CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 33651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 19263-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1314/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2024 R.G.N. 1223/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] di lavoro agricolo Accertamento R.G.N.19263/2024 Cron. Rep. Ud.09/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame di Giovanna P iccolo e di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato,per l'effetto, la pronuncia del Tribunale di Nola, che aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo con la società [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto per l’anno 2007; per il2008, invece, aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la reiscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli. 2. Contro tale decisione la parte privata ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso. 3. Il consigliere delegato ha emesso proposta di decisione anticipata. 4. Le ricorrenti hanno depositato istanza di decisione della causa (recte: una memoria anche con richiesta di assegnazione del ricorso alle sezioni unite) e il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]: 5. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 8. La Corte di appello avrebbe attribuito effetto retroattivo all'inquadramento dell'azienda Secondulfo nel settore industriale sulla scorta dell'accertamento ispettivo, in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità per il quale i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato. 5.1. È dedotta , altresì, la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ri tenuto superflua ammissione della prova testimoniale. 6. C on il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. -è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L'omissione è riferita alla mancata valutazione dei numerosi precedenti della Corte di Cassazione, resi in analoghi contenziosi , che hanno escluso la retroattività della classificazione aziendale anche in relazione ai dipendenti. 7. Secondo l a proposta di definizione anticipata , invece, il tema della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, correlata al provvedimento di variazione, non ha attinenza con il diritto in questa sede controverso,che è quello del lavoratore ad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli ed è collegato solo all’accertamento di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo. 8. Osserva il Collegio che il ricorso presenta profili peculiari legati alla specificità della fattispecie esaminata ; ciò rende opportuno il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza