CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 14498/2021, pubblicata il 26.05.2021 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16.06.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 14498/2021, pubblicata il 26.05.2021, nella parte in cui, in motivazione e nel dispositivo, ha disposto il rinvio della causa al Tribunale di Vicenza anziché di Belluno; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; 2 considerato che l’ordin anza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto in motivazione dopo la corretta indicazione del giudice di rinvio, si rinviene un refuso (ultimo capoverso a pag. 5) contenente indicazione del Tribunale di Vicenza come giudice di rinvio; e inoltre, anche nel dispositivo è scritto che la Corte rinvia la causa al Tribunale di “Vicenza, in persona di altro Magistrato», quando, invece, la decisione cassata è stata adottata dal Tribunale di Belluno; 3 considerato che nel penultimo capoverso della moti vazione è correttamene individuato il giudice di rinvio (Tribunale di Belluno) e del resto il rinvio “ad altro Magistrato” indica inequivocabilmente la volontà di questa Corte di rinviare la causa al medesimo ufficio giudiziario che ha adottato la decisione impugnata, (cfr. Cass.26680/2021); 4considerato che trattasi di evidente errore materiale; 5ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, eliminando, in motivazione a pag. 5, l’ultimo capoverso e sostituendo, in dispositivo, la parola “Vicenza” con la parola “Belluno”; visto l’art. 391-bis cpc; P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 14498/2021, pubblicata il 26.05.2021, venga corretta, sia in motivazione che in dispositivo, eliminando, a pag. 5, l’ultimo capoverso della motivazione e sostituendo, in dispositivo, la parola “Vicenza” con la parola “Belluno”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale de