CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 23738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, erroneamente determinava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno e mesi sei, senza considerare che ai due reati in questione consegue il cumulo materiale della sospensione della patente nella misura minima di anni due e mesi sei. 2. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., e non ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 - dep. 2020, Rv. 279349 - 01; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Rv. 273091 - 01). 3. Il motivo di ricorso dedotto dal Procuratore Generale territoriale è fondato, essendo pacifico in giurisprudenza il principio per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544 - 01; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Rv. 266704 - 01). 4. Nel caso in disamina, il giudice ha erroneamente determinato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura complessiva di anni uno e mesi sei, nonostante che per i due reati in contestazione (art. 189, commi 6 e 7, cod. strada) sia previsto un cumulo materiale minimo di anni due e mesi sei (anni uno per il comma 6, anni uno e mesi sei per il comma 7 del citato art. 189). Il giudice è, dunque, incorso in un errore di diritto al quale la Corte di cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, rideterminandola nel minimo edittale (Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, Rv. 229466 - 01). È infatti evidente che il giudice di merito, infliggendo una sanzione inferiore al minimo previsto dalla legge, ha inteso determinare la durata della sanzione accessoria in misura pari al minimo edittale. 5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che va rideterminata in anni due e mesi sei, pari al cumulo materiale dei minimi edittali previsti, per tale sanzione accessoria, dai due illeciti in riferimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida che ridetermina in anni due e mesi sei. Così deciso il 12 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]