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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33368/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Bari ha revocato l'indulto già concesso a [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva in data 09/09/2025, nella quale si insiste sulle questioni dedotte e si richiede un pronunciamento interpretativo di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una successiva condanna ad anni due di reclusione, insiste sulla tesi incompatibile con il dato testuale che il legislatore avesse voluto riferirsi ad una pena superiore a due anni di reclusione; che inconducente è la prospettazione dell'estinzione della pena oggetto dell'indulto per il trascorrere del tempo, visto che «nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso-il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA],5Wiere estensore Il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Bari ha revocato l'indulto già concesso a [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva in data 09/09/2025, nella quale si insiste sulle questioni dedotte e si richiede un pronunciamento interpretativo di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 241/2006 che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una successiva condanna ad anni due di reclusione, insiste sulla tesi incompatibile con il dato testuale che il legislatore avesse voluto riferirsi ad una pena superiore a due anni di reclusione; che inconducente è la prospettazione dell'estinzione della pena oggetto dell'indulto per il trascorrere del tempo, visto che «nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso-il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA],5Wiere estensore Il re
Sentenza Cassazione n. 33368/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris