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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 19370/2026

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sentante della soc.

"[OSCURATO:PERSONA]".avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;Udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] FulvioMaria, il quale, riportandosi al ricorso, alla memoria di replica e alladocumentazione depositata, ha chiesto l'accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame delle misure reali,con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’istanza propostada [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legale rappresentante della PrimeroS.r.l.s., avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dalPubblico Ministero in relazione al reato previsto dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Il procedimento trae origine da tre perquisizioni eseguite il 4 dicembre 2025presso esercizi commerciali riconducibili alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., operante nelsettore della vendita al dettaglio di prodotti derivati dalla canapa Cannabis sativaL., attività avviata nel 2018 e dichiaratamente svolta nel rispetto della disciplinadi cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242.

All’esito delle operazioni, la poliziagiudiziaria ha sottoposto a sequestro infiorescenze e derivati della canapaindustriale, ritenuti corpo di reato.Con decreto del 6 dicembre 2025, notificato il 15 dicembre successivo, ilPubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio, affermando la necessitàdi accertare l’efficacia drogante dei prodotti sequestrati, in quanto strumentaliall’ipotesi delittuosa contestata.

In prosieguo, a fronte della finalità probatoria delsequestro, non sono state eseguite analisi tossicologiche sui reperti.La difesa ha depositato, il 18 dicembre 2025, una memoria sollecitando losvolgimento delle analisi ovvero l’autorizzazione ad effettuarle medianteconsulente tecnico di parte.

L’istanza è rimasta priva di riscontro.Avverso il decreto di convalida, il 22 dicembre 2025 è stata proposta istanzadi riesame reale, con fissazione dell’udienza camerale per il 12 gennaio 2026.

Dopoaver acquisito copia degli atti trasmessi dalla Procura, la difesa ha preso attodell’assenza di qualsiasi accertamento tossicologico, nonostante il tempo decorsoe la centralità di tale verifica ai fini della sussistenza del reato ipotizzato.In ragione di ciò, il giorno dell’udienza la difesa ha depositato rinunciamotivata al riesame, deducendo la sopravvenuta carenza di interesseall’impugnazione, determinata da una causa non imputabile al ricorrente edirettamente riconducibile all’inerzia dell’organo requirente.Il Tribunale, preso atto della rinuncia, ha dichiarato inammissibile il riesame,e ha comunque disposto la condanna alle spese del procedimento.2.

Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1.

Con la prima censura deduce l’erronea applicazione dell’art. 592cod.proc.pen., in quanto la rinuncia al riesame non sarebbe espressione disoccombenza processuale, ma conseguenza diretta di una causa sopravvenuta nonimputabile al ricorrente.

Evidenzia come l’interesse ad impugnare debba essereconcreto e attuale e persistere sino al momento della decisione, venendo menoquando l’impugnazione non può più arrecare alcun vantaggio giuridico.Sottolinea che la mancanza delle analisi tossicologiche ha reso impossibileogni effettivo confronto difensivo sugli elementi costitutivi del reato, incidendodirettamente sul diritto di difesa e determinando la perdita sopravvenutadell’interesse a coltivare il riesame.

In tale prospettiva, la rinuncia avrebbe evitatoun inutile impiego di risorse processuali.Il ricorrente richiama il principio di offensività in materia di stupefacenti,ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la rilevanza penale dellacondotta presuppone l’idoneità concreta della sostanza a produrre un effettodrogante, accertamento che non può prescindere da verifiche scientifiche.Evidenzia come, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 18 d.l. 4maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 80, l’accertamentodell’efficacia drogante resti elemento imprescindibile, tanto nella fase di meritoquanto in sede cautelare reale.Deduce, inoltre, che l’onere della prova grava sull’accusa e non può esseresurrettiziamente trasferito sull’indagato, il quale, essendo spogliato delladisponibilità dei beni sequestrati, non è neppure in grado di provvederviautonomamente, pena la violazione della presunzione di innocenza.Richiama, a sostegno, la giurisprudenza secondo cui, in presenza di rinunciaper carenza sopravvenuta di interesse non imputabile all’impugnante, ladichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna alle spese, non essendoconfigurabile una soccombenza processuale.2.2.

Il ricorrente prospetta, in via subordinata, questione di legittimitàcostituzionale dell’art.592 cod.proc.pen., nella parte in cui prevede la condannaautomatica alle spese del procedimento di impugnazione anche nelle ipotesi diinammissibilità sopravvenuta determinata da cause non imputabili all’impugnante.Deduce che la disposizione, applicata secondo il diritto vivente, non consentealcuna distinzione tra inammissibilità originarie e inammissibilità sopravvenute, néammette una valutazione in concreto della condotta processuale della parte,finendo per ricollegare la sanzione economica al solo dato formale dell’attivazionedel rimedio, a prescindere da ogni profilo soggettivo.Richiama la natura delle spese processuali quale sanzione economicaaccessoria alla pena, come qualificata dalla Corte costituzionale, che ne haaffermato la partecipazione alle finalità proprie della pena stessa (Corte cost., n.98 del 1998).

In tale prospettiva, la previsione di una condanna automatica perfatti non imputabili al ricorrente si porrebbe in contrasto con i principi di personalitàdella responsabilità e di funzione rieducativa della pena.Sostiene che l’automatismo sanzionatorio determinerebbe una violazione delprincipio di ragionevolezza, trattando in modo identico situazioni profondamentediverse, e segnatamente equiparando il ricorrente che abbia propostoun’impugnazione temeraria o manifestamente infondata a colui che abbiarinunciato per cause sopravvenute estranee alla propria sfera di controllo, così daevitare un inutile protrarsi del procedimento.Deduce, inoltre, la lesione del diritto di difesa e dell’effettività delcontraddittorio, poiché la previsione di una conseguenza economica inevitabilefinirebbe per trasformare l’esercizio dell’impugnazione in un’attivitàintrinsecamente rischiosa, idonea a dissuadere l’accesso ai rimedi previstidall’ordinamento, anche in presenza di iniziative processuali diligenti e nonabusive.Osserva che la ratio posta a fondamento della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 2000, resa con riferimento alle ipotesi di inammissibilitàoriginaria del ricorso per cassazione, non sarebbe estensibile alle ipotesi diinammissibilità sopravvenuta, nelle quali viene meno il nesso causale tral’iniziativa processuale e l’onere economico, essendo l’esito determinato da eventisuccessivi e indipendenti dalla volontà dell’impugnante.Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede che, ove non si ritengapraticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 592cod.proc.pen., sia sollevata questione di legittimità costituzionale delladisposizione per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui nonesclude la condanna alle spese nei casi di inammissibilità sopravvenuta nonimputabile alla parte privata.3.

Il Procuratore generale, richiamando la requisitoria scritta depositata, haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso,illustrando i motivi di ricorso e la memoria di replica depositata; ha inoltredocumentato l’intervenuto dissequestro delle infiorescenze e del locale, dispostodal P.M. in data 7 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile il riesame a seguitodella rinuncia formulata dalla difesa e ha disposto la condanna alle spese delprocedimento incidentale ai sensi dell’art. 592 cod.proc.pen., ritenendoinsussistenti elementi idonei a giustificare l’esonero dall’onere economico.La censura proposta in sede di legittimità muove dall’assunto che la rinunciaal riesame sarebbe stata determinata da una carenza sopravvenuta di interesse,non imputabile al ricorrente, derivante dall’omesso svolgimento delle analisitossicologiche sui beni sequestrati.

L’assunto non persuade.Nel sistema delle impugnazioni, l’interesse richiesto dall’art. 568cod.proc.pen. deve essere concreto, attuale e persistente sino al momento delladecisione.

La sua mancanza sopravvenuta può determinare l’inammissibilità delmezzo solo quando il risultato perseguito con l’impugnazione risulti ormaiirraggiungibile o sia stato conseguito aliunde, così da rendere priva di utilità lapronuncia richiesta (Sez.

U, n. 6624 del 17/02/2012).Le questioni poste alla base del motivo di impugnazione vertonosull’interpretazione e applicazione del disposto dell’art.592, comma 1,cod.proc.pen., in base al quale «Con il provvedimento che rigetta o dichiarainammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata allespese del procedimento».Tale principio opera anche nel procedimento di riesame, che ha natura dimezzo di impugnazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondocui “con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, laparte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento”,disposizione da ritenersi applicabile anche al procedimento incidentale di riesame,come enunciato già da Sez.

U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202014 – 01 esecondo un principio poi costantemente ribadito. (Sez.

U, n. 22 del 20/11/1996,dep. 1997.

Rv. 206485 - 01).Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto chenon vada pronunciata la condanna alle spese nella particolare ipotesi diinammissibilità dell’impugnazione determinata dalla carenza di interesse correlataa cause sopravvenute rispetto alla presentazione dell’impugnazione medesima;cause ascrivibili, in tema di misure cautelari personali, all’intervenuta cessazionedelle medesime ovvero, in caso di misure cautelari reali, alla restituzione della ressequestrata (cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 – 01; Sez.1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 – 01; Sez. 4, n.12590 del 12/01/2005, Fraietta, Rv. 232269 – 01).Nel caso in esame, la dedotta omissione degli accertamenti tossicologici nonha determinato il venir meno dell’interesse al riesame.

Al contrario, essa costituivail nucleo stesso delle doglianze difensive.

L’assenza di riscontri tecnici sull’efficaciadrogante dei prodotti sequestrati non rendeva inutile il controllo giurisdizionale sulprovvedimento cautelare reale, ma ne accentuava la necessità, poiché incidevadirettamente sulla verifica della astratta configurabilità del reato ipotizzato e,dunque, sulla legittimità del vincolo probatorio.La situazione cautelare è rimasta immutata sino all’udienza camerale dinanzial Tribunale del riesame, e lo stesso provvedimento impugnato ha escluso che vifossero mutamenti della situazione procedimentale idonei a determinare unaperdita di interesse.

In questa cornice, l’utilità del riesame era piena e concreta,poiché soltanto una decisione sul gravame avrebbe potuto incidere sul vincoloreale ancora operante.La scelta difensiva di rinunciare al riesame non trova, pertanto, giustificazionein una sopravvenuta perdita di interesse, ma si risolve in un atto dispositivo noncoerente con la struttura della censura originariamente proposta.

In altri termini,il ricorrente conservava un interesse pieno e attuale a sollecitare una decisione delgiudice del riesame per far valere, in quella sede, l’assenza di elementi idonei asostenere l’ipotesi di reato e la conseguente illegittimità del sequestro (per un casoanalogo, Sez.4, n.12688 del 19/03/2026, n.m.).In tale prospettiva, con specifico riferimento all’impugnazione proposta alTribunale, non è configurabile una inammissibilità sopravvenuta non imputabileall’impugnante, secondo l’elaborazione giurisprudenziale richiamata dalla difesa.

Iprecedenti invocati riguardano ipotesi nelle quali l’interesse all’impugnazione èvenuto meno per eventi esterni e successivi alla proposizione dell’impugnazione,ma precedenti alla pronuncia che ha preso atto della rinuncia .In questi casi, la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non comporta lacondanna alle spese poiché difetta una reale soccombenza processuale.

Diversa èla situazione in esame, nella quale la rinuncia non è stata determinata da unevento satisfattivo o da una sopravvenienza estintiva dell’interesse, ma da unavalutazione difensiva, pur in presenza di un interesse ancora integro.Ne consegue che l’inammissibilità del riesame è riconducibile alla scelta dellaparte e non a una causa sopravvenuta estranea alla sua sfera di controllo.

Inquesta cornice, trova applicazione la regola generale posta dall’art. 592cod.proc.pen., secondo cui, con il provvedimento che dichiara inammissibilel’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese delprocedimento. .La produzione documentale depositata dalla difesa in questa sede, attestantel’intervenuta restituzione dell’immobile e delle infiorescenze disposta dal pubblicoministero in data successiva alla pronuncia del Tribunale del riesame, non vale aincidere sulla correttezza della decisione qui impugnata.Tale sopravvenienza, infatti, è idonea a determinare il venir menodell’interesse solo in un momento successivo all’ordinanza del riesame e, pertanto,non è utilmente invocabile per sostenere che già dinanzi a quel giudice difettasseroi presupposti per la condanna alle spese.Il presente ricorso per cassazione ha, invero, ad oggetto specifico lastatuizione sulle spese adottata dal Tribunale del riesame e deve, quindi, esserescrutinato con esclusivo riferimento alla situazione processuale esistente almomento di quella decisione.Va, del resto, rimarcato, con riferimento a quel procedimento, che la dedottacarenza di interesse era correlata alla mancata esecuzione delle analisitossicologiche sui reperti, posto che la successiva restituzione dell’immobile e delleinfiorescenze, essendo intervenuta soltanto dopo la pronuncia del Tribunale delriesame, non costituiva ancora un fatto processuale utilmente deducibile dinanzi aquel giudice e, quindi, non poteva essere invocata per escludere la condanna allespese pronunciata in quella sede.Ne consegue che la successiva restituzione dei beni non rende irragionevolené illegittima, ex post, la pronuncia sulle spese emessa all’esito di un giudizio che,al momento della relativa definizione, conservava piena utilità processuale.3.

Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionaledell’art. 592 cod.proc.pen. .Va ribadito che la giurisprudenza di legittimità ha già costantemente ritenutoche non vada pronunciata la condanna alle spese nella particolare ipotesi diinammissibilità dell’impugnazione determinata dalla carenza di interesse correlataa cause sopravvenute rispetto alla presentazione dell’impugnazione medesima(cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, cit.; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, cit.;Sez. 4, n. 12590 del 12/01/2005, cit).La questione prospettata risulta priva di rilevanza nel caso concreto, poichél’inammissibilità del riesame non deriva da una carenza sopravvenuta di interessenon imputabile al ricorrente, ma da una rinuncia che ha interrotto un giudizioancora dotato di piena utilità.In assenza di un presupposto fattuale idoneo a fondare l’eccezione diirragionevolezza dell’automatismo sanzionatorio, non sussistono le condizioni perla rimessione della questione alla Corte costituzionale.4.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (Corte cost. sent. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante della soc. "[OSCURATO:PERSONA]".avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;Udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] FulvioMaria, il quale, riportandosi al ricorso, alla memoria di replica e alladocumentazione depositata, ha chiesto l'accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame delle misure reali,con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’istanza propostada [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legale rappresentante della PrimeroS.r.l.s., avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dalPubblico Ministero in relazione al reato previsto dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Il procedimento trae origine da tre perquisizioni eseguite il 4 dicembre 2025presso esercizi commerciali riconducibili alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., operante nelsettore della vendita al dettaglio di prodotti derivati dalla canapa Cannabis sativaL., attività avviata nel 2018 e dichiaratamente svolta nel rispetto della disciplinadi cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242. All’esito delle operazioni, la poliziagiudiziaria ha sottoposto a sequestro infiorescenze e derivati della canapaindustriale, ritenuti corpo di reato.Con decreto del 6 dicembre 2025, notificato il 15 dicembre successivo, ilPubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio, affermando la necessitàdi accertare l’efficacia drogante dei prodotti sequestrati, in quanto strumentaliall’ipotesi delittuosa contestata. In prosieguo, a fronte della finalità probatoria delsequestro, non sono state eseguite analisi tossicologiche sui reperti.La difesa ha depositato, il 18 dicembre 2025, una memoria sollecitando losvolgimento delle analisi ovvero l’autorizzazione ad effettuarle medianteconsulente tecnico di parte. L’istanza è rimasta priva di riscontro.Avverso il decreto di convalida, il 22 dicembre 2025 è stata proposta istanzadi riesame reale, con fissazione dell’udienza camerale per il 12 gennaio 2026. Dopoaver acquisito copia degli atti trasmessi dalla Procura, la difesa ha preso attodell’assenza di qualsiasi accertamento tossicologico, nonostante il tempo decorsoe la centralità di tale verifica ai fini della sussistenza del reato ipotizzato.In ragione di ciò, il giorno dell’udienza la difesa ha depositato rinunciamotivata al riesame, deducendo la sopravvenuta carenza di interesseall’impugnazione, determinata da una causa non imputabile al ricorrente edirettamente riconducibile all’inerzia dell’organo requirente.Il Tribunale, preso atto della rinuncia, ha dichiarato inammissibile il riesame,e ha comunque disposto la condanna alle spese del procedimento.2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Con la prima censura deduce l’erronea applicazione dell’art. 592cod.proc.pen., in quanto la rinuncia al riesame non sarebbe espressione disoccombenza processuale, ma conseguenza diretta di una causa sopravvenuta nonimputabile al ricorrente. Evidenzia come l’interesse ad impugnare debba essereconcreto e attuale e persistere sino al momento della decisione, venendo menoquando l’impugnazione non può più arrecare alcun vantaggio giuridico.Sottolinea che la mancanza delle analisi tossicologiche ha reso impossibileogni effettivo confronto difensivo sugli elementi costitutivi del reato, incidendodirettamente sul diritto di difesa e determinando la perdita sopravvenutadell’interesse a coltivare il riesame. In tale prospettiva, la rinuncia avrebbe evitatoun inutile impiego di risorse processuali.Il ricorrente richiama il principio di offensività in materia di stupefacenti,ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la rilevanza penale dellacondotta presuppone l’idoneità concreta della sostanza a produrre un effettodrogante, accertamento che non può prescindere da verifiche scientifiche.Evidenzia come, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 18 d.l. 4maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 80, l’accertamentodell’efficacia drogante resti elemento imprescindibile, tanto nella fase di meritoquanto in sede cautelare reale.Deduce, inoltre, che l’onere della prova grava sull’accusa e non può esseresurrettiziamente trasferito sull’indagato, il quale, essendo spogliato delladisponibilità dei beni sequestrati, non è neppure in grado di provvederviautonomamente, pena la violazione della presunzione di innocenza.Richiama, a sostegno, la giurisprudenza secondo cui, in presenza di rinunciaper carenza sopravvenuta di interesse non imputabile all’impugnante, ladichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna alle spese, non essendoconfigurabile una soccombenza processuale.2.2. Il ricorrente prospetta, in via subordinata, questione di legittimitàcostituzionale dell’art.592 cod.proc.pen., nella parte in cui prevede la condannaautomatica alle spese del procedimento di impugnazione anche nelle ipotesi diinammissibilità sopravvenuta determinata da cause non imputabili all’impugnante.Deduce che la disposizione, applicata secondo il diritto vivente, non consentealcuna distinzione tra inammissibilità originarie e inammissibilità sopravvenute, néammette una valutazione in concreto della condotta processuale della parte,finendo per ricollegare la sanzione economica al solo dato formale dell’attivazionedel rimedio, a prescindere da ogni profilo soggettivo.Richiama la natura delle spese processuali quale sanzione economicaaccessoria alla pena, come qualificata dalla Corte costituzionale, che ne haaffermato la partecipazione alle finalità proprie della pena stessa (Corte cost., n.98 del 1998). In tale prospettiva, la previsione di una condanna automatica perfatti non imputabili al ricorrente si porrebbe in contrasto con i principi di personalitàdella responsabilità e di funzione rieducativa della pena.Sostiene che l’automatismo sanzionatorio determinerebbe una violazione delprincipio di ragionevolezza, trattando in modo identico situazioni profondamentediverse, e segnatamente equiparando il ricorrente che abbia propostoun’impugnazione temeraria o manifestamente infondata a colui che abbiarinunciato per cause sopravvenute estranee alla propria sfera di controllo, così daevitare un inutile protrarsi del procedimento.Deduce, inoltre, la lesione del diritto di difesa e dell’effettività delcontraddittorio, poiché la previsione di una conseguenza economica inevitabilefinirebbe per trasformare l’esercizio dell’impugnazione in un’attivitàintrinsecamente rischiosa, idonea a dissuadere l’accesso ai rimedi previstidall’ordinamento, anche in presenza di iniziative processuali diligenti e nonabusive.Osserva che la ratio posta a fondamento della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 2000, resa con riferimento alle ipotesi di inammissibilitàoriginaria del ricorso per cassazione, non sarebbe estensibile alle ipotesi diinammissibilità sopravvenuta, nelle quali viene meno il nesso causale tral’iniziativa processuale e l’onere economico, essendo l’esito determinato da eventisuccessivi e indipendenti dalla volontà dell’impugnante.Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente chiede che, ove non si ritengapraticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 592cod.proc.pen., sia sollevata questione di legittimità costituzionale delladisposizione per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui nonesclude la condanna alle spese nei casi di inammissibilità sopravvenuta nonimputabile alla parte privata.3. Il Procuratore generale, richiamando la requisitoria scritta depositata, haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso,illustrando i motivi di ricorso e la memoria di replica depositata; ha inoltredocumentato l’intervenuto dissequestro delle infiorescenze e del locale, dispostodal P.M. in data 7 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile il riesame a seguitodella rinuncia formulata dalla difesa e ha disposto la condanna alle spese delprocedimento incidentale ai sensi dell’art. 592 cod.proc.pen., ritenendoinsussistenti elementi idonei a giustificare l’esonero dall’onere economico.La censura proposta in sede di legittimità muove dall’assunto che la rinunciaal riesame sarebbe stata determinata da una carenza sopravvenuta di interesse,non imputabile al ricorrente, derivante dall’omesso svolgimento delle analisitossicologiche sui beni sequestrati. L’assunto non persuade.Nel sistema delle impugnazioni, l’interesse richiesto dall’art. 568cod.proc.pen. deve essere concreto, attuale e persistente sino al momento delladecisione. La sua mancanza sopravvenuta può determinare l’inammissibilità delmezzo solo quando il risultato perseguito con l’impugnazione risulti ormaiirraggiungibile o sia stato conseguito aliunde, così da rendere priva di utilità lapronuncia richiesta (Sez. U, n. 6624 del 17/02/2012).Le questioni poste alla base del motivo di impugnazione vertonosull’interpretazione e applicazione del disposto dell’art.592, comma 1,cod.proc.pen., in base al quale «Con il provvedimento che rigetta o dichiarainammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata allespese del procedimento».Tale principio opera anche nel procedimento di riesame, che ha natura dimezzo di impugnazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondocui “con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, laparte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento”,disposizione da ritenersi applicabile anche al procedimento incidentale di riesame,come enunciato già da Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202014 – 01 esecondo un principio poi costantemente ribadito. (Sez. U, n. 22 del 20/11/1996,dep. 1997. Rv. 206485 - 01).Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto chenon vada pronunciata la condanna alle spese nella particolare ipotesi diinammissibilità dell’impugnazione determinata dalla carenza di interesse correlataa cause sopravvenute rispetto alla presentazione dell’impugnazione medesima;cause ascrivibili, in tema di misure cautelari personali, all’intervenuta cessazionedelle medesime ovvero, in caso di misure cautelari reali, alla restituzione della ressequestrata (cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 – 01; Sez.1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 – 01; Sez. 4, n.12590 del 12/01/2005, Fraietta, Rv. 232269 – 01).Nel caso in esame, la dedotta omissione degli accertamenti tossicologici nonha determinato il venir meno dell’interesse al riesame. Al contrario, essa costituivail nucleo stesso delle doglianze difensive. L’assenza di riscontri tecnici sull’efficaciadrogante dei prodotti sequestrati non rendeva inutile il controllo giurisdizionale sulprovvedimento cautelare reale, ma ne accentuava la necessità, poiché incidevadirettamente sulla verifica della astratta configurabilità del reato ipotizzato e,dunque, sulla legittimità del vincolo probatorio.La situazione cautelare è rimasta immutata sino all’udienza camerale dinanzial Tribunale del riesame, e lo stesso provvedimento impugnato ha escluso che vifossero mutamenti della situazione procedimentale idonei a determinare unaperdita di interesse. In questa cornice, l’utilità del riesame era piena e concreta,poiché soltanto una decisione sul gravame avrebbe potuto incidere sul vincoloreale ancora operante.La scelta difensiva di rinunciare al riesame non trova, pertanto, giustificazionein una sopravvenuta perdita di interesse, ma si risolve in un atto dispositivo noncoerente con la struttura della censura originariamente proposta. In altri termini,il ricorrente conservava un interesse pieno e attuale a sollecitare una decisione delgiudice del riesame per far valere, in quella sede, l’assenza di elementi idonei asostenere l’ipotesi di reato e la conseguente illegittimità del sequestro (per un casoanalogo, Sez.4, n.12688 del 19/03/2026, n.m.).In tale prospettiva, con specifico riferimento all’impugnazione proposta alTribunale, non è configurabile una inammissibilità sopravvenuta non imputabileall’impugnante, secondo l’elaborazione giurisprudenziale richiamata dalla difesa. Iprecedenti invocati riguardano ipotesi nelle quali l’interesse all’impugnazione èvenuto meno per eventi esterni e successivi alla proposizione dell’impugnazione,ma precedenti alla pronuncia che ha preso atto della rinuncia .In questi casi, la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non comporta lacondanna alle spese poiché difetta una reale soccombenza processuale. Diversa èla situazione in esame, nella quale la rinuncia non è stata determinata da unevento satisfattivo o da una sopravvenienza estintiva dell’interesse, ma da unavalutazione difensiva, pur in presenza di un interesse ancora integro.Ne consegue che l’inammissibilità del riesame è riconducibile alla scelta dellaparte e non a una causa sopravvenuta estranea alla sua sfera di controllo. Inquesta cornice, trova applicazione la regola generale posta dall’art. 592cod.proc.pen., secondo cui, con il provvedimento che dichiara inammissibilel’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese delprocedimento. .La produzione documentale depositata dalla difesa in questa sede, attestantel’intervenuta restituzione dell’immobile e delle infiorescenze disposta dal pubblicoministero in data successiva alla pronuncia del Tribunale del riesame, non vale aincidere sulla correttezza della decisione qui impugnata.Tale sopravvenienza, infatti, è idonea a determinare il venir menodell’interesse solo in un momento successivo all’ordinanza del riesame e, pertanto,non è utilmente invocabile per sostenere che già dinanzi a quel giudice difettasseroi presupposti per la condanna alle spese.Il presente ricorso per cassazione ha, invero, ad oggetto specifico lastatuizione sulle spese adottata dal Tribunale del riesame e deve, quindi, esserescrutinato con esclusivo riferimento alla situazione processuale esistente almomento di quella decisione.Va, del resto, rimarcato, con riferimento a quel procedimento, che la dedottacarenza di interesse era correlata alla mancata esecuzione delle analisitossicologiche sui reperti, posto che la successiva restituzione dell’immobile e delleinfiorescenze, essendo intervenuta soltanto dopo la pronuncia del Tribunale delriesame, non costituiva ancora un fatto processuale utilmente deducibile dinanzi aquel giudice e, quindi, non poteva essere invocata per escludere la condanna allespese pronunciata in quella sede.Ne consegue che la successiva restituzione dei beni non rende irragionevolené illegittima, ex post, la pronuncia sulle spese emessa all’esito di un giudizio che,al momento della relativa definizione, conservava piena utilità processuale.3. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionaledell’art. 592 cod.proc.pen. .Va ribadito che la giurisprudenza di legittimità ha già costantemente ritenutoche non vada pronunciata la condanna alle spese nella particolare ipotesi diinammissibilità dell’impugnazione determinata dalla carenza di interesse correlataa cause sopravvenute rispetto alla presentazione dell’impugnazione medesima(cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, cit.; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, cit.;Sez. 4, n. 12590 del 12/01/2005, cit).La questione prospettata risulta priva di rilevanza nel caso concreto, poichél’inammissibilità del riesame non deriva da una carenza sopravvenuta di interessenon imputabile al ricorrente, ma da una rinuncia che ha interrotto un giudizioancora dotato di piena utilità.In assenza di un presupposto fattuale idoneo a fondare l’eccezione diirragionevolezza dell’automatismo sanzionatorio, non sussistono le condizioni perla rimessione della questione alla Corte costituzionale.4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (Corte cost. sent. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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