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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31064/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 13 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia, in data 30 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannava il prevenuto alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita, così riqualificato il delitto di truffa riconosciuto in primo grado.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, risulta manifestamente infondato, in quanto alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata la corte d'appello con argomentazioni prive dei lamentati vizi ha evidenziato come il racconto della vittima fosse preciso e coerente, e pertanto idoneo a fondare la colpevolezza del Marchese, anche in assenza di alternative prospettazioni da parte della difesa volte a confutarne il contenuto (sui limiti del sindacato dell'attendibilità della persona offesa in sede di legittimità, ex plurimis, Sez. 4, n.10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice evidenziato a pagina 3 come il delitto in questione fosse caratterizzato da un maggiore disvalore, alla luce del precedente penale ed espressivo dell'indifferenza del prevenuto rispetto alla condanna passata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 13 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia, in data 30 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannava il prevenuto alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita, così riqualificato il delitto di truffa riconosciuto in primo grado. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, risulta manifestamente infondato, in quanto alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata la corte d'appello con argomentazioni prive dei lamentati vizi ha evidenziato come il racconto della vittima fosse preciso e coerente, e pertanto idoneo a fondare la colpevolezza del Marchese, anche in assenza di alternative prospettazioni da parte della difesa volte a confutarne il contenuto (sui limiti del sindacato dell'attendibilità della persona offesa in sede di legittimità, ex plurimis, Sez. 4, n.10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice evidenziato a pagina 3 come il delitto in questione fosse caratterizzato da un maggiore disvalore, alla luce del precedente penale ed espressivo dell'indifferenza del prevenuto rispetto alla condanna passata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 31064/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris