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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35848/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 619C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 11/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8550 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8550del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da D’ANGICCO Tommaso(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P06 L086F) [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (P.I.: 00939550620), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi, in virtù di procure allegate in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76C50 L845V) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S01 I809O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C08 A783J)e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80D03 A783P) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimata- Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- polin. 6139 /201 9 , pubblicata in data 18 dicembre 201 9 (che si assume notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA]Angicco e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.a.s..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Benevento.

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di pri- mo grado, l’ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattromotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altraintimata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedell ’ art. 619 c.p.c. e 618 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 4in quanto la Corte di Appello di Na- poli avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazionericorrendo, nella fattispecie, la sola possibi- lità del ricorso per Cassazione».

Il motivo è manifestamente infondato.

L’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è senz’altro da qualifi- care in termini di opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., avendo essa rivendica t o la proprietà dei beni assoggettati a pignoramento sulla base di un titolo di ac- Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 quisto opponibile ai creditori procedenti ed intervenuti: una siffatta domanda non potrebbe in alcun modo qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il cui ambito di applicazione riguarda la contestazione della regolarità degli atti di esecuzione.

Né risulta esservi stata una espressa e intenzionale qualifica- zione(che sarebbe stata, peraltro, palesemente errata) in tale ultimo senso,da parte del giudice di primo grado.

Di conseguenza, la decisione di primo grado deve ritenersi correttamente impugnata con l’appello, in considerazione del regime normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis (sentenza di primo grado pronunciata nel 2017). 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa appli- cazione dell ’ art. 1403, comma 2, C. C. , 1405, 2655, 2659 e 2645bis C.C.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. perché la Cor- te di Appello di Napoli ha erroneamente ritenuto opponibile ai terzi il contratto per persona da nominare nonostante l’assenza di formalità previste dalla legge».

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondatoin diritto. 2.1Si premette che – secondo quanto risulta pacifico in fatto –sull’immobile per cui è causa, prima della trascrizione (av- venuta nel febbraio 2007) dei sequestri conservativi in favore diTommaso [OSCURATO:SOCIETA]., poi conver titisi in pignoramento (nell’ottobre 2014), era stato trascritto (nel luglio 2006), contro l’originaria proprietaria [OSCURATO:PERSONA]- ge S.a.s., un contratto preliminare di vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] (quale promissario acquirente, per sé o per persona da nominare), cui ha fattoseguito, dopo la trascrizio- ne dei sequestri, la trascrizione (nel luglio 2007) di un con- tratto definitivo in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo nomi- nato dal Sangiulo.

La corte di appello ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’opponibilità dell’acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ai cre- Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 ditori del [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. , in virtù del cd. effetto prenotativo della trascrizione del preliminare, la trascrizione del contratto definitivo in suo favore, risultando da tale ultimo contratto –e dalla relativa trascrizione – anche la dichiarazio- ne di nomina da parte dell’originario promissario acquirente Sangiulo e la sua accettazione, avvenuta nei termini e secon- do le previsioni del contratto preliminare trascritto nel 2006.

Ha escluso, invece , la necessità di ulteriori autonome trascri- zioni e annotazioni della clausola di riserva di indicazione del terzo, nonché dellaconseguente nomina e d ella relativa accet- tazione.

Secondo i ricorrentila decisione sarebbe erronea, in quanto, a loro avviso, avrebberodovuto ritenersi necessarie distinte tra- scrizioni di tali atti e/o, quanto meno,l’annotazione degli stes- sia margine della nota di trascrizione del contratto prelimina- re. 2.2 Si osserva, in primo luogo, che la sentenza impugnata, con riguardo alla questione oggetto del motivo di ricorso in esame, contiene una motivazione fondata su due distinte e autonome rationes decidendi, entrambe da sole sufficienti a sostenere la statuizione finale.

Oltre a ritenere idonea la trascrizione del contratto definitivo, contenente la menzione della nomina del terzo da parte del promissario acquirentee dell’accettazione di questi, ai fini del- la continuità delle trascrizioni (e, quindi, ai fini dell’opponibilità ai creditori pignoranti dell’acquisto dell’immobile promesso in vendita, da parte della società opponente), la corte territoriale hainfatti, altresì , affermato che, in ogni caso, anche in caso di ipotetica inefficacia della trascrizione o annotazione della di- chiarazione di nomina, l’effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare non sarebbe comunque venuto me- no, dal momento che il contratto di vendita avrebbe in ogni caso prodotto i suoi effetti, anche se in favore del promissario Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 acquirente originario (in luogo che in favore del terzo nomina- to), ciò che avrebbe pertanto pur sempre determinato l’uscita dei beni immobili pignorati dal patrimonio della società debi- trice esecutata.

Questa seconda ratio decidendi ( a prescindere dalla sua cor- rettezza) non risulta specificamente censurata nel ricorso.

Non essendo, dunque, impugnata una delle due autonome ra- tiones decidendi poste a base della statuizione impugnata, il motivo di ricorso in esame dovrebbe ritenersiinammissibile. 2.3 Anche a fini di completezza di esposizione, è opportuno comunque rilevare, i n diritto, che la corte di appello ha appli- cato correttamente i principi che regolano la fatti s p e cie , se- condo la giurisprudenza di questa stessa Corte che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare.

In base atali principi, «affinché il contratto preliminare conte- nente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione, possa produrre comunque l’effetto prenotativo nei confronti dell’”electus”, an- che quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienan- te nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del con- tratto preliminare e quella del contratto definitivo, è necessa- rio – ed, al contempo, sufficiente – che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nello stesso preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’art. 2645 bis, comma 3, c.c., e non occorrendo, invece, che la riserva suddetta risulti dalla nota di trascrizione del preliminare, giac- ché la certezza del collegamento tra questo ed il definitivo è assicurata dalla menzione, nel primo, della riserva di nomina, nonché dalla trascrizione del preliminare, del definitivo e della dichiarazione di nomina, la quale ha solo l’effetto di far acqui- stare “ex tunc” all’eletto la qualifica di soggetto negoziale del contratto, già perfezionato in tutti i suoi elementi» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1797del 24/01/2017, Rv. 642481 – 01) .

Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 In base a quanto si evince anche dalla motivazione del sud- detto arresto, deve ritenersi corretto l’assunto della corte di appello, secondo cui, ai fini della produzione del cd. effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare, è da ritenersi sufficientela sola trascrizione del contratto definitivo, purché contenente l’indicazione della nomina dell’effettivo ac- quirenteda parte del promissario originario e della sua accet- tazione, avvenute in conformità a quanto previsto nel contrat- to preliminare già trascritto, senza necessità di una autonoma e distinta trascrizione di queste ultime, oltre che senza neces- sità di annotazione di esse a margine della nota di trascrizione del preliminare, in quanto, in tal modo, risulta comunque ga- rantita ai terzi adeguata pubblicità delle vicende relative al bene immobile in questione.

3. Con il terzo motivo si denunzia « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, nonché violazione e falsa applicazione della legge, art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.».

Secondo iricorrenti, la corte di appello non avrebbe preso in esame la contestazione, da loro operata,della congruenza og- gettiva tra contratto preliminare e contratto definitivo.

Il motivo è inammissibile.

Nell’esposizione sommaria dei fatti contenuta ne l ricorso , si afferma, del tuttogenericamente (senza un adeguato e speci- fico richiamo al contenuto dei relativi atti difensivi), che in primo grado i ricorrenti avevano sostenuto « la divergenza tra preliminare e definitivo»; la questione non è stata peraltro af- frontata dallo stesso giudice di primo grado, che ha accolto l’opposizione sulla base del ritenuto difetto di continuità delle trascrizioni (avendo considerato decisiva la mancanza dell’indicazione,nella nota di trascrizione del preliminare, del- la riserva di nomina, nonché dell’annotazione, a margine di Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 detta nota di trascrizione, dell’accettazione della nomina stes- sa).

I ricorrenti sostengono, ancora genericamente e senza ade- guati e specifici richiami del contenuto dei relativi atti difensi- vi, di avere riproposto la questione in appello, limitandosi pe- raltro ad affermare, in proposito, quanto segue: « Si costitui- vano ritualmente le parti convenute D'[OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], per il tramite dei corrispettivi difensori, le quali chiedevano la conferma della statuizione di primo grado condividendo l’iter logico-argomentativo del giudice di prime cure motivi indicati senza tuttavia abbandonare le eccezioni sollevate eritenute assorbite dalla predetta pronuncia».

Non può pertanto ritenersi, a giudizio della Corte, rispettato l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal momento che la ricorren- te non richiama puntualmente ed in modo esaustivo, in modo diretto (mediante trascrizione) o almeno indiretto (mediante indicazione precisa dell’allocazione degli attirilevanti nel fasci- colo processuale e delle specifiche parti di essi da ritenersi pertinenti, a sostegno delle censure avanzate nella presente sede): a) il contenuto preciso degli atti difensivi in cui aveva sollevato la questione oggetto del motivo di ricorso in esame nel corso del giudizio di merito, il che impedisce di verificare se effettivamente ed in quali esatti termini lo aveva fatto; b) gli estremi della avvenuta produzione e l’esatta allocazione, nell’ambito del fascicolo processuale, dei documenti sui quali si fondano le censure di cui al motivo di ricorso in esame (contratto preliminare, contratto definitivo e relative note di trascrizione), il che impedisce di verificare se i richiami del contenuto di tali documenti operati nel ricorso, con riguardo alla pretesa divergenza dell’oggetto dei contratti stessi, siano esaustivi e corretti. 4.Con il quarto motivo si denunzia « In via subordinata, viola- zione o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92, comma II, c.p.c.

Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 –in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – capo de ll a sentenza che non hacompensato le spese del giudizio di appello».

I ricorrenti sostengono che avrebbero dovuto essere compen- sate le spese del giudizio di appello.

Il motivo è infondato.

Le spese processuali sono state correttamente liquidate dalla corte di appello complessivamente, per il doppio grado di giu- dizio, essendo stata riformata la sentenza di primo grado.

A tal fine, risulta correttamente applicato il disposto dell’art.91 c.p.c.,secondo il quale la parte soccombente va condanna- ta al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soc- combenza della parte opponente sia stata integrale.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, an- che se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564510 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004, Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sen- tenza n. 22541 del 20/10/2006 , Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492del 22/12/2005 , Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/200 6 , Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) .

Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 5.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 9.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 619C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 11/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8550 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8550del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da D’ANGICCO Tommaso(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P06 L086F) [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (P.I.: 00939550620), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi, in virtù di procure allegate in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76C50 L845V) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S01 I809O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63C08 A783J)e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80D03 A783P) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimata- Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- polin. 6139 /201 9 , pubblicata in data 18 dicembre 201 9 (che si assume notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA]Angicco e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Benevento. La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di pri- mo grado, l’ha invece accolta. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altraintimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedell ’ art. 619 c.p.c. e 618 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 4in quanto la Corte di Appello di Na- poli avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazionericorrendo, nella fattispecie, la sola possibi- lità del ricorso per Cassazione». Il motivo è manifestamente infondato. L’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è senz’altro da qualifi- care in termini di opposizione di terzo all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c., avendo essa rivendica t o la proprietà dei beni assoggettati a pignoramento sulla base di un titolo di ac- Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 quisto opponibile ai creditori procedenti ed intervenuti: una siffatta domanda non potrebbe in alcun modo qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il cui ambito di applicazione riguarda la contestazione della regolarità degli atti di esecuzione. Né risulta esservi stata una espressa e intenzionale qualifica- zione(che sarebbe stata, peraltro, palesemente errata) in tale ultimo senso,da parte del giudice di primo grado. Di conseguenza, la decisione di primo grado deve ritenersi correttamente impugnata con l’appello, in considerazione del regime normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis (sentenza di primo grado pronunciata nel 2017). 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa appli- cazione dell ’ art. 1403, comma 2, C. C. , 1405, 2655, 2659 e 2645bis C.C.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. perché la Cor- te di Appello di Napoli ha erroneamente ritenuto opponibile ai terzi il contratto per persona da nominare nonostante l’assenza di formalità previste dalla legge». Il motivo è inammissibile e, comunque, infondatoin diritto. 2.1Si premette che – secondo quanto risulta pacifico in fatto –sull’immobile per cui è causa, prima della trascrizione (av- venuta nel febbraio 2007) dei sequestri conservativi in favore diTommaso [OSCURATO:SOCIETA]., poi conver titisi in pignoramento (nell’ottobre 2014), era stato trascritto (nel luglio 2006), contro l’originaria proprietaria [OSCURATO:PERSONA]- ge S.a.s., un contratto preliminare di vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] (quale promissario acquirente, per sé o per persona da nominare), cui ha fattoseguito, dopo la trascrizio- ne dei sequestri, la trascrizione (nel luglio 2007) di un con- tratto definitivo in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo nomi- nato dal Sangiulo. La corte di appello ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’opponibilità dell’acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ai cre- Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 ditori del [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. , in virtù del cd. effetto prenotativo della trascrizione del preliminare, la trascrizione del contratto definitivo in suo favore, risultando da tale ultimo contratto –e dalla relativa trascrizione – anche la dichiarazio- ne di nomina da parte dell’originario promissario acquirente Sangiulo e la sua accettazione, avvenuta nei termini e secon- do le previsioni del contratto preliminare trascritto nel 2006. Ha escluso, invece , la necessità di ulteriori autonome trascri- zioni e annotazioni della clausola di riserva di indicazione del terzo, nonché dellaconseguente nomina e d ella relativa accet- tazione. Secondo i ricorrentila decisione sarebbe erronea, in quanto, a loro avviso, avrebberodovuto ritenersi necessarie distinte tra- scrizioni di tali atti e/o, quanto meno,l’annotazione degli stes- sia margine della nota di trascrizione del contratto prelimina- re. 2.2 Si osserva, in primo luogo, che la sentenza impugnata, con riguardo alla questione oggetto del motivo di ricorso in esame, contiene una motivazione fondata su due distinte e autonome rationes decidendi, entrambe da sole sufficienti a sostenere la statuizione finale. Oltre a ritenere idonea la trascrizione del contratto definitivo, contenente la menzione della nomina del terzo da parte del promissario acquirentee dell’accettazione di questi, ai fini del- la continuità delle trascrizioni (e, quindi, ai fini dell’opponibilità ai creditori pignoranti dell’acquisto dell’immobile promesso in vendita, da parte della società opponente), la corte territoriale hainfatti, altresì , affermato che, in ogni caso, anche in caso di ipotetica inefficacia della trascrizione o annotazione della di- chiarazione di nomina, l’effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare non sarebbe comunque venuto me- no, dal momento che il contratto di vendita avrebbe in ogni caso prodotto i suoi effetti, anche se in favore del promissario Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 acquirente originario (in luogo che in favore del terzo nomina- to), ciò che avrebbe pertanto pur sempre determinato l’uscita dei beni immobili pignorati dal patrimonio della società debi- trice esecutata. Questa seconda ratio decidendi ( a prescindere dalla sua cor- rettezza) non risulta specificamente censurata nel ricorso. Non essendo, dunque, impugnata una delle due autonome ra- tiones decidendi poste a base della statuizione impugnata, il motivo di ricorso in esame dovrebbe ritenersiinammissibile. 2.3 Anche a fini di completezza di esposizione, è opportuno comunque rilevare, i n diritto, che la corte di appello ha appli- cato correttamente i principi che regolano la fatti s p e cie , se- condo la giurisprudenza di questa stessa Corte che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare. In base atali principi, «affinché il contratto preliminare conte- nente una clausola di riserva di nomina in favore di terzo, non menzionata nella relativa nota di trascrizione, possa produrre comunque l’effetto prenotativo nei confronti dell’”electus”, an- che quanto alle ipoteche iscritte contro il promittente alienan- te nel lasso di tempo che intercorre tra la trascrizione del con- tratto preliminare e quella del contratto definitivo, è necessa- rio – ed, al contempo, sufficiente – che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine stabilito nello stesso preliminare e, comunque, entro quello previsto nell’art. 2645 bis, comma 3, c.c., e non occorrendo, invece, che la riserva suddetta risulti dalla nota di trascrizione del preliminare, giac- ché la certezza del collegamento tra questo ed il definitivo è assicurata dalla menzione, nel primo, della riserva di nomina, nonché dalla trascrizione del preliminare, del definitivo e della dichiarazione di nomina, la quale ha solo l’effetto di far acqui- stare “ex tunc” all’eletto la qualifica di soggetto negoziale del contratto, già perfezionato in tutti i suoi elementi» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1797del 24/01/2017, Rv. 642481 – 01) . Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 In base a quanto si evince anche dalla motivazione del sud- detto arresto, deve ritenersi corretto l’assunto della corte di appello, secondo cui, ai fini della produzione del cd. effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare, è da ritenersi sufficientela sola trascrizione del contratto definitivo, purché contenente l’indicazione della nomina dell’effettivo ac- quirenteda parte del promissario originario e della sua accet- tazione, avvenute in conformità a quanto previsto nel contrat- to preliminare già trascritto, senza necessità di una autonoma e distinta trascrizione di queste ultime, oltre che senza neces- sità di annotazione di esse a margine della nota di trascrizione del preliminare, in quanto, in tal modo, risulta comunque ga- rantita ai terzi adeguata pubblicità delle vicende relative al bene immobile in questione. 3. Con il terzo motivo si denunzia « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, nonché violazione e falsa applicazione della legge, art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.». Secondo iricorrenti, la corte di appello non avrebbe preso in esame la contestazione, da loro operata,della congruenza og- gettiva tra contratto preliminare e contratto definitivo. Il motivo è inammissibile. Nell’esposizione sommaria dei fatti contenuta ne l ricorso , si afferma, del tuttogenericamente (senza un adeguato e speci- fico richiamo al contenuto dei relativi atti difensivi), che in primo grado i ricorrenti avevano sostenuto « la divergenza tra preliminare e definitivo»; la questione non è stata peraltro af- frontata dallo stesso giudice di primo grado, che ha accolto l’opposizione sulla base del ritenuto difetto di continuità delle trascrizioni (avendo considerato decisiva la mancanza dell’indicazione,nella nota di trascrizione del preliminare, del- la riserva di nomina, nonché dell’annotazione, a margine di Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 detta nota di trascrizione, dell’accettazione della nomina stes- sa). I ricorrenti sostengono, ancora genericamente e senza ade- guati e specifici richiami del contenuto dei relativi atti difensi- vi, di avere riproposto la questione in appello, limitandosi pe- raltro ad affermare, in proposito, quanto segue: « Si costitui- vano ritualmente le parti convenute D'[OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], per il tramite dei corrispettivi difensori, le quali chiedevano la conferma della statuizione di primo grado condividendo l’iter logico-argomentativo del giudice di prime cure motivi indicati senza tuttavia abbandonare le eccezioni sollevate eritenute assorbite dalla predetta pronuncia». Non può pertanto ritenersi, a giudizio della Corte, rispettato l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal momento che la ricorren- te non richiama puntualmente ed in modo esaustivo, in modo diretto (mediante trascrizione) o almeno indiretto (mediante indicazione precisa dell’allocazione degli attirilevanti nel fasci- colo processuale e delle specifiche parti di essi da ritenersi pertinenti, a sostegno delle censure avanzate nella presente sede): a) il contenuto preciso degli atti difensivi in cui aveva sollevato la questione oggetto del motivo di ricorso in esame nel corso del giudizio di merito, il che impedisce di verificare se effettivamente ed in quali esatti termini lo aveva fatto; b) gli estremi della avvenuta produzione e l’esatta allocazione, nell’ambito del fascicolo processuale, dei documenti sui quali si fondano le censure di cui al motivo di ricorso in esame (contratto preliminare, contratto definitivo e relative note di trascrizione), il che impedisce di verificare se i richiami del contenuto di tali documenti operati nel ricorso, con riguardo alla pretesa divergenza dell’oggetto dei contratti stessi, siano esaustivi e corretti. 4.Con il quarto motivo si denunzia « In via subordinata, viola- zione o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92, comma II, c.p.c. Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 –in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – capo de ll a sentenza che non hacompensato le spese del giudizio di appello». I ricorrenti sostengono che avrebbero dovuto essere compen- sate le spese del giudizio di appello. Il motivo è infondato. Le spese processuali sono state correttamente liquidate dalla corte di appello complessivamente, per il doppio grado di giu- dizio, essendo stata riformata la sentenza di primo grado. A tal fine, risulta correttamente applicato il disposto dell’art.91 c.p.c.,secondo il quale la parte soccombente va condanna- ta al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soc- combenza della parte opponente sia stata integrale. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, an- che se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 – 01; Sez. L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003, Rv. 564510 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004, Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sen- tenza n. 22541 del 20/10/2006 , Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492del 22/12/2005 , Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/200 6 , Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . Ric. n. 8550/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 5.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 9.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte d
Sentenza Cassazione n. 35848/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris