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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 15132/2026

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vedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio lasentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.consistito nel furto di una bicicletta, sottratta dal cortile di un condominio.2.

Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo duemotivi con i quali, in sostanza, si chiede una riqualificazione ai sensi dell’art. 624cod. pen.Il difensore evidenzia che la riconducibilità della condotta alla ipotesi di furtosemplice e non a quella di furto in luogo di privata dimora emerge dallaricostruzione del fatto come fornita dai giudici di merito.L’imputato è stato individuato in quanto in un giorno del mese di giugno 2018,compatibile con il periodo di commissione del furto, era entrato nel cortile delcondominio, ove era parcheggiata la bicicletta, per raggiungere l’abitazione deltatuatore [OSCURATO:PERSONA], suo conoscente.L’accesso dell’imputo all’interno del cortile condominiale, quindi, eraautorizzato dall’avente diritto, ed è stato soltanto l’occasione che avevadeterminato l’insorgere del proposito criminoso.Secondo la difesa, in tale situazione non è configurabile il delitto di cui all’art.624-bis cod. pen., il quale postula un nesso finalistico tra ingresso nel luogo diprivata dimora (o in una pertinenza) e impossessamento del bene, non essendoinvece sufficiente un legame meramente occasionale.3.

Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta.Il 24 marzo 2026 il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria,tardiva, contenente soltanto la trascrizione delle conclusioni, adesive a quelle dellaparte pubblica.4.

Il ricorso è fondato.5.

Il collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tral'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nessofinalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento diun'occasione propizia (Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rombaldoni, Rv. 284090– 01; Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, D’Ambrogio, Rv. 276087 – 01; Sez. 5, n.21293 del 01/04/2014, Licordari, v. 260225 – 01 che ha spiegato come il testodell'art. 624 bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n.128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi dicommissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalitàdell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, giàpreteso dalla previgente normativa ex art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.).Nella specie, in base alla stessa ricostruzione dei giudici di merito, coincidentecon quella esposta in ricorso, l’imputato era autorizzato a recarsi nella pertinenzadell’immobile per raggiungere l’abitazione di un terzo soggetto e, pertanto, si èlimitato ad approfittare di una occasione propizia.6.

Discende che il fatto deve essere qualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen.e che detto reato si è estinto per remissione di querela.Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato.

P.Q.MQualificato il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., annulla senza rinvio lasentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone lespese del procedimento a carico del querelato.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio lasentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.consistito nel furto di una bicicletta, sottratta dal cortile di un condominio.2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo duemotivi con i quali, in sostanza, si chiede una riqualificazione ai sensi dell’art. 624cod. pen.Il difensore evidenzia che la riconducibilità della condotta alla ipotesi di furtosemplice e non a quella di furto in luogo di privata dimora emerge dallaricostruzione del fatto come fornita dai giudici di merito.L’imputato è stato individuato in quanto in un giorno del mese di giugno 2018,compatibile con il periodo di commissione del furto, era entrato nel cortile delcondominio, ove era parcheggiata la bicicletta, per raggiungere l’abitazione deltatuatore [OSCURATO:PERSONA], suo conoscente.L’accesso dell’imputo all’interno del cortile condominiale, quindi, eraautorizzato dall’avente diritto, ed è stato soltanto l’occasione che avevadeterminato l’insorgere del proposito criminoso.Secondo la difesa, in tale situazione non è configurabile il delitto di cui all’art.624-bis cod. pen., il quale postula un nesso finalistico tra ingresso nel luogo diprivata dimora (o in una pertinenza) e impossessamento del bene, non essendoinvece sufficiente un legame meramente occasionale.3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta.Il 24 marzo 2026 il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria,tardiva, contenente soltanto la trascrizione delle conclusioni, adesive a quelle dellaparte pubblica.4. Il ricorso è fondato.5. Il collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tral'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nessofinalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento diun'occasione propizia (Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rombaldoni, Rv. 284090– 01; Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, D’Ambrogio, Rv. 276087 – 01; Sez. 5, n.21293 del 01/04/2014, Licordari, v. 260225 – 01 che ha spiegato come il testodell'art. 624 bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n.128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi dicommissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalitàdell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, giàpreteso dalla previgente normativa ex art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.).Nella specie, in base alla stessa ricostruzione dei giudici di merito, coincidentecon quella esposta in ricorso, l’imputato era autorizzato a recarsi nella pertinenzadell’immobile per raggiungere l’abitazione di un terzo soggetto e, pertanto, si èlimitato ad approfittare di una occasione propizia.6. Discende che il fatto deve essere qualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen.e che detto reato si è estinto per remissione di querela.Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato. P.Q.MQualificato il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., annulla senza rinvio lasentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone lespese del procedimento a carico del querelato.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
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