltre agli interessi legali moratori ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”.

In tal modo ha inteso applicare ai crediti vantati dai lavoratori proprio il meccanismo di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetariaprevisto dall’art. 429 cit., solo che ne ha specificato la prima componente in termini di “interessi legali moratori”.

Peraltro, in sede di rinvio era stata formulata specifica istanzadei lavoratori di attribuzione degli interessi di mora di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. e in tal senso il dispositivo della Corte territoriale deve intendersi in termini di accoglimento di quella domanda.

Tuttavia, era preciso onere del Giudice di rinvio motivare l’accoglimento, specie in quanto la condanna utilizza come dies a quola data di maturazione di ciascun credito retributivo mensile, mentre l’art. 1284, co. 4, c.c. prevede come decorrenza dei cc.dd. superinteressi il giorno della domanda giudiziale di adempimento.

Tale onere di motivazione è stato totalmente inadempiuto, né può ricavarsi per implicito dalle parti espresse della motivazione. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 384 c.p.c. per avere la Corte territoriale violato il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità in sede rescindente, che appunto nell’ordinanza n. 6688/2023 non aveva compiuto alcun riferimento agli interessi, né a quelli legali né tantomeno a quelli previsti dall’art. 1284, co. 4, c.c.

Il motivo è infondato, poiché l’art. 429 c.p.c. è “norma sulla sentenza”, ossia regolatrice del potere decisorio del giudice e pertanto va applicata d’ufficio, in quanto speciale meccanismo legale di tutela del credito del lavoratore subordinato rispetto al ritardo nell’adempimento del datore di lavoro. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1284 c.c. e 429 c.p.c. per avere la Corte territoriale individuato gli interessi – quali componente del meccanismo previsto dall’art. 429 c.p.c. –in quelli moratori di cui all’art. 1284, co. 4, c.c.

Il motivo è fondato.

Va subito precisato che il principio di diritto affermato da questa Corte in funzione nomofilattica (Cass. sez. un. n. 11249/2024) –secondo cui se il titolo esecutivo giudiziale, nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione, dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, co. 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo –– è inapplicabile nel caso in esame.

Infatti, prima della sentenza della Corte territoriale in sede di rinvio non vi era alcun titolo giudiziale che contenesse la condanna al pagamento di “interessi legali”.

Ciò posto, sulla questione oggetto del motivo questa Corte si è già espressa all’esito di pubblica udienza (Cass. 30 aprile 2025, n. 11343)ed ha affermato: “25.

Osserva il Collegio che, sul piano strettamente letterale, il rinvio che si legge agli interessi legati nel terzo comma dell’art. 429 c.p.c. potrebbe riferirsi anche al quarto comma dell’art. 1284 c.c., sia pure con qualche evidente difficoltà di coordinamento tra le due previsioni.

In particolare, il terzo comma dell’art. 429 c.p.c. menziona gli interessi legali solo nell’inciso “oltre gli interessi nella misura legale”; e attualmente nell’art. 1284 c.c. troviamo due saggi degli interessi, sempre legali, quello, per così dire, ordinario, ma “variabile”, di cui al primo comma, e quello sancito dal comma quarto, alle condizioni ivi stabilite.

Inoltre, il comma quarto dell’art. 1284 c.c., soprattutto dopo l’intervento chiarificatore delle Sezioni unite sopra riassunto, è in sintesi “norma sulla domanda giudiziale di parte”; mentre la disposizione di cui all’art. 429, comma terzo, c.p.c. è “norma sulla sentenza del giudice del lavoro”, e non a caso chiude un articolo rubricato “Pronuncia della sentenza”.

Per rendere compatibili le due previsioni dovrebbe, quindi, ipotizzarsi che il giudice, “quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro”, debba determinare gli interessi, prima, nella misura legale ex art. 1284, comma primo, c.c., “con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto” (maturazione, di regola, anteriore all’inizio del giudizio), e, poi, “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”, nella diversa misura legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., salvo comunque dover determinare “il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito”.

26. Dunque, il non certo intuitivo coordinamento tra le due disposizioni, introdotte in tempi alquanto distanziati e per ragioni del tutto differenti, rende dovute considerazioni di ordine sistematico. 28.

Senza pretesa di completezza, allora, giova ricordare che le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto nuovamente insorto nella Sezione lavoro della stessa Corte di legittimità sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce “categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata”, hanno deciso di comporre detto contrasto affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata; il che (come le stesse Sezioni unite non hanno mancato di ricordare, richiamando il loro precedente e noto intervento di cui a Cass., sez. un., n. 1712/1995) è la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.

Inoltre, nella stessa decisione le Sezioni unite avevano espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di “remora” (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell’art. 429 c.p.c.

Pertanto, se il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall’inadempimento, la disposizione di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro.

30. Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione -cumulo già “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall’art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 -andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi” (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d’illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.

Dunque, anche un’interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico …”.

Da tali ragioni non vi è alcun motivo per discostarsi, sicché va ribadito che ai crediti di lavoro si applica unicamente la disciplina dettata dall’art. 429 c.p.c., di natura speciale rispetto a quella comune prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c.

Ne consegue che gli “interessi nella misura legale” di cui all’art. 429, ult. co., c.p.c. sono sempre e soltanto quelli legali di cui all’art. 1284, co. 1, c.c. 4.-La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa Corte può decidere senza rinvio, nei sensi di cui al dispositivo.

La natura della questione – in dottrina ancora controversa – relativa al regime e all’ambito applicativo dei cc.dd. superinteressi induce a compensare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo; cassa in parte quala sentenza impugnata e, decidendo nel merito , condanna [OSCURATO:SOCIETA] a pagare ai controricorrenti le somme lorde per ciascuno indicate dalla Corte territoriale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino all’effe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16698/2024r.g., proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via L.G. Faravelli n. 22, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 38, Roma, rappresentatie difesi dall ’avv. [OSCURATO:PERSONA] . controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trenton. 35/2023 pubblicata in data 11/03/2024, n.r.g. 23/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: cessione di ramo d'azienda - inefficacia nei confronti dei dipendenti ceduti - obbligo retributivo del cedente - accessori del credito ex art. 429 c.p.c. -debenza di superinteressi ex art. 1284, co. 4, c.c. - esclusione [OSCURATO:PERSONA] 1.-Gli odierni controricorrenti erano dipendenti [OSCURATO:SOCIETA] fino al trasferimento del ramo d’azienda IT Operations, cui erano addetti, alla [OSCURATO:PERSONA] srl, alle cui dipendenze erano quindi transitati. Avevano adìto il Tribunale di Trento per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, del predetto trasferimento e quindi l’accertamento della persistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.-Costituitosi il contraddittorio, con sentenza n. 48/2015 del 03/03/2015 il Tribunale aveva accolto la domanda. La sentenza di primo grado era stata confermata in appello ed infine questa Corte di legittimità, con sentenza n. 13/2019, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della cedente. 3.-Intanto, con raccomandata del 27/03/2015 (immediatamente dopo la sentenza di primo grado), i lavoratori avevano costituito in mora [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo l’immediato ripristino del rapporto di lavoro ed offrendo le loro prestazioni lavorative exart. 1206 c.c. Identica costituzione in mora era stata reiterata con raccomandata del 17/02/2016 all’esito della sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado. Dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA] aveva ripristinato i loro rapporti di lavoro. 4.- I lavoratori pertanto adìvano il Tribunale di Trento per ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle retribuzioni relative al periodo da aprile 2015 a dicembre 2016. 5.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda e poi la Corte d’Appello rigettava il gravame dei lavoratori. Questa Corte di legittimità, con ordinanza n. 6668/2023, accoglieva il ricorso per cassazione dei lavoratori, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione. 6.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in qualità di giudice di rinvio, accoglieva la domanda e condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a ciascun ricorrente le somme per ciascuno specificate, “oltre agli interessi legali moratori ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”. 7.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 8.- [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso e poi hanno depositato memoria. 9.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La società ricorrente, dopo aver premesso che con il ricorso per cassazione intende impugnare la sentenza del Giudice di rinvio limitatamente al riconoscimento, in favore dei lavoratori, degli “interessi legali moratori”, con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di esporre sia pure in modo conciso le ragioni per le quali ha riconosciuto, in aggiunta a quanto disposto dall’art. 429 c.p.c., anche “gli interessi c.d. moratori” di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Va precisato che nella sentenza di rinvio vi è il riconoscimento di “interessi legali moratori” di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. non in aggiunta al meccanismo di tutela del credito dei dipendenti approntato dall’art. 429 c.p.c., bensì come sua componente. Infatti la Corte territoriale ha specificato le somme retributive (al lordo) e per tutti ne ha disposto la debenza “oltre agli interessi legali moratori ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”. In tal modo ha inteso applicare ai crediti vantati dai lavoratori proprio il meccanismo di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetariaprevisto dall’art. 429 cit., solo che ne ha specificato la prima componente in termini di “interessi legali moratori”. Peraltro, in sede di rinvio era stata formulata specifica istanzadei lavoratori di attribuzione degli interessi di mora di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. e in tal senso il dispositivo della Corte territoriale deve intendersi in termini di accoglimento di quella domanda. Tuttavia, era preciso onere del Giudice di rinvio motivare l’accoglimento, specie in quanto la condanna utilizza come dies a quola data di maturazione di ciascun credito retributivo mensile, mentre l’art. 1284, co. 4, c.c. prevede come decorrenza dei cc.dd. superinteressi il giorno della domanda giudiziale di adempimento. Tale onere di motivazione è stato totalmente inadempiuto, né può ricavarsi per implicito dalle parti espresse della motivazione. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 384 c.p.c. per avere la Corte territoriale violato il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità in sede rescindente, che appunto nell’ordinanza n. 6688/2023 non aveva compiuto alcun riferimento agli interessi, né a quelli legali né tantomeno a quelli previsti dall’art. 1284, co. 4, c.c. Il motivo è infondato, poiché l’art. 429 c.p.c. è “norma sulla sentenza”, ossia regolatrice del potere decisorio del giudice e pertanto va applicata d’ufficio, in quanto speciale meccanismo legale di tutela del credito del lavoratore subordinato rispetto al ritardo nell’adempimento del datore di lavoro. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1284 c.c. e 429 c.p.c. per avere la Corte territoriale individuato gli interessi – quali componente del meccanismo previsto dall’art. 429 c.p.c. –in quelli moratori di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. Il motivo è fondato. Va subito precisato che il principio di diritto affermato da questa Corte in funzione nomofilattica (Cass. sez. un. n. 11249/2024) –secondo cui se il titolo esecutivo giudiziale, nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione, dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, co. 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo –– è inapplicabile nel caso in esame. Infatti, prima della sentenza della Corte territoriale in sede di rinvio non vi era alcun titolo giudiziale che contenesse la condanna al pagamento di “interessi legali”. Ciò posto, sulla questione oggetto del motivo questa Corte si è già espressa all’esito di pubblica udienza (Cass. 30 aprile 2025, n. 11343)ed ha affermato: “25. Osserva il Collegio che, sul piano strettamente letterale, il rinvio che si legge agli interessi legati nel terzo comma dell’art. 429 c.p.c. potrebbe riferirsi anche al quarto comma dell’art. 1284 c.c., sia pure con qualche evidente difficoltà di coordinamento tra le due previsioni. In particolare, il terzo comma dell’art. 429 c.p.c. menziona gli interessi legali solo nell’inciso “oltre gli interessi nella misura legale”; e attualmente nell’art. 1284 c.c. troviamo due saggi degli interessi, sempre legali, quello, per così dire, ordinario, ma “variabile”, di cui al primo comma, e quello sancito dal comma quarto, alle condizioni ivi stabilite. Inoltre, il comma quarto dell’art. 1284 c.c., soprattutto dopo l’intervento chiarificatore delle Sezioni unite sopra riassunto, è in sintesi “norma sulla domanda giudiziale di parte”; mentre la disposizione di cui all’art. 429, comma terzo, c.p.c. è “norma sulla sentenza del giudice del lavoro”, e non a caso chiude un articolo rubricato “Pronuncia della sentenza”. Per rendere compatibili le due previsioni dovrebbe, quindi, ipotizzarsi che il giudice, “quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro”, debba determinare gli interessi, prima, nella misura legale ex art. 1284, comma primo, c.c., “con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto” (maturazione, di regola, anteriore all’inizio del giudizio), e, poi, “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”, nella diversa misura legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., salvo comunque dover determinare “il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito”. 26. Dunque, il non certo intuitivo coordinamento tra le due disposizioni, introdotte in tempi alquanto distanziati e per ragioni del tutto differenti, rende dovute considerazioni di ordine sistematico. 28. Senza pretesa di completezza, allora, giova ricordare che le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto nuovamente insorto nella Sezione lavoro della stessa Corte di legittimità sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce “categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata”, hanno deciso di comporre detto contrasto affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata; il che (come le stesse Sezioni unite non hanno mancato di ricordare, richiamando il loro precedente e noto intervento di cui a Cass., sez. un., n. 1712/1995) è la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale. Inoltre, nella stessa decisione le Sezioni unite avevano espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del “valore” della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di “remora” (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell’art. 429 c.p.c. Pertanto, se il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall’inadempimento, la disposizione di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro. 30. Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione -cumulo già “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall’art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 -andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi” (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d’illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost. Dunque, anche un’interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico …”. Da tali ragioni non vi è alcun motivo per discostarsi, sicché va ribadito che ai crediti di lavoro si applica unicamente la disciplina dettata dall’art. 429 c.p.c., di natura speciale rispetto a quella comune prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c. Ne consegue che gli “interessi nella misura legale” di cui all’art. 429, ult. co., c.p.c. sono sempre e soltanto quelli legali di cui all’art. 1284, co. 1, c.c. 4.-La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa Corte può decidere senza rinvio, nei sensi di cui al dispositivo. La natura della questione – in dottrina ancora controversa – relativa al regime e all’ambito applicativo dei cc.dd. superinteressi induce a compensare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo; cassa in parte quala sentenza impugnata e, decidendo nel merito , condanna [OSCURATO:SOCIETA] a pagare ai controricorrenti le somme lorde per ciascuno indicate dalla Corte territoriale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino all’effe
Sentenza Cassazione n. 34623/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris