CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 21446/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 25/3/2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 28/9/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], applicava a [OSCURATO:PERSONA]Ambra le circostanze attenuanti generiche, così rideterminando nella misura del dispositivo la pena irrogata per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati estero. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando, in primo luogo, la mancata valutazione delle doglianze difensive, apoditticamente giudicate irrilevanti; ancora, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non potendosi considerare 119 giorni di sospensione che la Corte di appello avrebbe individuato. 3. Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Rilevato, quanto al primo motivo, che non vengono in alcun modo specificate le censure che la Corte di appello non avrebbe valutato, perché ritenute irrilevanti e prive di consistenza scriminante, cosicché la censura risulta del tutto generica. Dalla lettura della sentenza, peraltro, emerge che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in effetti applicate dal Giudice dell'appello, così non residuando spazio per eventuali, ulteriori questioni dedotte ma non trattate. 5. Considerato poi, quanto all'eccepita prescrizione, che il motivo si riferisce esplicitamente ad una sentenza emessa dalla Seconda sezione penale della Corte di appello in data 27 marzo 2023: una pronuncia, dunque, evidentemente diversa da quella qui in esame, emessa dalla Quinta sezione penale della stessa Corte il 25 marzo 2024. Come confermato, peraltro, dalla data di accertamento del delitto, 10/1/2018, del tutto incompatibile - ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen. - con una prescrizione che sarebbe maturata 1'11 marzo 2024. 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il C"-- igliere estensore Il Presidente ";?P