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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 17786/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari ricorre per saltum avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa dal Tribunale di Sassari con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto, perché il fatto non sussiste, dal delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

1.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e difetto assoluto di motivazione, poiché il giudice di merito ha affermato che, nel caso di specie, non vi è stata, in senso tecnico, diversità del fatto in contestazione. - condizione che impone la restituzione degli atti al pubblico ministero e preclude al giudice di pronunciarsi - ma tuttavia ha pronunciato sentenza di assoluzione, in violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.

Rappresenta che nel corso del giudizio, a seguito di perizia, era emerso che il fatto concretamente accertato non fosse la detenzione di sostanze stupefacenti del tipo anfetamine e Metanfetamina, come contestato nel capo di imputazione, ma di detenzione di eroina.

Pertanto correttamente il giudice non ha restituito gli atti al Pm ma, tuttavia, erroneamente, ha assolto l'imputato.

2. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si osserva, innanzitutto, in via generale, che l'accertamento della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dovendosi, invece, verificare se essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, e se l'imputato attraverso l'iter processuale sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Il suddetto principio non impone, dunque, una conformità formale tra i termini in comparazione, ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, in quanto di violazione del principio in esame può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019).

Inoltre, con riferimento specifico al mutamento, ritenuto in sentenza, del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, a fronte dell'identità del nucleo essenziale della condotta, si è affermato che non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine (Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477).

Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato nella sentenza impugnata che la qualità della sostanza concretamente detenuta, accertata a seguito di espletamento della perizia, del tipo eroina, e non anfetamina e metanfetamina come indicato nel capo di imputazione, non incide sulla materialità del fatto perché trattasi di comunque di detenzione di sostanze stupefacenti elencate nella medesima tabella 1, DM 2 dicembre 2021.

Pertanto, correttamente ha ritenuto che non si sia verificata alcuna novazione dei termini dell'addebito e che non vi fosse un "fatto diverso" in senso tecnico.

Il giudice ha anche osservato che l'imputato ha esercitato il proprio diritto di difesa da un'accusa di detenzione di sostanza stupefacente di cui alla tabella 1, nucleo essenziale dell'addebito, senza subire alcuna lesione del diritto al contraddittorio.

Erroneamente pertanto il giudice, anziché trarre le conseguenze dei corretti principi di diritto da lui stesso enunciati, che avrebbero comportato la declaratoria di responsabilità, ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto, supportando tale determinazione esclusivamente con l'asserto che il fatto concretamente accertato è la detenzione di eroina.

Con ciò il giudice a quo ha errato, in quanto l'inesistenza di discrasie tra la contestazione e il fatto così come concretamente accertato, secondo quanto correttamente rilevato dallo stesso tribunale, che aveva posto in rilievo come la diversa qualità della sostanza (eroina anzichè anfetamine) non comportasse immutazione del fatto, autorizzava la declaratoria di responsabilità.

2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata.

All'annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio al giudice di appello ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen., che, dovendo redigere "ex novo" la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito (Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, Rv. 283894) P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Sassari.

Così deciso all'udienza del 8 febbraio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari ricorre per saltum avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa dal Tribunale di Sassari con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto, perché il fatto non sussiste, dal delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e difetto assoluto di motivazione, poiché il giudice di merito ha affermato che, nel caso di specie, non vi è stata, in senso tecnico, diversità del fatto in contestazione. - condizione che impone la restituzione degli atti al pubblico ministero e preclude al giudice di pronunciarsi - ma tuttavia ha pronunciato sentenza di assoluzione, in violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. Rappresenta che nel corso del giudizio, a seguito di perizia, era emerso che il fatto concretamente accertato non fosse la detenzione di sostanze stupefacenti del tipo anfetamine e Metanfetamina, come contestato nel capo di imputazione, ma di detenzione di eroina. Pertanto correttamente il giudice non ha restituito gli atti al Pm ma, tuttavia, erroneamente, ha assolto l'imputato. 2. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si osserva, innanzitutto, in via generale, che l'accertamento della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dovendosi, invece, verificare se essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, e se l'imputato attraverso l'iter processuale sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione. Il suddetto principio non impone, dunque, una conformità formale tra i termini in comparazione, ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, in quanto di violazione del principio in esame può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019). Inoltre, con riferimento specifico al mutamento, ritenuto in sentenza, del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, a fronte dell'identità del nucleo essenziale della condotta, si è affermato che non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine (Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477). Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato nella sentenza impugnata che la qualità della sostanza concretamente detenuta, accertata a seguito di espletamento della perizia, del tipo eroina, e non anfetamina e metanfetamina come indicato nel capo di imputazione, non incide sulla materialità del fatto perché trattasi di comunque di detenzione di sostanze stupefacenti elencate nella medesima tabella 1, DM 2 dicembre 2021. Pertanto, correttamente ha ritenuto che non si sia verificata alcuna novazione dei termini dell'addebito e che non vi fosse un "fatto diverso" in senso tecnico. Il giudice ha anche osservato che l'imputato ha esercitato il proprio diritto di difesa da un'accusa di detenzione di sostanza stupefacente di cui alla tabella 1, nucleo essenziale dell'addebito, senza subire alcuna lesione del diritto al contraddittorio. Erroneamente pertanto il giudice, anziché trarre le conseguenze dei corretti principi di diritto da lui stesso enunciati, che avrebbero comportato la declaratoria di responsabilità, ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto, supportando tale determinazione esclusivamente con l'asserto che il fatto concretamente accertato è la detenzione di eroina. Con ciò il giudice a quo ha errato, in quanto l'inesistenza di discrasie tra la contestazione e il fatto così come concretamente accertato, secondo quanto correttamente rilevato dallo stesso tribunale, che aveva posto in rilievo come la diversa qualità della sostanza (eroina anzichè anfetamine) non comportasse immutazione del fatto, autorizzava la declaratoria di responsabilità. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. All'annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio al giudice di appello ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen., che, dovendo redigere "ex novo" la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito (Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, Rv. 283894) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Sassari. Così deciso all'udienza del 8 febbraio 2023
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