CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 25626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di BOLZANOidatc2.2 vv tal:1211e_ a rLil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione essendo stata inflitta dal g.i.p. del Tribunale di Bolzano la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bergamo, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.