CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23368/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Scarinci deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e vizio di motivazione. La difesa lamenta che l'affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettato sulla base della commissione di un delitto in materia di stupefacenti che si asserisce posto in essere poco tempo dopo la concessione all'istante del beneficio della semilibertà, mentre risulta essere stato commesso prima (il 26 aprile 2023; la semilibertà, invece, è stata concessa il 7 marzo 2024, quasi un anno dopo); e che tale erronea collocazione temporale della vicenda delittuosa - ancora sub iudice - che si assume ostativa alla concessione del beneficio penitenziario più ampio, rende illogico il rigetto, rischiando di vanificare gli enormi progressi ottenuti da Scarinci che, dopo la concessione della semilibertà, risulta sempre essersi comportato in modo conforme a legge. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi i all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati ed è incorso nel vizio motivazionale. Invero, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, nell'escludere l'affidamento in prova al servizio sociale, pur dando atto del positivo percorso intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] durante il regime di semilibertà (e, quindi, evidenziando un andamento regolare della misura che occupa Scarinci sia nell'attività lavorativa, sia nel volontariato, sia nei rapporti con i familiari, anche grazie alle licenze concesse e positivamente fruite, sia, infine, nella revisione critica del passato), ritiene prematura la concessione della misura alternativa più ampia rispetto a quella della semilibertà in corso, «tenuto conto del grave fatto rappresentato dal reato di detenzione di sostanza stupefacente, ancora sub iudice, commesso peraltro poco tempo dopo il riconoscimento della misura tuttora in esecuzione». Evidenzia, a tale riguardo, che «questo fatto desta un indubbio allarme circa il rischio che maggiori spazi di libertà possano condurre lo Scarinci a ricadere nella detenzione, spaccio o consumo di sostanze stupefacenti, anche considerando che sia i reati in espiazione sia le precedenti condanne riguardano fatti inerenti l'ambito degli stupefacenti» e che «occorre, pertanto, che la misura prosegua nelle forme della semilibertà [...]». Sennonché è la stessa ordinanza impugnata ad indicare, in un passaggio precedente, che la violazione in questione risale al 6 aprile 2023, laddove la misura della semilibertà risulta concessa con ordinanza del 7 marzo 2024. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali - considerato che il dato temporale sembra avere una valenza significativa per lo stesso Tribunale di sorveglianza, che, per altro verso, dà atto del percorso positivo del semilibero - impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell