CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 24734/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso9820-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 611/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/12/2018 R.G.N. 236/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza Oggetto R.G.N.9820/2019 Cron. Rep. Ud.15/05/2024 PU del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13.12.18 la corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del 22.2.18 del tribunale di Ivrea, che aveva dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe al versamento di contributi volontari per il periodo 1.1.16-30.6.16, durante il quale lo stesso non aveva lavorato. 2. In particolare, secondo la corte territoriale era irrilevante che il lavoratore fosse occupato all’1.7.16, data di presentazione della domanda amministrativa, potendo la domanda essere presentata anche per i soli sei mesi precedenti l’occupazione, ex articolo 6 comma 1 decreto legislativo 184 del 97. 3. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso. 4. Il Procuratore generale ha concluso all’udienza per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 5 e 7 d.p.r. 1432 del 71, nonché 6 del decreto legislativo 184 del 1997, per avere la corte territoriale ammesso una domanda presentata in costanza di rapporto di lavoro. 6. Il motivo è infondato. 7. Occorre premettere in fatto che è pacifico che nel periodo per il quale è richiesto il versamento di contributi volontari, il lavoratore non ha svolto alcuna attività lavorativa, né subordinata, né autonoma. 8. In diritto, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11241 del 24/04/2019 (Rv. 653743 - 01) ha già precisato che la contribuzione volontaria è un diritto potestativo dell'assicurato i cui effetti decorrono legalmente dal momento della presentazione della domanda da parte dell'interessato, essendo attribuito all'ente previdenziale un potere meramente ricognitivo, senza che rilevi la data fissata dal legislatore per il versamento dei contributi, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971. 9. In tale contesto, la corte territoriale ha rilevato che la prosecuzione volontaria è esclusa per periodi di contestuale iscrizione all’assicurazione obbligatoria ma ha osservato in fatto che il lavoratore aveva chiesto l’autorizzazione con riferimento ad un periodo per il quale non aveva svolto alcuna attività né autonoma né dipendente, non essendo iscritto per quel periodo ad alcuna forma di assicurazione obbligatoria. 10. Correttamente la corte ha anche ritenuto che i versamenti volontari possono riguardare i sei mesi anteriori alla domanda, e ciò non solo se l’autorizzazione possa essere data per il periodo successivo (come pretenderebbe l’INPS), ma in ogni caso, sempre che sia rispettato il predetto requisito dell’assenza di copertura per il periodo oggetto di richiesta: invero, la norma -che si limita a prevedere che la contribuzione volontaria può essere versata “anche per i sei mesi precedenti” senza ulteriori specificazioni-ha contenuto ampliativo della facoltà del contribuente (un tempo limitata dalla disciplina del 1997 al riscatto dei soli periodi successivi alla domanda amministrativa) e non può leggersi nel senso che essa escluda che la contribuzione possa riguardare solo il semestre precedente la domanda. 11. Ne deriva il rigetto del ricorso. 12. Spese secondo soccombenza. 13. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se d