CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06215/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A.C.11/11/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24168/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica quale ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio di [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] I NAPOLI -intimata- avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIAn. 3433/2017 depositata i l 12/04/2017 . sul ricorso iscritto al n.18188/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica quale ex rappresentante legale, ex liquidatore ed ex socio di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n.1596/2019 depositata i l 19/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Campania (hinc: CTR), con la sentenza n. 3433/2017 , ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 96/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro l’avviso di accertamento notificato in data 09/12/2014, relativo al recupero dell’IVA per l’anno d’imposta 2005, riunito poi ai ricorsi proposti con gli avvisi (aventi per oggetto il recupero dell’IVA) per gli anni d’imposta 2006 e 2007. 2. La CTR ha rilevato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23/10/2009 (con la conseguente estinzione ex art. 2495 cod. civ.) e ha ritenuto provato che l’avviso di accertamento fosse stato notificato a d [OSCURATO:PERSONA] quale socio della società(e non alla società estinta). 2.1. Con riferimento all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, la CTR, in sintesi, ha richiamato C. cost. n. 247 del 2011 e la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20043 e n. 9974 del 2015), per evidenziare che: a) la disciplina relativa al raddoppio dei termini interessata dalle modifiche apportate dall’art. 37, commi 23 e 25,d.l. n. 223 del 2006 si applica anche agli anni d’imposta anteriori a quello pendente alla data di entrata in vigore delle modifiche normative (04/07/2006); b) il raddoppio deriva non dall’applicazione retroattiva di tali disposizioni, ma dall’applicazione ex nunc della protrazione dei termini in corso, nel rispetto dell’art. 11 prel. e 3 legge n. 212 del 2000; c) il raddoppio deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dalla presentazione di tale denuncia e dall’accertamento del reato, mentre è irrilevante che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione di proscioglimento, di assoluzione o di condanna; d) l’obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale individui gli elementi di uno dei reati previsti nel d.lgs. n. 74 del 2000, non essendo, invece, sufficiente il sospetto di una mera attività illecita; e) il pubblico ufficiale è tenuto a presentare prontamente denuncia per non incorrere nel reato di cui all’art. 361 cod. pen.; f) il giudice tributario, se richiesto con i motivi di impugnazione,deve fare una valutazione prognostica, accertando se l’amministrazione finanziaria abbia fattoun uso pretestuoso o meno degli art. 43, comma 3, e 57, comma 3, cit.; g) in presenza di contestazioni l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per la denuncia penale incombe sull’amministrazione finanziaria. 2.2. La CTR ha, poi, ritenuto irrilevante la circostanza che l’obbligo di denuncia fosse sorto una volta decorsi i cd. termini brevi per l’esercizio del potere impositivo, essendo sufficiente che, entro il termine raddoppiato, si palesassel’obbligo di denuncia per una delle ipotesi di reato prevista nel d.lgs. n. 74 del 2000, così come era irrilevante che l’art. 8 legge n. 212 del 2000 vietasse la proroga dei termini di prescrizione o decadenza per l’azione accertativa, trattandosi di disposizione derogata dalla normativa speciale sul raddoppio dei termini. Nella specie la CTR ha ritenuto presenti i requisiti per l’applicazione del cd. termine lungo, in ragione del coinvolgimento della società in operazioni fraudolente relative all’uso di fatture false per operazioni inesistenti. 2.3. La CTR ha, poi, rilevato, come non potesse trovare applicazione l’art. 2 d.lgs. n. 158 del 2015, entrato in vigore il 02/09/2015, considerata la disposizione transitoria contenuta nel comma terzo di tale norma, che faceva salvi gli effetti degli atti notificati anteriormente alla data appena menzionata. L’avviso impugnato era stato, infatti, notificato in data 03/01/2014. Neppure la normativa sopravvenuta contenuta nell’art. 1, commi 130 e 131, legge n. 208 del 2015 poteva trovare applicazione al caso di specie, considerato che la disposizione transitoria contenuta nel comma 132, si applica ai periodi di imposta in corso al 31/12/2016 e a quelli successivi, ma non a quelli precedenti. 2.4. Nel merito la CTR ha, poi, rilevato che in relazione al disconoscimento del diritto della società contribuente a portare in detrazione l’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria avesse provato (conformemente a Cass., 19/09/2015, n. 17818), con elementi di natura indiziaria (come gli acquisti protratti per più anni con società cartiere) che, al momento dell’acquisto del bene o del servizio, la società contribuente disponevadegli elementi idonei ad allertare qualunque imprenditore onesto e ed esperto. 3. Contro la sentenza della CTR il sig. [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi come ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione con tre motivie ha depositato memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Il ricorso è stato iscritto sub R.G. n. 24168/2017 6. La CTR, con la sentenza n. 1596/2019 depositata in data 19/02/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) contro la sentenza 3433/33/2017 (oggetto di ricorso in cassazione nel procedimento iscritto sub R.G. 24168/2017). 7. Nel caso di specie il vizio revocatorio contestato riguardava quanto affermato a pag. 7 della sentenza impugnata. Il contribuente evidenzia che l’atto impositivo impugnato contestava non già l’acquisto (inesistente) di beni e servizi da società che non disponevano di quei beni, ma la cessione di merci senza applicazione di IVA nei confronti di soggetto emittente false lettere di intento, esportatore abituale anche se in possesso dell’invio telematico della dichiarazione presentata all’erario. La CTR – richiamata la giurisprudenza di legittimità sull’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. –ha ritenuto che nel caso di specie non ricorresse alcuna erronea percezione da parte del giudice, ma fosse presente, al più, una motivazione non lineare. 8. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 9. La parte intimata non si è costituita. 10. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 11. Il ricorso è stato iscritto a R.G. n. 18188/2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre disporre la riunione al presente procedimentoiscritto a R.G. n. 24168/2017 (che riguarda gli avvisi di accertamento relativi alle riprese per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007 per [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese nel 2009) del procediment o (chiamat o alla stessa adunanza camerale) iscrittosub R.G. n. 18188/2019, avente per oggetto l’impugnazione per revocazione della sentenza della CTR n. 3433/2017 (oggetto di ricorso in cassazione nel procedimento R.G. n. 24168/2017). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale (Cass., Sez. U, 13/09/2005, n. 18125; nello stesso senso v. Cass., Sez. U, 23/01/2013, n. 1521 e Cass., 30/10/2018, n. 27550). 2. Occorre esaminare, in via prioritaria, il ricorso proposto nel fascicolo sub R.G. n. 24168/2017 ( i.e. quello in cui sono stati impugnati gli avvisi di accertamento), nell’ambito del quale il contribuente, con il primo motivo di ricorso, ha denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. –Nullità della sentenza – Violazione del giudicato interno (art. 2909 cod. civ.). 2.1. Il ricorrente, con tale motivo, censura la sentenza impugnata per aver dato rilievo al fatto che l’avviso di accertamento fosse stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] quale socio della società cancellata dal registro delle imprese nel 2009, responsabile solidale del debito di quest’ultima. La lettura del ricorso in appello consente, tuttavia, di verificare come l’Agenzia delle Entrate avesse chiesto la riforma della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973. Il motivo di gravame non ha attinto, in nessuna parte, la ratio decidendi della sentenza impugnata, calibrata sulla nullità dell’avviso di accertamento notificato a società cancellata dal registro delle imprese, in persona del suo liquidatore. Il ricorrente, a pag. 5 del ricorso in cassazione , riporta la ricostruzione della vicenda ad opera dei giudici di prime cure, evidenziando come, ad avviso di questi ultimi, non potesse trovare applicazione retroattiva l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014. La sentenza di primo grado, sotto tale profilo, non è stata impugnata, con la conseguente formazione del giudicato interno. La CTR, tuttavia, in violazione del principio devolutivo, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo corretta la notificazione dell’avviso di accertamento ad [OSCURATO:PERSONA] (quale socio della società), ancorché non fosse stato proposto alcun motivo di gravame sotto tale aspetto. 3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ., 2697 cod. civ. e 100 cod. proc. civ. (applicabili ex art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992), nonché dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1972, in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 3.1. Con tale motivo, in via subordinata al mancatoaccoglimento del primo motivo, il ricorrente rileva di aver eccepito, davanti al giudice di primo grado, la nullità dell’atto impositivo, in quanto notificato al ricorrente in qualità di liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, con la conseguente cessazione di ogni potere di rappresentanza dell’ente in capo al destinatariodell’atto. La CTR non poteva, quindi, statuire, in riforma della sentenza di primo grado, che la sola notifica dell’avviso di accertamento quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse condizione sufficiente per l’instaurazione di un valido rapporto processuale. I principi generali del processo civile, applicabili anche al contenzioso tributario in quanto non incompatibili, onerano la parte che agisce in giudizio della prova dell’interesse ad agire, inteso come la possibilità di ottenere un risultato utile dal processo. Nel caso del socio che risponde del debito societario intra vires era necessario, quindi, provare la percezione di qualche utilità dalla liquidazione della società ovvero la dimostrazione di sopravvenienze attive. L’accertamento di tali circostanze avrebbe comportato l’ampliamento del thema decidendume del thema probandum, che non si rinviene in nessuna parte dell’avviso di accertamento e dell’atto del gravame, così come nella motivazione della sentenza impugnata. 4. Con il terzo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la motivazione contraddittoria e avulsa dagli atti di causa, nonché il travisamento della prova, con riferimento agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. 4.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata, in quanto la CTR ha ritenuto assolto correttamente, tramite presunzioni, l’onere probatorio gravante sull’amministrazione finanziaria in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. Si legge, in particolare, a pag. 12 del ricorso in cassazione: «… la Commissione ha ritenuto provata per presunzioni la responsabilità della NGA ipotizzando l’acquisto fittizio di merci non esistenti presso il venditore al fine di detrarre l’IVA (fattispecie mai contestata), mentre l’Ufficio ha contestato la responsabilità della NGA e/o dell’Anastasio nel non aver compiuto una ancorché limitata indagine per capire se tale dichiarazione (di intenti) sia, almeno in apparenza, veritiera, oppure fraudolenta (ricorso in appello pag. 6 rigo 18-29). Il totale travisamento della prova, in via di interpretazione della fattispecie, e l’affermazione di un profilo di responsabilità fondato su comportamento totalmente diverso da quello contestato, portano a ritenere la sentenza nulla per contraddittorietà della motivazione con gli atti del processoed in ogni caso per non aver esaminato il fatto decisivo del giudizio di merito …». 5. Passando all’esame del ricorso, in via preliminare, occorre richiamare quanto recentemente precisato da questa Corte e cioè che, in tema di accertamento tributario, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese anteriormente al 13/12/2014, data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e, quindi, priva di efficacia retroattiva),determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della sua capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (Cass., 25/05/2025, n. 13862). 5.1. Alla luce del principio appena evocato deve essere rilevato il difetto di legitimatio ad causam della società estinta ad agire in persona del liquidatore. Nel caso di specie, in primo luogo, la sentenza di prime cure – oggetto di appello definito con la sentenza impugnata davanti a questa Corte nel procedimento iscritto a R.G. n. 24168/2017 - è intestata “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ora cessata liquid. [OSCURATO:PERSONA]” e riporta nella parte iniziale che: «Con ricorso pervenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in data 26.5.2015 [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA], impugnava l'avviso di accertamento n. TF3030204144/2014 emesso dalla Agenzia delle Entrate, notificatogli il 9.12.2014, e relativo a recupero lva anno d'imposta 2005…[OSCURATO:PERSONA], su istanza del ricorrente, riuniva al presente ricorso i ricorsi n. 7846/2015 e 7847/2015, promossi dal medesimo ricorrente…». Si legge, poi, nella sentenza di primo grado: «Il ricorrente, in particolare, eccepiva l’intervenuta cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA], effettuata in data 23.10.2009, nonché la decadenza/prescrizione per illegittima applicazione della disciplina in materia di “raddoppio dei termini”». Coerentemente la CTP ha accolto il ricorso esattamente a causa dell’intervenuta cancellazione della società, che era stata fatta valere dal ricorrente, evidenziando che «Il fisco ha facoltà di richiedere il pagamento dei debiti tributari delle aziende cancellate entro il termine di cinque anni solo nel caso in cui l’istanza di cancellazione sia pervenuta dopo la data del 13 dicembre 2014, ovvero la data di entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. decreto semplificazioni fiscali)»; laddove «nel caso di specie, la notifica degli avvisi di accertamento impugnati è stata effettuata in data 9.12.2014, a distanza di oltre cinque anni dalla cancellazione della società…», per cui «…del tutto incomprensibile…appare la condotta della Agenzia delle Entrate». D’altronde, anche la sentenza impugnata è intestata a “[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione” e nello svolgimento del processo il giudice d’appello ha appunto riferito che «…la Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione contro l’avviso di accertamento n. TF3030204144/2014 notificatole il 9/12/2014…ed i ricorsi, poi riuniti, avverso gli avvisi di accertamento relativi al recupero IVA per gli anni d’imposta 2006 e 2007». In secondo luogo, le stesse difese spese dal ricorrente -per come riportate nella sentenza di primo grado e a pag. 8 del ricorso in cassazione – evidenziano che le censure svolte contro gli avvisi di accertamento riguardavano la loro emissione nei confronti di un soggetto estinto, nonché l’illegittima applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini: depone in questi termini, d’altronde, la stessa eccezione di giudicato interno proposta col ricorso per cassazione, concernente, si è visto, la nullità dell’avviso di accertamento perché notificato a società cancellata dal registro delle imprese. Anastasio, tuttavia, non risulta aver allegato e illustrato, nel ricorsoin cassazione nell’ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 24168/2017, alcuna contestazione svolta tempestivamente con il ricorso introduttivo del giudizio davanti al giudice di prime cure inerente alla propria posizione di responsabile ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, sia come socio che come liquidatore, né alla propria qualità di socio successore. Anzi: nel periodo a cavallo tra pag. 8 e pag. 9 del ricorso egli sottolinea che «…correttamente…ha eccepito in prime cure l’inammissibilità e nullità dell’opposto atto impositivo, poiché notificato all’odierno ricorrente nella sua pregressa qualità di liquidatore di una società di capitali, la [OSCURATO:SOCIETA], già cancellata dal Registro delle imprese i l 23.10.2009 e quindi estinta, con conseguente cessazione di ogni potere di rappresentanza dell’ente in capo al destinatario dell’atto». A tal proposito occorre precisare che le censure prospettate dall’Agenzia delle Entrate davanti al giudice d’appello in ordine alla circostanza che gli atti impositivi impugnati fossero stati notificati ad Anastasio come socio della società estinta non possono andare ad ampliare il petitum del giudizio tributario e la capacità processuale per chiedere l’annullamento degli atti impositivi in relazione alle causae petendi prospettate quali (possibili) motivi di annullamento ad opera del ricorrente. Dalla lettura delle sentenz e di primo e di secondo grado – così come dai contenuti del ricorso in cassazione - non emerge , quindi, che Anastasio abbia svolto , al momento dell’introduzione del giudizio,alcuna contestazione contro gli avvisi di accertamento nella parte in cui ne evocavano la posizione di socio o di responsabile diretto e solidale dei debiti tributari della società, sebbene il giudice d’appello abbia ritenuto provato che egli abbia ricevuto gli atti impositivi impugnatiquale socio della società. 5.2. LaCTR avrebbe dovuto, quindi, rilevare ex officio la carenza di legitimatio ad causamdella società estinta ad agire in giudizio in persona del liquidatore, dovendosi guardare non a chi erano stati notificati gli avvisi di accertamento oggetto di causa, maa chi aveva proposto l’impugnazione contro questi ultimi. Né è predicabile alcun giudicato implicito sul punto, tale da precludere - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità -il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; nel caso in esame ricorre difatti un vizio processuale relativo a questione "fondante", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data(in termini, Cass., Sez. Un., 29/08/2025, n. 24172, pag. 31, lett. a). Ne deriva che il ricorso presentato, come nel caso in esame, dal liquidatore di società ormai estinta ridonda nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida pronuncia (cfr., in ipotesi speculari, Cass., 30/12/2025, nn. 34720 e 34723). 