CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12810/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capresi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Coop. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1608/2021depositata il 20/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 5216/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12810/2026Data pubblicazione 05/05/20261. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto azione di ripetizionedi indebito dell’importo di € 192.156,44, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. relativamente al contratto di mutuofondiario, stipulato in data 14 luglio 2009, dell’importo di €. 1.500.000,00,al tasso fisso del 5,80%, oggetto di estinzione anticipata in data 5 luglio2011, deducendo la natura usuraria degli interessi applicati, anche allaluce della commissione di estinzione anticipata (CEA).2. Il Tribunale di Siena – previo espletamento di CTU - ha accolto ladomanda, ritenendo che la commissione di estinzione anticipata rientrassenel calcolo del TAEG ai fini della determinazione del tasso soglia,condannando la banca a restituire l’importo di € 192.156,44.3. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, haaccolto l’appello principale della banca e ha rigettato l’appello incidentaledella società. Il giudice di appello – per quanto qui ancora rileva - harigettato la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello, fondatasul deposito in giudizio da parte dell’appellante di una scansione di PECpriva dell’attestazione di conformità della copia informatica all’originaleinformatico. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’appello deveritenersi incardinato in forza della notifica a mezzo posta di un primo attodi appello in forma cartacea in data 1° dicembre 2017 (precedente lasuccessiva notificazione a mezzo PEC del medesimo ricorso in data 4dicembre 2017), depositato in forma cartacea in data 15 marzo 2018.4. Nel merito, la sentenza impugnata ha ritenuto che indennità di morae commissione di estinzione anticipata (CEA) non rientrano nel TAEG aifini del calcolo del tasso soglia, dovendosi tenere distinti interessicorrispettivi e interessi moratori; parimenti, la sentenza ha ritenuto che lacommissione di massimo scoperto (CMS) rientra nel tasso soglia solo ovepattuita successivamente al 1° gennaio 2010, laddove il contratto dimutuo fondiario in oggetto è stato stipulato in epoca precedente. Ha, poi,ritenuto assorbite le ulteriori censure poste dall’appello principale. Han. 5216/2022 R.G.Numero registro generale 5216/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12810/2026Data pubblicazione 05/05/2026rigettato, inoltre, l’appello incidentale della società in punto liquidazionedelle spese di consulenza tecnica e ha ritenuto inammissibili le domanderiproposte dall’appellata principale.5. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inLiquidazione, affidato a otto motivi, cui resiste con controricorso la banca.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento per violazione degliartt. 160, 330, 347, 348, primo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 9,comma 1-ter l. n. 53/1994 e dell’art.16-bis, comma 9-ter d.l. n.179/2012,deducendo che il primo atto di appello notificato a mezzo posta in data 1°dicembre 2017 fosse estraneo al giudizio in oggetto, in cui l’unico atto diappello è quello notificato a mezzo PEC in data 4 dicembre 2017, per ilquale non sarebbe stato depositato l’originario atto di citazione telematico,corredato delle PEC di avvenuta spedizione e consegna. Si osserva,inoltre, che già in primo grado – stante l’introduzione del processotelematico - la società aveva eletto domicilio digitale presso l’indirizzo PECdel difensore risultante da ReGInde, per cui la notificazione del primo attodi appello deve ritenersi nulla in quanto effettuata presso un domiciliodiverso da quello digitale. Per l’effetto, l’appellante avrebbe dovuto fornireprova, in relazione all’unico atto di appello validamente notificato, deldeposito dell’atto di appello nativo digitale e delle relative notifiche. Sottoquesto profilo, il ricorrente deduce l’insanabilità della nullità, in quantoincidente sulla procedibilità del ricorso.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., nullità del procedimento per violazione degliartt. 156, 347 e 165 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., nellaparte in cui la sentenza impugnata non avrebbe rilevato – negli stessitermini di cui al superiore motivo - che l’atto di appello notificato a mezzon. 5216/2022 R.G.Numero registro generale 5216/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12810/2026Data pubblicazione 05/05/2026PEC e nativo digitale, oggetto di deposito in cancelleria, noncorrisponderebbe all’originale e sarebbe privo di attestazione diconformità. Deduce, inoltre, che al momento dell’iscrizione a ruolo devedarsi indicazione sull’atto oggetto di notificazione.3. Il primo motivo e il secondo motivo possono essere esaminaticongiuntamente. I motivi sono inammissibili nella parte in cui deduconoche il controricorrente, originario appellante principale, avrebbe depositatodue diversi atti di appello, in quanto contrari all’accertamento in fattosecondo cui si tratta di un unico atto di appello, notificato la prima volta informa cartacea a mezzo posta e la seconda volta a mezzo PEC («CCC haprecisato che l’originale dell’atto di appello è stato notificato a mezzoposta in data 01.12.2017 e ricevuto da controparte in data 04.12.2017 èstato depositato nella forma di originale cartaceo in occasione dell’udienzadi sospensiva del 15 marzo 2018, mentre CASTELLARE ha replicato chetale notifica sarebbe stata superata da quella avvenuta a mezzo PEC indata 04.12.2017 (di originale informatico a firma di un solo legale),altrimenti ci sarebbe incertezza assoluta su quale debba essereconsiderato l’originale dell’atto. L’eccezione è infondata dovendo aversiriguardo alla prima notifica effettuata, in quanto idonea ad incardinare ilgiudizio»). Per l’effetto, è inammissibile il primo motivo, nella parte in cuicensura la violazione delle regole tecniche in relazione alla secondanotificazione del medesimo atto di appello, in quanto estraneo alla ratiodecidendi della sentenza impugnata.4. Quanto, poi, alla questione agitata nel primo motivo, relativa allainsanabilità della nullità della notificazione al domicilio fisico in luogo deldomicilio digitale, la stessa non può essere accolta, posto che la notifica inun luogo diverso dal domicilio eletto ingenera nullità della notificazione, laquale può essere sanata dalla mera costituzione del convenuto finalizzataa far valere la nullità (Cass., n. 26544/2024; Cass., n. 7703/2018; CAss.,n. 5663/2018), ovvero, in ogni caso, per raggiungimento dello scopon. 5216/2022 R.G.Numero registro generale 5216/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12810/2026Data pubblicazione 05/05/2026(come dedotto dal controricorrente), ove la controparte si costituisca ingiudizio e formuli difese nel merito (Cass., n. 31353/2022; Cass., n.21184/2022; Cass., n. 18402/2018; Cass., n. 14814/2016). Nella speciela sentenza impugnata ha dato atto che «radicatosi il contraddittorio, nelcostituirsi in giudizio, CASTELLARE eccepiva, in via preliminarel’inammissibilità dell’appello principale (…) contestando nel merito, perchéinfondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dellasentenza impugnata» (sent. imp.), per cui la nullità è sanata perraggiungimento dello scopo.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 329, secondo comma e342 cod. proc. civ. e 348-bis cod. proc. civ. per non avere la sentenzaimpugnata rilevato come vi sarebbe stata acquiescenza dell’appellanteprincipale, avendo la banca appellante omesso di impugnare alcunestatuizioni del giudice di primo grado attinenti ad altri vantaggi usurariconseguiti dalla banca.6. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità.L’acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguentesopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione consistenell'accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai qualiemerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di noncontrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atticompiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersidell'impugnazione (Cass., Sez. U., n. 9687/2013; Cass., n. 7181/2018). Ilricorrente non ha indicato quali sarebbero i capi della sentenza avverso iquali l’appellante principale avrebbe prestato acquiescenza e in chetermini ciò avrebbe inciso sull’interesse all’impugnazione.7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996,dell’art. 1 comma 1 l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, dell’art. 4, l. n.n. 5216/2022 R.G.Numero registro generale 5216/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12810/2026Data pubblicazione 05/05/2026108/1996, dell’art. 2, comma 4, l. n. 108/96 in combinato disposto con gliartt. 2728, secondo comma, 1418, 1815, secondo comma, 1421 cod. civ.,nonché falsa applicazione dell’art. 1224, primo comma, cod. civ., nellaparte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non rientrano nel TAEGla commissione di estinzione anticipata e l’interesse di mora. Il ricorrentechiede di rimeditare l’indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. U., n.19597/2020), nonché censura l’omessa ricomprensione della commissionedi estinzione anticipata (CEA) nel TAEG ai fini del tasso soglia.8. Il quarto motivo è infondato in relazione al primo dei temi sollevati,dovendosi tenere ferma la giurisprudenza di questa Corte, del tuttoconsolidata, secondo cui, «ai fini della determinazione del tasso soglia,non è (…) possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovutealla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante ladiversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appuntocorrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (cheperaltro ai primi succedono per il debito scaduto (…), essendo necessarioprocedere al calcolo separato della loro relativa incidenza (…) (Cass.,04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessivescelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sonoaccomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglieusuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., intema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n.16303, cui adde Cass., 18/01/2019, n. 1464)» (Cass., n. 7384/2025;Cass., n. 36404/2025; Cass., n. 31734/2023; Cass., n. 17781/2023;Cass., n. 16364/2023; Cass., n. 10010/2023; Cass., n. 8109/2022; Cass.,n. 7352/2022; Cass., n. 4738/2022); giurisprudenza secondo la qualeoccorre omogeneità tra i tassi di interesse presi a confronti ai fini deicriteri di determinazione del TEG ai fini del tasso soglia (Cass., Sez. U., n.16303/2018, cit.).n. 5216/2022 R.G.Numero registro generale 5216/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12810/2026Data pubblicazione 05/05/20269. Il motivo è, invece, inammissibile ex. art. 360-bis n. 1, cod. proc.civ., in relazione alla ricomprensione della commissione di estinzioneanticipata (CEA) nel TAEG ai fini della determinazione del tasso soglia(così assorbendosi l’eccezione di inammissibilità articolata sul punto dalcontroricorrente), essendo parimenti consolidata la giurisprudenza diquesta Corte – con la quale il ricorrente non si confronta – secondo cui aifini del superamento del tasso soglia non è possibile ricomprendere lacommissione di estinzione anticipata (CEA) del finanziamento, noncostituendo questa una remunerazione in favore della banca dipendentedalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente,bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegnia quella connessi (Cass., n. ; 7168/2026; Cass., n. 3962/2026; Cass., n.18497/2024; Cass., n. 26862/2024; Cass., n. 10010/2023; Cass., n.7968/2023; Cass., n. 4597/2023; Cass., n. 23866/2022; Cass., n.7352/2022).10. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996,dell’art. 644 primo, terzo e quarto comma, cod. pen., dell’art. 1815 cod.civ., dell’art.1421 cod. civ. e dell’art. 40 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), nellaparte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto assorbito il motivo diappello della banca appellante, secondo cui pattuizioni contrattualieventuali come la commissione di estinzione anticipata e il tasso di mora(non corrisposto in concreto nel caso di specie) non dovessero rientrarenel calcolo del tasso soglia, trattandosi di usura originaria all’atto dellapattuizione delle relative clausole, collegate all’erogazione del credito.11. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996 edell’art. 40 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), nonché dell’art. 1421 cod. civ.,nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato assorbito il motivon. 5216/2022 R.G.Numero registro generale 5216/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12810/2026Data pubblicazione 05/05/2026di appello della banca relativo alla assenza di collegamento tra la CEA el’erogazione del credito.12. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996 edell’art. 40 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), per avere la sentenza impugnataconsiderato assorbito il motivo di appello proposto dalla banca, relativo alconfronto tra l’indennità di mora e il tasso soglia vigente al momento dellapattuizione.13. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996 edell’art. 40 d. lgs. n. 385/1993 (TUB), per avere la sentenza impugnata haconsiderato assorbito il motivo di appello della banca, secondo cuil’eventuale nullità delle clausole non avrebbe comportato la gratuità delcontratto nel suo complesso, ma la mera invalidità delle relative clausole(CEA e interessi di mora).14. I motivi dal quinto all’ottavo sono inammissibili per difetto diinteresse, posto che – come rilevato dal controricorrente – l’impugnazionepresuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dallaparte che sia risultata completamente vittoriosa (Cass., n. 28400/2021;Cass., n. 134/2017). Analogamente, è inammissibile, per difettod'interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronunciarelativamente a una domanda proposta dalla controparte, in quanto non èconfigurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente, che non puòsubire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione(Cass., n. 2047/2017; Cass., n. 33751/2022). Nella specie, il ricorrente siduole della pronuncia di assorbimento dei motivi di appello propostodall’odierno controricorrente, rispetto ai quali non è stato illustrato dalricorrente l’interesse che riceverebbe dal loro accoglimento.n. 5216/2022 R.G.Numero registro generale 5216/2022Numero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12810/2026Data pubblicazione 05/05/202615. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorsoincidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteEnrico Scodittin. 5216/2022 R.G.