5.3. Stante la carenza di legitimatio ad causam della società estinta anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ad agire in persona del liquidatore, la pronuncia della CTR n. 3433/2017 deve essere cassatasenza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. perché il giudizio non poteva essere iniziato, in quanto proposto da soggetto non più esistente. 6. In conseguenza, della cassazione senza rinvio della pronuncia n. 3433/2017 della CTR resta assorbito il ricorso in cassazione proposto contro la sentenza che si è pronunciata nel giudizio di revocazione proposto contro la sentenza appena evocata. Si tratta in particolare della sentenza n. 1596/19 depositata in data 19/02/2019 oggetto del ricorso in cassazione sub R.G. n. 18188/2019, incentrato su due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 64 ss. d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 6.2. Con tale motivo il ricorrente – richiamato a pag. 3 - 4 del ricorso in cassazione il contenuto della sentenza oggetto di revocazione – ha evidenziato come negli avvisi di accertamento impugnati si contestasse alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al socio [OSCURATO:PERSONA] la vendita di beni con IVA neutra a seguito della presentazione di lettere di intenti per l’esportazione ideologicamente false, mentre il giudice aveva accertato una diversa fattispecie, i.e. l’acquisto di merci inesistenti per detrarre l’IVA. 6.3. Ad avviso di parte ricorrente non è poi sufficiente il richiamo al verbale di accertamento e alla giurisprudenza di legittimità in materia di cd. frodi carosello. Difatti, il convincimento sulla responsabilità del contribuente è fondato sul fatto che quest’ultimo disponesse di elementi tali da porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto che le fatture erano state emesse da un soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio. Trattandosi dell’unica ratio decidendi del la sentenza impugnata è anche evidente la presenza del requisito della decisività di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 6.4. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n 4 e 5, cod. proc. civ. 6.5. Ad avviso del ricorrente sebbene la lettura non parcellizzata della decisione impugnata per revocazione consentisse di ritenere l’esposizione di fatto coerente con la fattispecie contestata (ovvero sussumibile sotto il vizio di motivazione della sentenza ) , restava, comunque, l’affermazione del convincimento sulla responsabilità fiscale del contribuente perché l’imprenditore onesto non poteva non accorgersi che le fatture erano emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente. La parte ricorrente afferma, quindi, a pag. 6 del ricorso in cassazione: «Sia pure nella risalente decisione CTR non avesse travisato il fatto di causa, tuttavia con la anzidetta affermazione di responsabilità il Giudice tributario aveva presupposto l’accadimento di una fattispecie diversa da quella contestata con l’avviso di accertamento (acquisto di beni da soggetto che non ne aveva la disponibilità). Può quindi concludersi che, contrariamente a quanto affermato nella decisione che qui si impugna, resta irrilevante la congruenza nella descrizione del fatto, dovendosi invece valorizzare ai fini della revocazione l’affermazione di responsabilità res a seguito della supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa.» 6.6. Come rilevato la cassazione senza rinvio della sentenza n. 3433/2017 della CTR assorbe il ricorso proposto contro la sentenza n. 1596/2019 che ha rigettato il ricorso in revocazione proposto contro quest’ultima. 7. Le spese di litedei giudizi riuniti devono essere integralmente compensateper i gradi di merito del giudizio nonché in relazione al giudizio di legittimità, in ragione del consolidamento della giurisprudenza di questa Corte , successivo alla proposizione di entrambi i ricorsi. P.Q.M dispone la riunione del fascicolo iscritto sub R.G. n. 18188/2019 al fascicolo R.G. n. 24168/2017; cassa senza rinvio la sentenza n. 3433/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, impugnata nel procedimento R.G. n. 24168/2017, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. perché il giudizio non poteva essere iniziato, in quanto proposto da soggetto non più esistente; dichiara assorbito il ricorso proposto nel fascicolo sub R.G. n. 18188/2019; dispone la compensazione delle spese di lite per i gradi di merito del giudizio nonché in relazione al giudizio di legitti